Proseguiamo la pubblicazione della Finanziaria 2018 con le
“altre” novità contenute nella stessa.
DETRAZIONE STUDENTI
UNIVERSITARI FUORI SEDE – Commi 23 e 24
Con l’art. 8-bis, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla
Finanziaria 2018”, sono state riviste le condizioni per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% delle spese
per canoni di locazione sostenute da
studenti universitari “fuori sede” di cui all’art. 15, comma
1, lett. i-sexies), TUIR.
Ora il Legislatore, abroga il citato art.
8-bis, riformula la lett. i-sexies) ed
introduce la nuova lett. i-sexies.01).
Confermando nella sostanza le
modifiche apportate dal “Collegato alla Finanziaria 2018” e ferme restando le altre condizioni, con
riferimento al luogo di ubicazione dell’Università rispetto alla residenza
dello studente, soltanto per il 2017 e
il 2018, la detrazione in esame è riconosciuta a favore degli studenti:
• iscritti
ad un corso di laurea presso una Università
situata in un Comune distante almeno
100 km dal Comune di residenza (non montano / non in una zona disagiata);
•
residenti in una
zona montana ovvero disagiata e iscritti ad un corso di laurea presso una
Università situata
in un Comune distante almeno 50 km da
quello di residenza; a prescindere,
in tutti i casi, dal fatto che residenza ed Università siano nella stessa Provincia o in Province
diverse.
STIPULA ATTI SOCIETARI – Comma 25
In sede di approvazione è stato
modificato il comma 1-ter dell’art. 36, DL n. 112/2008 introdotto dall’art.
11-bis, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018” prevedendo ora
che:
•
gli atti in
materia di impresa familiare di cui all’art. 230-bis, C.c.;
•
gli atti previsti dagli artt. da 2498 a 2506, C.c. in
materia di trasformazione, fusione e scissione;
•
i contratti che hanno per oggetto il trasferimento
della proprietà / godimento delle imprese soggette a registrazione di cui
all’art. 2556, C.c.;
possono essere stipulati
con atto pubblico informatico (in sostituzione della previgente
sottoscrizione con firma digitale).
A seguito della nuova disposizione i predetti atti societari
“ritornano” nella competenza dei notai.
ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO
– Comma 28
È confermata, con l’aggiunta della nuova lett. i-decies) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, l’introduzione
della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell’interesse
dei soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti
ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un
importo non superiore a € 250.
Con l’aggiunta della nuova lett. d-bis) al comma 2 dell’art. 51, TUIR è previsto che non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente
“le somme erogate o rimborsate alla
generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da
quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a
disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per
l’acquisto degli abbonamenti per il
trasporto pubblico locale, regionale
e interregionale del dipendente e dei familiari [a carico]”.
PROROGA BLOCCO AUMENTO ALIQUOTE
TRIBUTI LOCALI – Comma 37
È confermata l’estensione al 2018 della sospensione dell’efficacia delle Leggi
regionali / deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli
2015.
In sede di approvazione è stato
previsto che per il 2018 la
sospensione non trova applicazione per i
Comuni istituiti a seguito di fusione al fine di consentire, a parità di
gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote.
Si rammenta che con riferimento
agli immobili non esenti, era previsto che i Comuni che nel 2016 avevano mantenuto le maggiorazioni
TASI di cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015, potevano continuare a mantenere la stessa maggiorazione per il 2017.
Per
il 2018, i Comuni che hanno deliberato “possono
continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la
stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”.
(RI)FINANZIAMENTO SABATINI-TER –
Commi da 40 a 42
È confermato il riconoscimento, fino ad
esaurimento dei fondi disponibili, dell’agevolazione
c.d. “Sabatini–ter” di cui
all’art. 2, DL n. 69/2013, consistente in un contributo in conto esercizio, a
parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per
l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle
PMI.
Di conseguenza il termine per
l’acquisto dei suddetti beni è prorogato “fino
alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”.
Una parte delle risorse disponibili è riservata agli
investimenti effettuati dalle micro,
piccole / medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di
investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud
computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica,
realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e
sistemi di tracciamento / pesatura dei rifiuti.
