ggg
COMMENTI
LA MANOVRA CORRETTIVA
|
Con la pubblicazione sul S.O. n. 20/L alla G.U. 24.4.2017, n. 95 è
entrato in vigore dal 24.4.2017, il DL n. 50/2017 contenente la c.d. “Manovra
correttiva”. Inizia ora l’iter parlamentare della conversione in legge.
Le novità fiscali contenute nel Decreto in
esame possono essere così sintetizzate.
A decorrere dall’1.7.2017 lo spilt payment di cui all’art. 17-ter,
DPR n. 633/72 è esteso anche alle
operazioni effettuate dai lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla
fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1,
comma 2, Legge n. 196/2009.
I “destinatari” del
meccanismo in esame sono quindi ora così individuati:
·
Pubbliche
Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT;
·
Autorità
indipendenti;
·
Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
|
Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la
fattura elettronica.
|
Dalla predetta data
lo split payment è applicabile anche alle operazioni
effettuate nei confronti delle società:
·
controllate direttamente dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
·
controllate direttamente dalle Regioni, Province,
Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
·
controllate direttamente o indirettamente dalle
predette società;
·
quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa
Italiana.
|
Lo split payment è
applicabile fino al termine della deroga rilasciata dal Consiglio UE ex
art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. Si rammenta che con la Decisione
14.7.2015, n. 2015/1401 il Consiglio UE ha autorizzato lo split payment fino al 31.12.2017.
|
È anticipato alla
dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato
nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto) il
termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito
Conseguentemente viene “aggiornato” anche il termine di annotazione
delle fatture d’acquisto / bollette doganali. In base alla nuova disposizione i
predetti documenti devono essere annotati anteriormente
alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e
comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa
all’anno di ricezione della fattura / bolletta doganale e con riferimento
al medesimo anno.
VISTO DI CONFORMITà
COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI
Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP,
ecc.) in compensazione per il quale è necessario
il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000.
È soppresso il limite annuo
(€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA
all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
(Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.
Di conseguenza l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato
utilizzando i predetti servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dal
relativo importo. Ciò riguarda il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES /
IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti
d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di
iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle
somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del
contribuente.
REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI
I redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall’1.6.2017, sono
assoggettati a cedolare secca con
l’aliquota del 21% in caso di opzione.
Per locazioni brevi si
intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30
giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e
pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o
tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.
Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi
derivanti da contratti di sublocazione
e dai contratti a titolo oneroso conclusi
dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di
terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.
Gli intermediari immobiliari che, anche tramite la gestione di portali
online:
·
mettono in contatto le persone in ricerca di un immobile con persone che
dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono
all’Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti conclusi per il
loro tramite.
L’omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è sanzionata da
€ 250 a € 2.000. La sanzione è ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è
effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la
comunicazione è corretta;
·
incassano i canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti operano una ritenuta alla fonte del 21%.
Nel caso in cui non sia esercitata
l’opzione per la cedolare secca la ritenuta così operata si considera a titolo di acconto.
|
È previsto infine che l’Agenzia delle Entrate potrà stipulare
delle convezioni con i soggetti che in Italia utilizzano i marchi di portali
di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione
per il monitoraggio delle locazioni concluse tramite tali portali.
|
La misura del PREU relativo:
·
agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a),
TULPS (new slot), è aumentata dal 17,50%
al 19% delle somme giocate;
·
agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b),
TULPS (video lottery – VTL) è aumentata
dal 5,50% al 6% delle somme giocate.
RIDETERMINAZIONE BASE ACE
A decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio è calcolata con riferimento all’incremento
intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in
corso al 31.12.2010.
Analogamente per i soggetti IRPEF
l’agevolazione ACE:
·
per il
2016 rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza tra il
patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010;
·
dal 2017
al 2019 rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza fra il
patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12 del quinto periodo d’imposta
precedente a quello per il quale va determinata l’ACE.
Dal 2020 sarà applicata di fatto la predetta
modalità riferita ai soggetti IRES.
|
È prevista la rideterminazione
dell’acconto IRES 2017 considerando quale imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
|
In base alla nuova disposizione
l’Agente della riscossione non può
attivare la procedura espropriativa immobiliare di cui all’art. 76, DPR n.
602/73 nel caso in cui i valori
catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse
dall’abitazione principale, non siano
superiori a € 120.000.
STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE
IVA
L’aumento delle aliquote IVA è
“rivisto” come segue:
·
l’aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al
13% dal 2020;
·
l’aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al
24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.
È disposto l’aumento da € 20.000 a € 50.000 del limite delle controversie che
consente di richiedere il reclamo / mediazione di cui all’art. 17-bis, D.Lgs.
n. 546/92.
Il nuovo limite è applicabile agli atti impugnabili notificati dall’1.1.2018.
DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI
PENDENTI
È prevista la definizione agevolata delle controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio,
compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del
soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato
o ne ha la legittimazione.
La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui
all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo
grado e degli interessi da ritardata
iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al 60° giorno
successivo alla notifica dell’atto, escluse
le sanzioni collegate al tributo e gli interessi
di mora di cui all'art. 30, comma 1, DPR n. 602/73.
In presenza di una controversia
relativa esclusivamente agli interessi di mora / sanzioni non collegate ai
tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in
contestazione.
In caso di controversia relativa
esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la
definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi
sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.
Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del
ricorrente avvenuta entro il 31.12.2016 e per le quali alla data di
presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con
pronuncia definitiva.
Al versamento degli importi
dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, D.Lgs. n. 218/97, con
riduzione a 3 del numero massimo di rate.
Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000.
Il pagamento degli importi dovuti o
della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, va effettuato il 30.9.2017.
Va tenuto presente che:
·
per il
2017, la scadenza della seconda rata (40%), è fissata al 30.11;
·
per il
2018, la scadenza della terza rata (residuo 20%), è fissata al 30.6.
Per ciascuna controversia è effettuato
un separato versamento. Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte,
anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata delle cartelle di
cui all’art. 6, DL n. 193/2016, il contribuente deve essersi comunque avvalso
anche di quest’ultima definizione.
La definizione si
perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. In
mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la
presentazione della domanda.
|
Per ciascuna controversia entro il 30.9.2017 va presentata una distinta domanda di definizione
(esente da bollo).
|
Dagli importi dovuti si scomputa quanto
già versato in pendenza di giudizio nonché quanto dovuto per la definizione
agevolata delle cartelle. La definizione non dà comunque luogo alla
restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto
dovuto per la definizione.
La definizione perfezionata da un coobbligato
“giova” in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non
sia più pendente.
PROROGA SOSPENSIONE / RATEIZZAZIONE VERSAMENTI COMUNI
TERREMOTATI
È prevista un ulteriore proroga al
31.12.2017 della possibilità, da parte dei sostituiti residenti nei Comuni
colpiti dal sisma, di richiedere al sostituto d’imposta (non necessariamente
domiciliato in un Comune terremotato) la non effettuazione della ritenuta alla
fonte come riconosciuto dall’art. 48, comma 1-bis, DL n. 189/2016 (in
precedenza fino al 30.11.2017).
Inoltre, a favore dei soggetti diversi
dai titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo / esercenti attività
agricole è previsto l’ulteriore proroga
al 31.12.2017 della sospensione dei versamenti tributari. Per tali soggetti
la ripresa dei versamenti è rinviata al
16.2.2018, anche mediante rateizzazione
fino ad un massimo di 9 rate mensili
di pari importo.
Relativamente agli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, è
ulteriormente differito il termine di ripresa, stabilendo che gli stessi devono
essere effettuati entro il mese di
febbraio 2018 (in precedenza entro il mese di dicembre 2017).
ZFU “SISMA CENTRO ITALIA”
Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici delle
Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo dal 24.8.2016 (allegati 1 e 2, DL n.
189/2016) è costituita una Zona franca
urbana (ZFU).
Le
imprese che hanno sede principale /
unità locale all’interno della predetta Zona e che hanno subito, a causa
del sisma, la riduzione del fatturato
almeno pari al 25% della media relativa ai 3 periodi d’imposta precedenti a
quello in cui si è verificato l’evento, possono beneficiare, in relazione ai
redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione
dell’attività, delle seguenti agevolazioni:
·
esenzione dalle imposte
sui redditi per il reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa nella Zona
franca fino a concorrenza, per ciascun periodo d’imposta, dell’importo di € 100.000
del reddito prodotto nella predetta Zona;
·
esenzione dall’IRAP del valore della
produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa
nella zona franca nel limite di € 300.000 per ciascun periodo d’imposta,
riferito al valore della produzione netta;
·
esenzione dall’IMU per gli immobili siti
nella Zona franca posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività
economica;
· esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di
lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
|
Sono ricompresi nella ZFU anche i Comuni di cui
all’allegato 2-bis, DL n. 189/2016. Le agevolazioni in esame spettano alle
imprese che hanno sede principale /
unità locale in detti Comuni e che hanno subito nel periodo 1.1 – 31.3.2017 la riduzione del fatturato almeno
pari al 25% rispetto a quello del corrispondente periodo del 2016.
|
Le agevolazioni in esame sono concesse per il biennio 2017-2018.
