venerdì 5 gennaio 2018

FINANZIARIA 2018 PRIMA PARTE


 

 

È stata pubblicata la c.d. “Legge di bilancio 2018” (Legge 27.12.2017, n. 205), contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2018.  Con la presente circolare inizia l’analisi del provvedimento a cui seguiranno approfondimenti e chiarimenti che come sempre si renderanno necessari.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – Comma 2


È confermato che a seguito della modifica della lett. a) del comma 718 dell’art. 1, Finanziaria 2015, l’aumento dell’aliquota IVA ridotta del 10% è “rivisto” prevedendo che la stessa passerà all11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020.

Con la modifica della lett. b) del citato comma 718, anche l’aumento dell’aliquota IVA del 22% è rivisto prevedendo che la stessa passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.

L’intervento legislativo “completa” quanto contenuto nell’ambito del DL n. 148/2017, c.d. “Decreto collegato alla Finanziaria 2018”, e pertanto nel 2018 “non ci saranno aumenti delle aliquote dell’IVA”.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Comma 3, lett. a)


Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

     la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017).

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l’acquisto e la posa in opera di:

-    impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

-    schermature solari. ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.

In sede di approvazione la detrazione del 65% è stata estesa alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Al fine di beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.

Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021 e, al ricorrere di determinate condizioni / risultati, nella maggior misura del 70% - 75%;

     la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:

-    acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

-    acquisto e posa in opera di schermature solari;

-    acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l’importo massimo della detrazione pari a € 30.000;

-    sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

La detrazione in esame è esclusa se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, la detrazione in esame è riconosciuta nella misura del 65%, se l’efficienza risulta almeno pari alla citata classe A di prodotto e l’intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

La detrazione è altresì riconosciuta nella misura del 65% in caso di:

-    sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

-    acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Modificando il comma 2-septies dell’art. 14 in esame è ora disposto che la detrazione, così come dallo stesso prevista, può essere fruita oltre che dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, anche:

     dagli Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di in house providingcostituiti ed operanti al 31.12.2013. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

     dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

Con l’introduzione del nuovo comma 3-ter all’art. 14 in esame è altresì prevista l’emanazione di nuovi Decreti con i quali (ri)definire i requisiti tecnici / massimali di spesa per singola tipologia di intervento, nonché i controlli effettuabili da parte dell’ENEA.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO


Con l’introduzione del nuovo comma 2-quater.1 al citato art. 14 è disposto che per le spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente:

     alla riduzione del rischio sismico;

     alla riqualificazione energetica;

in alternativa alle rispettive detrazioni previste dal comma 2-quater e dal comma 1-quinquies dell’art. 16 è possibile fruire di una detrazione dell’80% - 85%, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su un ammontare massimo di spesa pari a € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità di ciascun edificio, da ripartire in 10 quote annuali.

CESSIONE DEL CREDITO


Come noto la Finanziaria 2016 ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti parti comuni condominiali, a favore dei c.d. “soggetti incapienti” ai sensi degli artt. 11, comma 2 e 13, comma 1, lett. a) e 5, lett. a), TUIR. Successivamente:

     la Finanziaria 2017 oltre a “confermare” tale possibilità fino al 31.12.2017 ha introdotto la possibilità di cessione del credito anche da parte dei soggetti capienti”, con riferimento agli interventi di riqualificazione su parti comuni condominiali che, a decorrere dal 2017, consentono di fruire della detrazione nella maggior misura del 70% - 75%, ai sensi dell’art. 14, comma 2quater, DL n. 63/2013;

     con l’art. 4-bis, DL n. 50/2017, la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante da parte dei “soggetti incapienti” è stata riconosciuta:

-    fino al 31.12.2021;

-    anche con riferimento agli interventi di cui al comma 2-quater, ossia per i quali, a decorrere dal 2017, spetta la detrazione nella maggior misura del 70% - 75%;

-    oltre che a favore dei fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, anche a favore di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito

 Ora, con i nn. 5) e 8) della lett. a) in esame il Legislatore dispone che la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante può essere effettuata sia dai soggetti capientiche dai soggetti incapientiper tutte le tipologie di intervento di riqualificazione energetica previste dall’art. 14, DL n. 63/2013.

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS – Comma 3, lett. b)


È confermata con la modifica dell’art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR:

     nella misura del 50% (anziché del 36%);

     su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000).