PROVENTI DA PRESTITI “PEAR TO
PEAR” – Commi 43 e 44
In sede di approvazione per
effetto dell’introduzione nell’art. 44, comma 1, TUIR, della nuova lett. dbis), sono ora considerati redditi di capitale i
proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per
soggetti finanziatori non professionali (c.d. “piattaforme di Peer to Peer
Lending”) gestite da società iscritte all’Albo degli intermediari finanziari /
istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia di cui, rispettivamente,
agli artt. 106 e 114, TUB.
I predetti “gestori”, sui redditi corrisposti a persone
fisiche, devono operare una ritenuta
alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26%.
AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI
CONTROLLO – Commi da 81 a 83
In sede di approvazione sono stati modificati i commi 10-bis e 10-ter dell’art. 15, DL n. 185/2008,
prevedendo che il riallineamento dei
valori civili e fiscali, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del
16%, è applicabile:
• ai
maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a
seguito di un’operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi di
impresa e altre attività immateriali;
•
ai maggiori valori, attribuiti ad avviamenti, marchi di
impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle
partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di
azienda o di partecipazioni;
a prescindere dal fatto che dette
partecipazioni siano in società
residenti / non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia.
La
novità in esame è applicabile agli acquisti di partecipazioni di controllo
perfezionati a decorrere dal periodo d’imposta anteriore a quello in corso
all’1.1.2018 (in generale, dal 2017) “nei
limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo”.
Con un apposito Provvedimento
l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative delle nuove
disposizioni.
INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI IMPOSTA
DI REGISTRO – Comma 87
È confermato che, per effetto
dell’integrazione dell’art. 20, DPR n. 131/86, l’imposta di registro è
applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto
presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma
apparente, “sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”.
Tale precisazione, come desumibile
dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018, è volta a
risolvere le questioni interpretative sorte in sede giurisprudenziale in merito
all’applicazione del citato art. 20, che pertanto non potrà essere “utilizzato”
al fine di riqualificare le operazioni poste in essere dai contribuenti (così,
ad esempio, la cessione totalitaria di quote di partecipazione non potrà essere
riqualificata quale cessione d’azienda).
Tuttavia rimane ferma la possibilità da parte dell’Ufficio
di valutare l’operazione nell’ottica della sussistenza dell’abuso del diritto
ex art. 10-bis, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), tenendo conto
anche degli elementi estranei all’atto oggetto di registrazione.
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
GIOVANILE – Commi da 100 a 108 e 114
In sede di approvazione, con
l’intento di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro
privati che, a decorrere dall’1.1.2018,
assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
tutele crescenti è riconosciuto, per un
periodo massimo di 36 mesi, l’esonero
dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei
premi / contributi INAIL, nel limite
massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.
Ai fini del beneficio il datore di
lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a
licenziamenti collettivi.
L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla
data della prima assunzione:
• non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente
alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l’esonero riguarda i soggetti
che non abbiano compiuto 35 anni);
•
non siano stati
occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i
periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano
proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una
causa ostativa all’esonero).
Merita evidenziare che nel caso
in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato
parzialmente fruito l’esonero in esame, venga assunto a tempo indeterminato da
un altro datore di lavoro privato, il beneficio spetta per il periodo residuo
utile alla piena fruizione, non rilevando l’età anagrafica del lavoratore alla
data della nuova assunzione.
L’esonero si applica:
• per un periodo massimo di 12 mesi,
fermo restando il limite massimo pari a € 3.000 su base annua, anche in caso di
prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato in
rapporto a tempo indeterminato purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni
alla data della prosecuzione;
• anche
in caso di conversione, successiva all’1.1.2018, di un contratto a tempo
determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del
requisito anagrafico alla data della conversione.
È inoltre previsto l’esonero totale dal versamento dei
contributi previdenziali, con esclusione dei premi / contributi INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che
assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
tutele crescenti entro 6 mesi
dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:
• attività di alternanza scuola-lavoro pari
almeno al 30% delle ore di alternanza previste ex art. 1, comma 33, Legge n.