MODIFICHE AGEVOLAZIONE “PATENT
BOX”
È previsto che non è più possibile beneficiare dell’agevolazione “Patent box”
relativamente ai redditi derivanti dall’utilizzo di marchi d’impresa. Contestualmente
è previsto che l’agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti
dall’utilizzo congiunto “di beni
immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o
di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati
congiuntamente siano compresi unicamente” beni agevolabili.
Le nuove disposizioni sono applicabili:
·
per i soggetti
con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i
quali l’opzione per l’agevolazione è esercitata dall’1.1.2017;
·
per i soggetti
con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 3° periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, relativamente all’opzione
per l’agevolazione esercitata dall’1.1.2017.
|
Sono applicabili le precedenti disposizioni alle
opzioni esercitate per i primi 2 periodi d’imposta successivi a quelli in
corso al 31.12.2014 e comunque non oltre il 30.6.2021.
|
RISERVE IRI ALL’USCITA DEL
REGIME
È previsto che in caso di uscita dal regime IRI,
anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi
d’imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono
state assoggettate a tassazione separata, concorrono
a formare il reddito complessivo dell’imprenditore / collaboratori / soci.
In tal caso è riconosciuto un credito d’imposta pari al 24%
|
Con la pubblicazione sul S.O. n. 20/L alla G.U. 24.4.2017, n. 95 è
entrato in vigore dal 24.4.2017, il DL n. 50/2017 contenente la c.d. “Manovra
correttiva”. Inizia ora l’iter parlamentare della conversione in legge.
Le novità fiscali contenute nel Decreto in
esame possono essere così sintetizzate.
A decorrere dall’1.7.2017 lo spilt payment di cui all’art. 17-ter,
DPR n. 633/72 è esteso anche alle
operazioni effettuate dai lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla
fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1,
comma 2, Legge n. 196/2009.
I “destinatari” del
meccanismo in esame sono quindi ora così individuati:
·
Pubbliche
Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT;
·
Autorità
indipendenti;
·
Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.
|
Il predetto elenco coincide con le PA nei confronti delle quali va emessa la
fattura elettronica.
|
Dalla predetta data
lo split payment è applicabile anche alle operazioni
effettuate nei confronti delle società:
·
controllate direttamente dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
·
controllate direttamente dalle Regioni, Province,
Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
·
controllate direttamente o indirettamente dalle
predette società;
·
quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa
Italiana.
|
Lo split payment è
applicabile fino al termine della deroga rilasciata dal Consiglio UE ex
art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE. Si rammenta che con la Decisione
14.7.2015, n. 2015/1401 il Consiglio UE ha autorizzato lo split payment fino al 31.12.2017.
|
È anticipato alla
dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato
nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto) il
termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito
Conseguentemente viene “aggiornato” anche il termine di annotazione
delle fatture d’acquisto / bollette doganali. In base alla nuova disposizione i
predetti documenti devono essere annotati anteriormente
alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e
comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa
all’anno di ricezione della fattura / bolletta doganale e con riferimento
al medesimo anno.
VISTO DI CONFORMITà
COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI
Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP,
ecc.) in compensazione per il quale è necessario
il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000.
È soppresso il limite annuo
(€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA
all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
(Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24.
Di conseguenza l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato
utilizzando i predetti servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dal
relativo importo. Ciò riguarda il credito IVA (annuale / trimestrale), IRES /
IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti
d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di
iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle
somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del
contribuente.
REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI
I redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall’1.6.2017, sono
assoggettati a cedolare secca con
l’aliquota del 21% in caso di opzione.
Per locazioni brevi si
intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30
giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e
pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o
tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.
Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi
derivanti da contratti di sublocazione
e dai contratti a titolo oneroso conclusi
dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di
terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.