MISURE ANTISISMICHE E MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI


È confermato che la detrazione spettante con riferimento alle spese sostenute per interventi consistenti nell’adozione di misure antisismiche e nell’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, così come prevista dai commi da 1-bis a 1-sexies del citato art. 16 è fruibile anche da:

     Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;

     Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di in house providingcostituiti ed operanti al 31.12.2013. Detti soggetti possono fruire della detrazione se gli interventi agevolati sono effettuati su immobili di proprietà, ovvero gestiti per conto del Comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

     cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI – Comma 3, lett. b)


È confermata la proroga fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2017.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 16, DL n. 63/2013 è previsto che anche in tali casi le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all’ENEA.

NUOVO “BONUS VERDE” – Commi da 12 a 15


È confermata l’introduzione, per il 2018, della nuova detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

     sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

     realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La nuova detrazione:

     spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;

     spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati;

     è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;

     va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.

CEDOLARE SECCA CANONI CONCORDATI – Comma 16


Come noto, l’art. 9, comma 1, DL n. 47/2014 prevede, per il quadriennio 2014 – 2017, l’applicazione della cedolare secca con l’aliquota ridotta del 10% per i contratti a canone concordato, ossia stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, Legge n. 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Ora è confermato che detta aliquota ridotta del 10% è applicabile per gli anni dal 2014 al 2019.

Si rammenta che tale agevolazione è riconosciuta anche per il contratto a canone concordato relativo ad un immobile ubicato in un Comune per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.5.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali (a prescindere dal requisito dell’alta tensione abitativa) nonché nel caso in cui il contratto sia stipulato per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.

ESTENSIONE BONUS “RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI” – Commi 17 e 18


In sede di approvazione il credito d’imposta c.d. “riqualificazione alberghi” è stato esteso agli stabilimenti termali di cui all’art. 3, Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature / apparecchiature per lo svolgimento dell’attività termale.

VALORE BENI SIGNIFICATIVI – Comma 19


In sede di approvazione è stata introdotta una norma interpretativa dell’art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 ai sensi della quale:

     agli interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%;

     nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione:

-    siano utilizzati i c.d. beni significativi” individuati dal DM 29.12.99;

-    il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione;

l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.

In base alla nuova disposizione:

     l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale”;

     come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”.

È inoltre disposto che:

     la fattura emessa dal prestatore deve indicare oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo … che sono forniti nell’ambito dell’intervento”; sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017;

     non è previsto il rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate.

PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO” – Commi 29 e 34


È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett.

b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164 (fino al 2017 l’esclusione era limitata ai veicoli di cui alle lett. b e b-bis).


È confermata l’irrilevanza dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti / maggiori valori beni strumentali).

BENI ESCLUSI


È altresì confermata l’esclusione dalla maggiorazione per gli investimenti:

   in beni materiali strumentali con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

   in fabbricati e costruzioni;

   nei beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V
Industrie manifatturiere alimentari
Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali
Condutture
8,0%
Gruppo
XVII
Industrie dell’energia elettrica, del gas e
dell’acqua
Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale
Condotte per usi civili (reti urbane)
8,0%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
10,0%
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
12,0%
Specie 4/b – stabilimenti termali, drotermali
Condutture
8,0%
Gruppo
XVIII
Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.
Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e
ristorante. Tramvie interurbane, urbane e
suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori
Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)
7,5%
Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei,
marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
Aereo completo di equipaggiamento
(compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)
12,0%

PROROGA “IPER AMMORTAMENTO” – Commi da 30 a 33, 35 e 36


È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%.

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.

In sede di approvazione è stata ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili di cui alla citata Tabella B con l’aggiunta delle seguenti voci:

     sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;

     software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

     software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbricacampo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / Ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

     possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui alle Tabelle A / B; è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l’impresa:

     sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;

     attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE – Commi da 46 a 56


È confermato che alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 spetta un credito d’imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti (allegato A alla Finanziaria 2018): a) vendita e marketing;

b)  informatica;

c)   tecniche e tecnologie di produzione.

È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall’impresa per conformarsi:

    alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell’ambiente;

    ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali.

Il nuovo credito d’imposta:

    va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;

    non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;

    non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

    è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000;

    è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.

Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio “revisionato” sono esenti dai predetti obblighi.

È demandata ad uno specifico Decreto del MISE l’emanazione delle disposizioni attuative.

NUOVO BONUS “CREATIVITÀ” – Commi da 57 a 60


In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo bonus “creatività”, consistente in un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per sviluppo / produzione / promozione di prodotti e servizi culturali / creativi.