107/2015, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza
all’interno dei percorsi erogati ex D.Lgs. n. 226/2005, ovvero al 30% del monte
ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi
ex DPCM 25.1.2008, ovvero al 30% del monte ore previsto dai rispettivi
ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
•
un periodo di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L’esonero in esame:
•
non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico / di
apprendistato;
non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni.
AGEVOLAZIONI SETTORE AGRICOLO –
Commi da 117 a 120
In sede di approvazione, con
l’intento di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, è riproposto, ferma restando l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero (per un periodo massimo di 36 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS, a favore
dei coltivatori diretti / IAP:
•
di età inferiore a 40 anni;
• iscritti
nella previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2018. L’esonero:
•
decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un massimo
di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel
limite del 50%;
•
non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle
aliquote di finanziamento;
• è
concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Regolamenti UE n.
1407/2013 e n. 1408/2013 in materia di aiuti de minimis.
È altresì previsto, al fine di
favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il
passaggio generazionale, per il triennio
2018-2020, a favore dei giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche
organizzati in forma associata, non titolari del diritto di proprietà / diritti
reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori
agricoli di cui all’art. 2135, C.c. / coltivatori diretti, di età superiore a
65 anni o pensionati, un contratto di affiancamento, l’accesso prioritario alle
agevolazioni di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 185/2000 (mutui agevolati per gli
investimenti).
Il contratto di affiancamento prevede:
•
l’impegno dell’imprenditore agricolo / coltivatore
diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze;
• la
contribuzione del giovane alla gestione, anche manuale, dell’impresa, d’intesa
con il titolare e l’apporto di innovazioni tecniche e gestionali necessarie
alla crescita d’impresa.
È infine previsto che:
• l’affiancamento
non può avere durata superiore a 3 anni e comporta la ripartizione degli utili
tra il giovane e l’imprenditore agricolo, “in
percentuali comprese tra il 30 e il 50 per cento a favore del giovane
imprenditore”;
•
nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato ad un IAP ex art. 1, D.Lgs.
n. 99/2004.
CESSIONI GRATUITE PRODOTTI
FARMACEUTICI – Comma 208
In sede di approvazione sono stati ricompresi i medicinali tra i prodotti
oggetto della Legge n. 166/2016 concernente “la
donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di
solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.
Di conseguenza al comma 1 dell’art. 2, Legge n. 166/2016
sono state aggiunte le definizioni relative a:
•
medicinali destinati
alla donazione;
•
soggetti
destinatari del farmaco;
•
articoli di
medicazione;
• altri prodotti che saranno individuati
con specifico DM.
In base alle nuove disposizioni la presunzione di cessione onerosa di
cui all’art. 1, DPR n. 441/97, non opera
per le:
•
eccedenze alimentari;
•
medicinali destinati alla donazione;
•
articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale “non più commercializzati, purché in
confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità,
in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie”;
• prodotti
destinati all’igiene e alla cura della persona, prodotti per l’igiene e la
pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presìdi medico chirurgici,
prodotti di cartoleria e di cancellaria, non più commercializzati o non idonei
alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne
modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;
•
altri prodotti individuati con DM;
nel caso in cui la distruzione si realizzi con la cessione gratuita agli enti di
cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 2, ossia Enti pubblici e enti privati senza scopo di lucro.
È altresì previsto che i predetti beni ceduti gratuitamente “non
si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa” ex
art. 85, comma 2, TUIR.
Quanto sopra trova applicazione a condizione che:
•
per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto / documento
equipollente;
• il
donatore trasmetta all’Amministrazione
finanziaria e alla GdF, in via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun
mese (entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state
effettuate le cessioni). Sono escluse dalla
comunicazione le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché
le cessioni che singolarmente considerate, non
superano € 15.000;
•
l’ente donatario rilasci
al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre,
un’apposita dichiarazione trimestrale,
contenente gli estremi dei documenti di trasporto / documenti equipollenti
relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni stessi
in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le
operazioni realizzate dall’ente donatario si considerano effettuate, ai fini
IVA / IRPEF / IRAP nell’esercizio di un’attività commerciale.
