NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
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È istituita la nuova Imposta unica comunale, c.d. “IUC”, basata sui seguenti 2 presupposti impostivi:
1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore;
2. erogazione e fruizione dei servizi comunali.
Detta imposta è quindi articolata nelle seguenti 2 componenti:
à la prima, l’“IMU”, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l’abitazione principale;
à la seconda, riferita ai servizi, a sua volta articolata:
- nella “TASI” (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune;
- nella “TARI” (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (è abrogata la TARES).
IUC
Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI).
In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della dichiarazione IUC, utilizzando un apposito modello, entro il 30.6 dell’anno successivo alla data di inizio possesso / detenzione dei locali / aree assoggettabili alla nuova imposta.
Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tuttavia, qualora intervengano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell’imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30.6 dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p o altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale).
Va evidenziato che spetta al Comune individuare il numero delle rate (prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale) ed i relativi termini, anche differenziati relativamente alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.
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Relativamente alle violazioni in materia di IUC è previsto il seguente regime sanzionatorio.
violazione
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sanzione
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Omesso / insufficiente versamento
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30%
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Omessa presentazione dichiarazione
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dal 100% al 200% con un minimo di € 50
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Dichiarazione infedele
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dal 50% al 100% con un minimo di € 50
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Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario del Comune, entro 60 giorni dalla notifica
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da € 100 a € 500
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Le predette sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni), il contribuente provvede al pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
TARI
Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Va evidenziato che:
à sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
à in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Fino all’attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI è individuata in quella calpestabile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimane comunque quella calpestabile.
Va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio “chi inquina paga” alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell’attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all’estero per più di 6 mesi all’anno;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori.
La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.
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In caso di occupazione / detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell’anno) la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera.
I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.
TASI
Il presupposto della TASI è il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti.
In caso di leasing, l’imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore.
Va evidenziato che:
à sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
à in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
à la base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011.
L’aliquota di base della TASI è pari all’1‰. Il Comune potrà, con specifica delibera:
à ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
à determinare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6‰). Per il 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali non può essere superiore all’1‰);
à il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie, oltre che al sussistere delle predette fattispecie ai fini della TARI, anche nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa.
Per l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all’occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. In capo all’occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.
Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
IMU
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Come disposto dal comma 703 “l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”.
A tale proposito, per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, DL n. 201/2011:
à l’IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015;
à l’IMU dal 2014 non è applicabile all’abitazione principale (con esclusione di A/1, A/8 e A/9).
Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la detrazione di € 200. È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale;
à per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti de condotti da coltivatori diretti e IAP, è ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile.
Il Comune può considerare “abitazione principale” l’unità immobiliare:
· posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locata;
· posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purchè non locata;
· concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come “abitazione principale” per la sola quota di rendita non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L’agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile.
L’IMU non è applicabile:
· alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
· ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
· alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione / annullamento / scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
· a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
- in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
- dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- appartenente alla carriera prefettizia;
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Sono esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9, per i quali è quindi richiesta la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica.
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
Dal 2014 è altresì disposta l’esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali.
proroga CONGUAGLIO IMU 2013
È prorogato dal 16.1.2014 al 24.1.2014 il termine per il versamento del conguaglio IMU 2013 relativamente agli immobili per i quali è stata disposta l’abolizione “limitata” dal versamento della seconda rata IMU 2013 qualora il Comune abbia deliberato un incremento dell’aliquota IMU 2013 rispetto a quella base (4‰ per l’abitazione principale, ecc.) con conseguente obbligo del contribuente di versare il 40% di tale differenza.
proroga seconda rata tares 2013
È prorogato al 24.1.2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari a € 0,30 per mq), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013.
DEDUCIBILITà IMU IMMOBILI STRUMENTALI
Per il 2013 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa / lavoro autonomo nella misura del 30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata nella misura del 20%.
L’IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP.
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tassazione immobili abitativi non locati
A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%.
MODALITà DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU
Relativamente alla presentazione della dichiarazione IMU, è previsto che:
à gli enti non commerciali possono utilizzare esclusivamente la modalità telematica. Ciò anche con riferimento alla dichiarazione relativa al 2012, da presentare entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per il 2013;
à gli altri soggetti possono presentare la dichiarazione anche con modalità telematica e pertanto gli stessi possono anche utilizzare il modello cartaceo.