Possono beneficiare della nuova agevolazione le imprese culturali e creative” ossia le imprese / soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia / Stato UE / SEE con oggetto sociale (esclusivo / prevalente) l’ideazione / creazione / produzione / sviluppo / diffusione conservazione / ricerca / valorizzazione / gestione di prodotti culturali. Questi ultimi devono intendersi come beni / servizi / opere dell’ingegno inerenti alla letteratura / musica / arti figurative / arti applicate / spettacolo dal vivo / cinematografia / audiovisivo / archivi / biblioteche / musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d’imposta nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013. Merita evidenziare che il nuovo credito d’imposta:

    non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;

    non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

    è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

È demandata al MIBACT l’emanazione dell’apposito Decreto contenente le disposizioni attuative.

NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA – Commi da 96 a 99


In sede di approvazione è stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020. Il nuovo credito d’imposta:

    è riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di € 20.000;

    va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese;

    non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;

    non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

    è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a €

250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;

    è utilizzabile dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti. Con apposito Decreto il MEF dovrà definire i criteri / modalità attuative della nuova agevolazione.

DEDUCIBILITÀ IRAP LAVORATORI STAGIONALI – Comma 116


In sede di approvazione è riconosciuta per il 2018, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non commerciali) la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, “a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.

“BONUS 80 EURO” – Comma 132


È confermata la modifica dell’art. 13, comma 1-bis, TUIR, per effetto della quale il c.d. “Bonus 80 Euro” è rivisto in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo, come di seguito.

Reddito complessivo
 
Credito spettante
Non superiore a € 24.600
 
€ 960
Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600
€ 960 X
26.600 – reddito complessivo
2.000
Superiore a € 26.600
 
0

REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI – Commi 252 e 253


In sede di approvazione a seguito dell’integrazione dell’art. 12, comma 2, TUIR, è innalzato a € 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre dall’1.1.2019.

BONUS “LIBRERIE” – Commi da 319 a 321


In sede di approvazione è stato introdotto a decorrere dal 2018, a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice “47.61” (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati) o “47.79.1” (commercio al dettaglio di libri di seconda mano), un credito d’imposta “parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione” / altre spese individuate dal MIBACT, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale. Il nuovo credito d’imposta:

    è stabilito nella misura massima di € 20.000 per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite / € 10.000 per gli altri esercenti;

    è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis;

    non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;

    non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

    è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

È demandata al MIBACT l’emanazione di un apposito Decreto contenente le modalità attuative dell’agevolazione in esame.

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE – Commi da 353 a 361


È confermata la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro nella forma di società di persone / capitali.

Il relativo statuto deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi:

    denominazione / ragione sociale contenente la dicitura di “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
    nell’oggetto / scopo sociale lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
    divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società / associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
    obbligo di prevedere, nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso di uno specifico titolo di studio (diploma ISEF / laurea quadriennale in Scienze motorie / laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie / Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate / Scienze e Tecniche dello Sport, purché in possesso di laurea triennale in Scienze motorie).

A favore dei soggetti in esame, qualora riconosciuti dal CONI, l’IRES è ridotta alla metà (12%), nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.

In sede di approvazione, con l’aggiunta del n. 123-quater, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è prevista l’applicazione, a decorrere dall’1.1.2018, dell’aliquota IVA ridotta del 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

In sede di approvazione con la modifica della lett. d) del comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, c.d. “Jobs Act”, sono ora escluse dalla riconduzione alla subordinazione, oltre alle prestazioni ai fini istituzionali rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche le prestazioni rese, ai predetti fini, a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative.

È inoltre stabilito che le prestazioni di cui alla citata lett. d), individuate dal CONI ex art. 5, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 242/99, “costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

È altresì rivisto il trattamento fiscale applicabile ai compensi derivanti dai contratti di co.co.co. prevedendo che quelli stipulati da:

    associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR;

    società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi di lavoro dipendente assimilato ex art. 50, TUIR.

Inoltre, a decorrere dall’1.1.2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l’INPS.

Fino al 2022 la contribuzione al citato Fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante al collaboratore. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI – Comma 367


È confermato l’aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale, come disposto dall’art. 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

RIFINANZIAMENTO BONUS STRUMENTI MUSICALI – Comma 643


In sede di approvazione è riproposto anche per il 2018 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

DETRAZIONE STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO DSA – Commi da 665 a 667


In sede di approvazione, con l’aggiunta della nuova lett. e-ter) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, è prevista l’introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, a decorrere dal 2018, anche nell’interesse dei soggetti a carico, in favore di

minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato”.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative della disposizione in esame.

DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI – Commi da 768 a 770


È confermata l’introduzione della nuova lett. f-bis) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, che riconosce la detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo. La disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dall’1.1.2018.

ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA – Commi 909 e da 915 a 917


In sede di approvazione è previsto che, ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall’1.1.2019 le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti. Una copia della fattura elettronica / in formato analogico è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore. Il consumatore privato può comunque rinunciare alla copia elettronica / in formato analogico della fattura.