Gli intermediari immobiliari che, anche tramite la gestione di portali
online:
·
mettono in contatto le persone in ricerca di un immobile con persone che
dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono
all’Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti conclusi per il
loro tramite.
L’omessa / incompleta / infedele comunicazione dei dati è sanzionata da
€ 250 a € 2.000. La sanzione è ridotta da € 125 a € 1.000 se la trasmissione è
effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la
comunicazione è corretta;
·
incassano i canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti operano una ritenuta alla fonte del 21%.
Nel caso in cui non sia esercitata
l’opzione per la cedolare secca la ritenuta così operata si considera a titolo di acconto.
|
È previsto infine che l’Agenzia delle Entrate potrà stipulare
delle convezioni con i soggetti che in Italia utilizzano i marchi di portali
di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione
per il monitoraggio delle locazioni concluse tramite tali portali.
|
La misura del PREU relativo:
·
agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a),
TULPS (new slot), è aumentata dal 17,50%
al 19% delle somme giocate;
·
agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b),
TULPS (video lottery – VTL) è aumentata
dal 5,50% al 6% delle somme giocate.
RIDETERMINAZIONE BASE ACE
A decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con
l’anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio è calcolata con riferimento all’incremento
intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in
corso al 31.12.2010.
Analogamente per i soggetti IRPEF
l’agevolazione ACE:
·
per il
2016 rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza tra il
patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12.2010;
·
dal 2017
al 2019 rileva come incremento di capitale proprio anche la differenza fra il
patrimonio netto al 31.12.2015 e quello al 31.12 del quinto periodo d’imposta
precedente a quello per il quale va determinata l’ACE.
Dal 2020 sarà applicata di fatto la predetta
modalità riferita ai soggetti IRES.
|
È prevista la rideterminazione
dell’acconto IRES 2017 considerando quale imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
|
In base alla nuova disposizione
l’Agente della riscossione non può
attivare la procedura espropriativa immobiliare di cui all’art. 76, DPR n.
602/73 nel caso in cui i valori
catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse
dall’abitazione principale, non siano
superiori a € 120.000.
STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE
IVA
L’aumento delle aliquote IVA è
“rivisto” come segue:
·
l’aliquota ridotta del 10% passerà al 11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 e al
13% dal 2020;
·
l’aliquota ordinaria del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% nel 2019, al
24,9% nel 2020 e al 25% dal 2021.
È disposto l’aumento da € 20.000 a € 50.000 del limite delle controversie che
consente di richiedere il reclamo / mediazione di cui all’art. 17-bis, D.Lgs.
n. 546/92.
Il nuovo limite è applicabile agli atti impugnabili notificati dall’1.1.2018.
DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI
PENDENTI
È prevista la definizione agevolata delle controversie attribuite alla
giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio,
compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del
soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato
o ne ha la legittimazione.
La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui
all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo
grado e degli interessi da ritardata
iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al 60° giorno
successivo alla notifica dell’atto, escluse
le sanzioni collegate al tributo e gli interessi
di mora di cui all'art. 30, comma 1, DPR n. 602/73.
In presenza di una controversia
relativa esclusivamente agli interessi di mora / sanzioni non collegate ai
tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in
contestazione.
In caso di controversia relativa
esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la
definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi
sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in esame.
Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del
ricorrente avvenuta entro il 31.12.2016 e per le quali alla data di
presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con
pronuncia definitiva.
Al versamento degli importi
dovuti si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, D.Lgs. n. 218/97, con
riduzione a 3 del numero massimo di rate.
Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano € 2.000.
Il pagamento degli importi dovuti o
della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, va effettuato il 30.9.2017.
Va tenuto presente che:
·
per il
2017, la scadenza della seconda rata (40%), è fissata al 30.11;
·
per il
2018, la scadenza della terza rata (residuo 20%), è fissata al 30.6.
Per ciascuna controversia è effettuato
un separato versamento. Qualora gli importi rientrino, in tutto o in parte,
anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata delle cartelle di
cui all’art. 6, DL n. 193/2016, il contribuente deve essersi comunque avvalso
anche di quest’ultima definizione.