Insufficiente versamento II rata IMU 2013
È disposta la non applicazione di sanzioni in caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013 qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell’IMU dovuta per il 2014.
imposta municipale secondaria
L’istituzione dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 23/2011 è differita al 2015.
SOPPRESSIONE LIMITE ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI
– comma 736
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Dal 2014 è soppresso il limite di € 30, previsto dall’art. 3, comma 10, DL n. 16/2012, per l’accertamento, l’iscrizione a ruolo e la riscossione dei tributi locali.
Tale limite continua ad operare esclusivamente per i tributi erariali e regionali.
ACQUISTO DI PUBBLICITÀ ON-LINE (WEB TAX)
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È introdotto il nuovo art. 17-bis, DPR n. 633/72 in base al quale:
à i soggetti passivi IVA devono effettuare gli acquisti di pubblicità on-line nonché di link sponsorizzati, anche attraverso centri media e operatori terzi, da soggetti titolari di partita IVA in Italia;
à gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili in Italia durante la visita ad un sito Internet o la fruizione di un servizio on-line devono essere acquistati esclusivamente da soggetti titolari di partita IVA in Italia. Ciò anche se l’operazione di compravendita è effettuata tramite centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
Come espressamente previsto dall’art. 1, comma 1 del recente DL n. 151/2013, Decreto c.d. “Milleproroghe bis”, l’applicazione della disposizione contenuta nel nuovo art. 17-bis è rinviata all’1.7.2014.
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Il pagamento dell’acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari va effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario / postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario, o con altri strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni.
Con uno specifico Provvedimento l’Agenzia delle Entrate individuerà le modalità di trasmissione telematica delle informazioni necessarie ad effettuare i controlli.
AGEVOLAZIONI PER ATI E RTI
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Per il 2014 e 2015 è istituito un fondo finalizzato a sostenere le imprese che costituiscono un’associazione temporanea d’impresa (ATI) o un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) per operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e per ideare modelli di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali attività produttive.
In particolare le risorse sono erogate ai soggetti che operano in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università ed istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali volti alla realizzazione delle predette finalità.
Con un apposito Decreto saranno definite le modalità attuative della disposizione in esame.
AUTOTRASPORTATORI E FATTURAZIONE
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Ai sensi dell’art. 83-bis, comma 12, DL n. 112/2008, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può essere superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.
In merito, è stato soppresso l’obbligo, per gli autotrasportatori, di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento della prestazione.
RIDUZIONE PREMI INAIL
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Dal 2014, con un apposito Decreto, è disposta la riduzione dei premi e contributi INAIL nonché sono definite le modalità di applicazione della riduzione per le imprese che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio.
DECORRENZA OBBLIGO APE
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È modificata la decorrenza, stabilita dall’art. 6, comma 3-bis, DL n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”), dell’obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare l’APE (attestato di prestazione energetica) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione.
In particolare l’obbligo (in origine previsto dal 6.6.2013) è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, contenute in un apposito DM.
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
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È disposto che i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici, effettuate in attuazione di contratti stipulati entro il 4.8.2013, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all’incremento dell’aliquota IVA dal 4% al 10% decorrente dall’1.1.2014.
ONERE DEDUCIBILE PER SOMME RESTITUITE AL SOGGETTO EROGATORE
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Per le somme restituite al soggetto erogatore, che costituiscono oneri deducibili a condizione che siano state assoggettate a tassazione in anni precedenti (ad esempio, canoni di locazione non spettanti), a seguito della modifica della lett. d-bis) del comma 1 dell’art. 10, TUIR, per l’ammontare non dedotto in tutto o in parte nel periodo d’imposta di restituzione, è prevista, già dal 2013, la possibilità, alternativamente di:
à operare la deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi;
à chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto, secondo modalità che saranno stabilite con un apposito DM.
PRODOTTI NON COMMERCIALIZZABILI CEDUTI GRATUITAMENTE
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I prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura / peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente a favore dei soggetti ex art. 10, n. 12, DPR n. 633/72 (Enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e ONLUS) si considerano distrutti agli effetti dell’IVA, a prescindere dal ritiro da parte del beneficiario presso i luoghi di esercizio dell’impresa.