Il predetto obbligo è applicabile alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle:

    cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

    prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende

“l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.

In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Al fine di evitare la sanzione di cui al comma 8 del citato art. 6, l’acquirente / committente può regolarizzare la violazione inviando l’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.

Contestualmente dall’1.1.2019 è abrogato lo spesometro di cui all’art. 21, DL n. 78/2010.

OPERAZIONI DA / VERSO SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA

Con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis al citato art. 1, è previsto che i soggetti passivi residenti / stabiliti / identificati in Italia trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate (entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica. In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE


Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale “si intendono soddisfatti” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi / modalità di applicazione della disposizione in esame.

CESSIONI DI BENZINA / GASOLIO


Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dall’1.7.2018 è previsto l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

È demandata all’Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell’invio, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica, nonché la possibilità di definire modalità e termini graduali della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi, considerando il grado di automazione dei distributori di carburante.

INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI


Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati / ricevuti relativi ad operazioni di importo superiore a € 500 il termine per l’accertamento ex artt. 57, comma 1, DPR n. 633/72 e 43, comma 1, DPR n. 600/73, è ridotto di 2 anni.

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 salvo che abbiano esercitato l’opzione per la memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI


Ai lavoratori autonomi / imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, l’Agenzia mette a disposizione:

     gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;

     una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

     le bozze dei modd. F24 di versamento delle imposte dovute.

A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non sussiste l’obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse / acquisti.

CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE


Con la modifica dell’art. 7, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, già esercitata nel 2016, resta valida fino al 31.12.2018.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI – Commi da 910 a 914


In sede di approvazione è previsto a decorrere dall’1.7.2018 il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

A decorrere dalla predetta data la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti va corrisposta tramite banca / ufficio postale utilizzando 1 dei seguenti mezzi:

     bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

     strumenti di pagamento elettronico;

     pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;

     emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

Le predette disposizioni non sono applicabili ai rapporti di lavoro:

     instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;

     rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ABROGAZIONE SCHEDA CARBURANTE – Commi da 920 a 927


In sede di approvazione, a seguito dell’abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere documentati da fattura elettronica.

Con l’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 164, TUIR e l’integrazione della lett. d) del comma 1 dell’art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell’IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono applicabili a decorrere dall’1.7.2018.

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di credito. L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.

DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018 – Comma 931


In sede di approvazione è previsto il differimento al 2018 dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) disciplinati dall’art. 9-bis, DL n. 50/2017. Ciò “al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari”.

NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI – Commi da 932 a 934


In sede di approvazione è stato rivisto il calendario degli adempimenti fiscali (dichiarativi / comunicativi). In particolare, dal 2018:

   per il mod. 730, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23.7. In caso di presentazione diretta al sostituto d’imposta la scadenza rimane fissata al 7.7.

Gli adempimenti in capo ai professionisti abilitati / CAF sono così “scalettati”:

-  29.6 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6;

-  7.7 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6;

-  23.7 per le dichiarazioni presentate dall’1.7 al 23.7;

   per il mod. REDDITI / IRAP e il mod. 770 il termine di presentazione è fissato al 31.10.

Dalla lettura della nuova disposizione il differimento del termine di presentazione del mod. REDDITI / IRAP è applicabile “per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78”, ossia fintanto che è in vigore la comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute;

   le CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10);

   l’invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre (in caso di scelta dell’invio con cadenza semestrale) è fissato al 30.9.

ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA – Comma 935


In sede di approvazione, a seguito dell’integrazione dell’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97, è previsto che in caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente / prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all’acquirente / committente, è applicabile la sanzione da € 250 a € 10.000. La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia stato effettuato in un contesto di frode fiscale.

PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Commi da 986 a 989


È confermata la modifica dell’art. 48-bis, comma 1, DPR n. 602/73, per effetto della quale dall’1.3.2018 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 (in precedenza € 10.000) devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

In caso di inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi (in precedenza 30), il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.

SOSPENSIONE MOD. F24 – Comma 990


È confermato, con l’aggiunta del comma 49-ter all’art. 37, DL n. 223/2006, che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modd. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.

È inoltre previsto che:

     se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;

     diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

Dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018 è possibile desumere che, a titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie: l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;

     la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;

     i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI (ROL) – Commi da 994 a 995


È confermata l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 96, TUIR, con la conseguenza che ai fini del calcolo del ROL non rilevano più i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti, controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), C.c.

La nuova disposizione è applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, quindi, dal 2017).