Conseguentemente il Legislatore ha
provveduto ad abrogare le seguenti
disposizioni:
• art.
2, comma 2, DPR n. 441/97, contenente i (previgenti) adempimenti connessi con
la prova delle cessioni di cui all’art. 10, comma 1, n. 12, DPR n. 633/72;
•
art. 13, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 460/97 contenente il
(previgente) regime applicabile alle cessioni gratuite, ad Enti pubblici /
ONLUS / enti privati.
NUOVE DISPOSIZIONI PER LE
COOPERATIVE – Commi da 238 a 243 e 936
In sede di approvazione sono state introdotte le seguenti
disposizioni per le società cooperative.
PRESTITI
SOCIALI
Con riguardo alle somme versate dai soci a titolo di prestito sociale è previsto che:
•
sussiste l’obbligo di impiego “in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo
sociale”;
• non è applicabile l’art. 2467, C.c., ossia la postergazione del
rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.
Il Comitato Interministeriale per
il Credito e il Risparmio (CICR) definirà i limiti della raccolta del prestito
sociale e le relative forme di garanzia prevedendo:
• che
l’ammontare complessivo del prestito non
possa eccedere, “a regime”, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
d’esercizio approvato;
• un
periodo transitorio, al fine di consentire “il
graduale adeguamento a tale limite”, durante il quale il rispetto del
predetto limite costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore
rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo bilancio approvato all’1.1.2018;
•
qualora l’indebitamento
nei confronti dei soci ecceda €
300.000 e sia superiore al patrimonio netto della società, i prestiti sociali siano coperti fino al
30% da garanzie reali / personali rilasciate da soggetti vigilati ovvero
con la costituzione di un patrimonio separato ovvero con l’adesione della
cooperativa ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il
rimborso di almeno il 30% del prestito.
Inoltre, al fine di tutelare i
soci / creditori / terzi, saranno definiti i maggiori obblighi informativi / di
pubblicità per le cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura
eccedente detto limite.
Il CICR definirà altresì i modelli
organizzativi / procedure da adottare qualora il ricorso al prestito sociale “assuma significativo rilievo in valore assoluto
o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante
dall’ultimo bilancio di esercizio approvato”.
Con un apposito Decreto il MISE individuerà le modalità di
controllo / monitoraggio relativamente all’adeguamento ed al rispetto delle
nuove previsioni da parte delle cooperative.
OBBLIGHI
DI VIGILANZA
Per effetto della modifica dei
commi 3, 5-bis e 5-ter dell’art. 12, D.Lgs. n. 220/2002, è ora stabilito che:
•
in caso di cancellazione
dall’Albo nazionale degli enti cooperativi che si sottraggono all’attività
di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche:
- resta
fermo quanto previsto dall’art. 2638, comma 2, C.c. (applicazione di specifiche
sanzioni in capo agli organi societari);
- si
applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’Autorità ex artt.
2545-septiesdecies, C.c. e 223-septiesdecies delle Disposizioni transitorie,
con conseguente obbligo di devolvere il
patrimonio ai fondi mutualistici ex art. 2514, comma 1, lett. d), C.c.;
• è
applicata una maggiorazione del contributo
biennale pari a 3 volte quanto dovuto agli enti cooperativi che non
ottemperano alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato
motivo o non ottemperano agli obblighi ex art. 2545-octies, C.c. in caso di
perdita della qualifica di coop a mutualità prevalente;
•
lo scioglimento
dell’ente cooperativo è comunicato dal MISE all’Agenzia delle Entrate entro
30 giorni, anche ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art.
28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 in base alla quale l’estinzione delle società
ha effetto decorsi 5 anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese.
AMMINISTRAZIONE
DELLA COOP
Con la modifica dell’art. 2542,
C.c., è ora previsto che:
•
l’amministrazione
è affidata ad un organo collegiale
formato da almeno 3 soggetti;
•
nei confronti delle cooperative il cui atto costitutivo
prevede l’applicazione delle disposizioni civilistiche in materia di srl, opera
quanto disposto dall’art. 2383, comma 2, C.c., in base al quale gli amministratori sono nominati per un periodo
non superiore a 3 esercizi.