La definizione si
perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. In
mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la
presentazione della domanda.
|
Per ciascuna controversia entro il 30.9.2017 va presentata una distinta domanda di definizione
(esente da bollo).
|
Dagli importi dovuti si scomputa quanto
già versato in pendenza di giudizio nonché quanto dovuto per la definizione
agevolata delle cartelle. La definizione non dà comunque luogo alla
restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto
dovuto per la definizione.
La definizione perfezionata da un coobbligato
“giova” in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non
sia più pendente.
PROROGA SOSPENSIONE / RATEIZZAZIONE VERSAMENTI COMUNI
TERREMOTATI
È prevista un ulteriore proroga al
31.12.2017 della possibilità, da parte dei sostituiti residenti nei Comuni
colpiti dal sisma, di richiedere al sostituto d’imposta (non necessariamente
domiciliato in un Comune terremotato) la non effettuazione della ritenuta alla
fonte come riconosciuto dall’art. 48, comma 1-bis, DL n. 189/2016 (in
precedenza fino al 30.11.2017).
Inoltre, a favore dei soggetti diversi
dai titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo / esercenti attività
agricole è previsto l’ulteriore proroga
al 31.12.2017 della sospensione dei versamenti tributari. Per tali soggetti
la ripresa dei versamenti è rinviata al
16.2.2018, anche mediante rateizzazione
fino ad un massimo di 9 rate mensili
di pari importo.
Relativamente agli adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti, è
ulteriormente differito il termine di ripresa, stabilendo che gli stessi devono
essere effettuati entro il mese di
febbraio 2018 (in precedenza entro il mese di dicembre 2017).
ZFU “SISMA CENTRO ITALIA”
Nei Comuni colpiti dagli eventi sismici delle
Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo dal 24.8.2016 (allegati 1 e 2, DL n.
189/2016) è costituita una Zona franca
urbana (ZFU).
Le
imprese che hanno sede principale /
unità locale all’interno della predetta Zona e che hanno subito, a causa
del sisma, la riduzione del fatturato
almeno pari al 25% della media relativa ai 3 periodi d’imposta precedenti a
quello in cui si è verificato l’evento, possono beneficiare, in relazione ai
redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione
dell’attività, delle seguenti agevolazioni:
·
esenzione dalle imposte
sui redditi per il reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa nella Zona
franca fino a concorrenza, per ciascun periodo d’imposta, dell’importo di € 100.000
del reddito prodotto nella predetta Zona;
·
esenzione dall’IRAP del valore della
produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa
nella zona franca nel limite di € 300.000 per ciascun periodo d’imposta,
riferito al valore della produzione netta;
·
esenzione dall’IMU per gli immobili siti
nella Zona franca posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività
economica;
· esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di
lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
|
Sono ricompresi nella ZFU anche i Comuni di cui
all’allegato 2-bis, DL n. 189/2016. Le agevolazioni in esame spettano alle
imprese che hanno sede principale /
unità locale in detti Comuni e che hanno subito nel periodo 1.1 – 31.3.2017 la riduzione del fatturato almeno
pari al 25% rispetto a quello del corrispondente periodo del 2016.
|
Le agevolazioni in esame sono concesse per il biennio 2017-2018.
MODIFICHE AGEVOLAZIONE “PATENT
BOX”
È previsto che non è più possibile beneficiare dell’agevolazione “Patent box”
relativamente ai redditi derivanti dall’utilizzo di marchi d’impresa. Contestualmente
è previsto che l’agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti
dall’utilizzo congiunto “di beni
immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della
realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o
di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati
congiuntamente siano compresi unicamente” beni agevolabili.
Le nuove disposizioni sono applicabili:
·
per i soggetti
con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i
quali l’opzione per l’agevolazione è esercitata dall’1.1.2017;
·
per i soggetti
con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 3° periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, relativamente all’opzione
per l’agevolazione esercitata dall’1.1.2017.
|
Sono applicabili le precedenti disposizioni alle
opzioni esercitate per i primi 2 periodi d’imposta successivi a quelli in
corso al 31.12.2014 e comunque non oltre il 30.6.2021.
|
RISERVE IRI ALL’USCITA DEL
REGIME
È previsto che in caso di uscita dal regime IRI,
anche a seguito di cessazione dell’attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi
d’imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono
state assoggettate a tassazione separata, concorrono
a formare il reddito complessivo dell’imprenditore / collaboratori / soci.
In tal caso è riconosciuto un credito d’imposta pari al 24%