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Commi da 997 a 998


In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data dell’1.1.2018, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale provvedere: alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI – Commi da 999 a 1006


CAPITAL GAINS


È confermato, con la modifica dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/97, che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sia qualificate che non qualificate (in precedenza solo non qualificate) sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

Viene inoltre eliminata, con la modifica del comma 3 del citato art. 5, la previsione che richiedeva la separata indicazione in dichiarazione dei redditi delle plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate / non qualificate.

Analogamente sono modificati gli artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato / gestito.

Con l’abrogazione del comma 3 e la modifica del comma 5 dell’art. 68, TUIR le plusvalenze derivanti da partecipazioni sia qualificate che non qualificate sono “sommate” alle relative minusvalenze.

Di conseguenza è possibile compensare le plusvalenze / minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

DIVIDENDI E UTILI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE


È confermata la modifica dell’art. 27, comma 1, DPR n. 600/73, per effetto della quale ai dividendi collegati a partecipazioni qualificate (oltre che non qualificate) è applicabile la ritenuta del 26% da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

La ritenuta è altresì applicabile agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell’apporto, ossia sia a contratti “non qualificati” che “qualificati”.

Alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a contratti di associazione in partecipazione in cui l’associante è non residente, è operata una ritenuta del 26% nel caso in cui gli stessi siano “qualificati” / “non qualificati” (in precedenza solamente non qualificati).

In presenza di un associante in contabilità semplificata, in base al nuovo comma 2 del citato art. 47, gli utili concorrono a formare il reddito dell’associato nella misura del 58,14% nel caso in cui l’apporto è superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, TUIR e del costo residuo dei beni ammortizzabili di cui all’art. 110, TUIR.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI


Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai redditi di capitale percepiti a partire dall’1.1.2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.1.2019.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società / enti soggetti IRES formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, sono applicabili le regole di cui al DM 26.5.2017, ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal citato Decreto.

DIVIDENDI DA SOCIETÀ “BLACK LIST” – Commi da 1007 a 1009


In sede di approvazione è stabilito che, ai fini dell’applicazione degli artt. 47, comma 4 e 89, comma 3, TUIR, in materia di tassazione dei dividendi, non si considerano provenienti da società residenti / localizzate in Stati black list”:

    gli utili percepiti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (generalmente, dal 2015) maturati in periodi precedenti nei quali le società partecipate erano

residenti / localizzate in Stati non presenti nell’elenco di cui al DM 21.11.2001;

    gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31.12.2014 in Stati non “black list” percepiti in periodi in cui risultano verificate le condizioni ex art. 167, comma 4, TUIR, ossia il

livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”.

È inoltre previsto che in caso di cessione delle partecipazioni si trasferisce all’acquirente la preesistente stratificazione delle riserve di utili.

Va evidenziato che gli utili distribuiti dalla società non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati “black list”.

CREDITO IMPOSTE ESTERE


Per effetto della modifica del secondo periodo del comma 3 del citato art. 89, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito dell’esercizio, nella misura del 50%, degli utili provenienti da società residenti in Stati “black list” ovvero delle remunerazioni di contratti di associazione in partecipazione stipulati con tali soggetti qualora sia dimostrato, anche a seguito di interpello l’effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un’attività industriale / commerciale, come attività principale, nel mercato dello Stato di insediamento.

In tal caso al soggetto controllante residente in Italia ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, è riconosciuto un credito d’imposta relativamente alle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.

WEB TAX – Commi da 1011 a 1019


In sede di approvazione è stata introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, c.d. “Web tax”, applicabile alle prestazioni rese nei confronti di:

     stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia;

     soggetti residenti sostituti d'imposta di cui all’art. 23, comma 1, DPR n. 600/73, diversi dai contribuenti minimi / forfetari.

Per servizi effettuati tramite mezzi elettronici si intendono “quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione”.

È demandata al MEF l’emanazione di un apposito Decreto, entro il 30.4.2018, contenente l’individuazione delle predette prestazioni di servizi. La nuova imposta, pari al 3%:

     va applicata all’ammontare del corrispettivo dovuto per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;

     si applica nei confronti del prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare più di 3.000 transazioni;

     è prelevata all’atto del pagamento del corrispettivo da parte del committente, con obbligo di rivalsa nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest’ultimo indichi in fattura / altro documento da inviare con la fattura di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni;

     va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.

È demandata al predetto DM ed all’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità operative per l’applicazione dell’imposta in esame.

La “Web tax” è applicabile (verosimilmente) a decorrere dall’1.1.2019 (1.1 dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del predetto Decreto attuativo).

DIFFERIMENTO IRI – Comma 1063

È confermato il differimento al 2018 dell’applicazione dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI).

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