GESTIONE
COMMISSARIALE
È modificato l’art.
2545-sexiesdecies, C.c., prevedendo che:
• la
revoca degli amministratori e dei sindaci con la nomina di un commissario interviene in caso di “gravi
irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi” (in precedenza
prevista in caso di “irregolare funzionamento”);
•
qualora vengano accertate
una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l’Autorità di
vigilanza, previa diffida, può nominare
un commissario, anche nella persona del legale rappresentante / componente
dell’organo di controllo, che si sostituisce agli organi amministrativi
dell’ente, limitatamente al compimento di specifici adempimenti.
BONUS BEBÈ – Comma 248
In sede di approvazione è previsto
il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015
anche per ogni figlio nato / adottato
dall’1.1 al 31.12.2018, fino al
compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a
seguito dell’adozione.
Si rammenta che il bonus in esame, pari a € 960 annui
erogato mensilmente dall’INPS, spetta a condizione che il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica
corrispondente a un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore a € 25.000 annui.
ALIQUOTA IVA SPETTACOLI
TEATRALI – Comma 340
È confermata l’estensione dell’aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 119,
Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, ai contratti di scrittura connessi con gli
spettacoli di qualsiasi tipo compresi
“opere liriche, balletto, prosa,
operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e
maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti”, nonché
alle relative prestazioni, resi da intermediari.
EROGAZIONI LIBERALI
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – Commi da 363 a 366
È confermato il riconoscimento di
un credito d’imposta a favore delle
imprese che effettuano nel 2018
erogazioni liberali per interventi di restauro / ristrutturazione di
impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
Il nuovo credito d’imposta nel
limite del 3‰ dei ricavi annui, pari al
50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a € 40.000:
• è
utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, in 3 quote
annuali di pari importo;
•
non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
Il beneficiario dell’erogazione deve comunicare
“immediatamente” all’Ufficio per lo Sport l’importo di quanto ricevuto e la
relativa destinazione. Entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello
dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori va altresì comunicato lo
stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle
modalità di utilizzo delle somme erogate. Le disposizioni attuative
dell’agevolazione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.
CONTRIBUTO ENPAM SOCIETÀ
ODONTOIATRICHE – Comma 442
In sede di approvazione è stato
introdotto, a carico delle società operanti
nel settore odontoiatrico di cui all’art. 1, comma 153, Legge n. 124/2017
l’obbligo di versare alla gestione
“Quota B” dell’ENPAM un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo,
entro il 30.9 dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio.
SOCIETÀ TRA AVVOCATI – Comma 443
In sede di approvazione è stato
introdotto il nuovo comma 6-bis all’art.
4-bis, Legge n. 247/2012 in base al quale le società tra avvocati, in qualunque
forma costituite, sono tenute:
•
a prevedere e inserire nella denominazione sociale
l’indicazione “società tra avvocati”;
•
ad applicare il contributo
integrativo di cui all’art. 11, Legge n. 576/80 ai corrispettivi rientranti
nel volume d’affari IVA e riversarlo annualmente alla Cassa di previdenza e
assistenza forense.
PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE
BOVINI / SUINI – Comma 506
È confermata anche
per il triennio 2018-2020, nella stessa misura prevista per il 2017, la
percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in
regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini.
In particolare la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e
suina può essere definita in misura non
superiore rispettivamente al 7,7% e all’8%.
CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE
DEGLI OLII MINERALI – Commi da 937 a 943
È confermato che, a decorrere dall’1.2.2018, l’immissione in consumo / estrazione di
benzina / gasolio utilizzabili come carburanti per motori introdotti in un
deposito fiscale / di un destinatario registrato, è subordinata al versamento dell’IVA tramite mod. F24 senza
possibilità di compensazione. I riferimenti del versamento vanno indicati nel
documento di accompagnamento.
Il versamento è effettuato dal
soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede all’immissione in
consumo / estrazione dei prodotti.
Al fine di immettere in consumo /
estrarre i prodotti, la ricevuta di versamento deve essere consegnata in originale al gestore del deposito. In mancanza di
tale ricevuta, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell’IVA non
versata.
Le cessioni dei prodotti in esame
che intervengono durante la custodia nel
deposito fiscale / di un destinatario registrato sono effettuate senza pagamento dell’IVA.
Le nuove disposizioni sono applicabili anche per i depositi fiscali utilizzati come depositi
IVA ex art. 50-bis, DL n. 331/93, ad eccezione dell’ipotesi in cui
l’immissione in consumo sia effettuata per conto di un soggetto:
•
avente i requisiti di affidabilità indicati dal MEF con
apposito Decreto;
• che
presti idonea garanzia nei termini e con le modalità stabiliti dal predetto
Decreto. Quanto sopra non trova
applicazione ai prodotti in esame:
•
di proprietà del gestore del deposito dal quale sono
immessi in consumo / estratti;
•
immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di
un soggetto titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non
inferiore ai valori di cui all’art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 504/95 ed i
requisiti di affidabilità di cui al predetto DM;
•
immessi in consumo da un deposito fiscale avente
capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti
la citata (idonea) garanzia.
Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono
demandate all’emanazione da parte del MEF di un apposito Decreto.
GRUPPO IVA – Commi 984 e 985
In sede di approvazione con
l’aggiunta dei nuovi commi 4-bis, 4-ter,
4-quater, 4-quinquies, 4sexies all’art. 70-quinquies, DPR n. 633/72, viene
disciplinata la stabile organizzazione all’interno del gruppo IVA.
In particolare è previsto che:
• le
cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate
da una sede / stabile organizzazione partecipante al gruppo IVA nei
confronti di una sua stabile organizzazione / sede situata all’estero sono
considerate effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne
fa parte. Analogamente le predette operazioni effettuate da una sede / stabile organizzazione partecipante ad un
gruppo IVA costituito in un altro Stato UE nei confronti di una sua stabile
organizzazione / sede situata in Italia sono considerate effettuate dal gruppo
IVA costituito nell’altro Stato UE nei confronti di un soggetto che non ne fa
parte;
• le
cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate
nei confronti di una sede / stabile organizzazione partecipante al gruppo IVA da
una sua stabile organizzazione / sede situata all’estero sono considerate
effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.
Analogamente le predette operazioni effettuate
nei confronti di una sede / stabile organizzazione partecipante ad un gruppo
IVA costituito in un altro Stato UE da una sua stabile organizzazione /
sede situata in Italia sono considerate effettuate nei confronti del gruppo IVA
costituito nell’altro Stato UE da un soggetto che non ne fa parte;
•
la base imponibile delle suddette operazioni è
determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e
3, DPR n. 633/72.
Le nuove disposizioni sono applicabili alle operazioni effettuate a decorrere
dall’1.1.2018.
NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI PRIVACY
– Commi da 1020 a 1025
In sede di approvazione è previsto che il Garante per la
protezione dei dati personali al fine di adeguare
la normativa nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 in materia di Privacy,
c.d. “Regolamento RGPD”, deve:
•
disciplinare le modalità per il monitoraggio
dell’applicazione del citato Regolamento;
• disciplinare
le modalità di verifica, anche attraverso l’acquisizione di informazioni dai
Titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie
digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l’interoperabilità dei
formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati;
• predisporre
un modello di Informativa da compilare a cura dei Titolari dei dati personali
che effettuano un trattamento fondato sull’interesse legittimo che prevede
l’uso di nuove tecnologie / strumenti automatizzati;
• definire
le linee-guida / buone prassi in materia di trattamento dei dati personali
fondato sull’interesse legittimo del Titolare.
Il Titolare dei dati personali che effettua un trattamento
fondato sull’interesse legittimo che prevede
l’uso di nuove tecnologie / strumenti automatizzati deve darne tempestiva comunicazione al
Garante tramite un’informativa relativa all’oggetto / finalità / contesto del
trattamento, utilizzando il predetto modello. Trascorsi 15 giorni lavorativi
dall’invio dell’informativa, in assenza di risposta del Garante, il Titolare
può procedere al trattamento.
CANONE RAI 2018 – Comma 1144
In sede di approvazione è estesa al 2018 la riduzione a € 90 del canone di abbonamento RAI per uso privato. n