venerdì 5 gennaio 2018

FINANZIARIA 2018 SECONDA ED ULTIMA PARTE


Proseguiamo la pubblicazione della Finanziaria 2018 con le “altre” novità contenute nella stessa.

DETRAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE – Commi 23 e 24


Con l’art. 8-bis, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”, sono state riviste le condizioni per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede” di cui all’art. 15, comma 1, lett. i-sexies), TUIR.

Ora il Legislatore, abroga il citato art. 8-bis, riformula la lett. i-sexies) ed introduce la nuova lett. i-sexies.01).

Confermando nella sostanza le modifiche apportate dal “Collegato alla Finanziaria 2018” e ferme restando le altre condizioni, con riferimento al luogo di ubicazione dell’Università rispetto alla residenza dello studente, soltanto per il 2017 e il 2018, la detrazione in esame è riconosciuta a favore degli studenti:

     iscritti ad un corso di laurea presso una Università situata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza (non montano / non in una zona disagiata);

     residenti in una zona montana ovvero disagiata e iscritti ad un corso di laurea presso una

Università situata in un Comune distante almeno 50 km da quello di residenza; a prescindere, in tutti i casi, dal fatto che residenza ed Università siano nella stessa Provincia o in Province diverse.

STIPULA ATTI SOCIETARI – Comma 25


In sede di approvazione è stato modificato il comma 1-ter dell’art. 36, DL n. 112/2008 introdotto dall’art. 11-bis, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018” prevedendo ora che:

     gli atti in materia di impresa familiare di cui all’art. 230-bis, C.c.;

     gli atti previsti dagli artt. da 2498 a 2506, C.c. in materia di trasformazione, fusione e scissione;

     i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà / godimento delle imprese soggette a registrazione di cui all’art. 2556, C.c.;

possono essere stipulati con atto pubblico informatico (in sostituzione della previgente sottoscrizione con firma digitale).

A seguito della nuova disposizione i predetti atti societari “ritornano” nella competenza dei notai.

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – Comma 28


È confermata, con l’aggiunta della nuova lett. i-decies) al comma 1 dell’art. 15, TUIR, l’introduzione della detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.

Con l’aggiunta della nuova lett. d-bis) al comma 2 dell’art. 51, TUIR è previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

“le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari [a carico]”.

PROROGA BLOCCO AUMENTO ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI – Comma 37


È confermata l’estensione al 2018 della sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali / deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015.

In sede di approvazione è stato previsto che per il 2018 la sospensione non trova applicazione per i Comuni istituiti a seguito di fusione al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote.

Si rammenta che con riferimento agli immobili non esenti, era previsto che i Comuni che nel 2016 avevano mantenuto le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015, potevano continuare a mantenere la stessa maggiorazione per il 2017.

Per il 2018, i Comuni che hanno deliberato “possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”.

(RI)FINANZIAMENTO SABATINI-TER – Commi da 40 a 42


È confermato il riconoscimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, dell’agevolazione c.d. Sabatini–ter” di cui all’art. 2, DL n. 69/2013, consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Di conseguenza il termine per l’acquisto dei suddetti beni è prorogato “fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili”.

Una parte delle risorse disponibili è riservata agli investimenti effettuati dalle micro, piccole / medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento / pesatura dei rifiuti.

PROVENTI DA PRESTITI “PEAR TO PEAR” – Commi 43 e 44


In sede di approvazione per effetto dell’introduzione nell’art. 44, comma 1, TUIR, della nuova lett. dbis), sono ora considerati redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (c.d. “piattaforme di Peer to Peer Lending”) gestite da società iscritte all’Albo degli intermediari finanziari / istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d’Italia di cui, rispettivamente, agli artt. 106 e 114, TUB.

I predetti “gestori”, sui redditi corrisposti a persone fisiche, devono operare una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26%.

AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO – Commi da 81 a 83


In sede di approvazione sono stati modificati i commi 10-bis e 10-ter dell’art. 15, DL n. 185/2008, prevedendo che il riallineamento dei valori civili e fiscali, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 16%, è applicabile:

    ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a seguito di un’operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali;

    ai maggiori valori, attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato, delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o di partecipazioni;

a prescindere dal fatto che dette partecipazioni siano in società residenti / non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia.

La novità in esame è applicabile agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a decorrere dal periodo d’imposta anteriore a quello in corso all’1.1.2018 (in generale, dal 2017) “nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo”.

Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative delle nuove disposizioni.

INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI IMPOSTA DI REGISTRO – Comma 87


È confermato che, per effetto dell’integrazione dell’art. 20, DPR n. 131/86, l’imposta di registro è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, “sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”.

Tale precisazione, come desumibile dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018, è volta a risolvere le questioni interpretative sorte in sede giurisprudenziale in merito all’applicazione del citato art. 20, che pertanto non potrà essere “utilizzato” al fine di riqualificare le operazioni poste in essere dai contribuenti (così, ad esempio, la cessione totalitaria di quote di partecipazione non potrà essere riqualificata quale cessione d’azienda).

Tuttavia rimane ferma la possibilità da parte dell’Ufficio di valutare l’operazione nell’ottica della sussistenza dell’abuso del diritto ex art. 10-bis, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), tenendo conto anche degli elementi estranei all’atto oggetto di registrazione.

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE – Commi da 100 a 108 e 114


In sede di approvazione, con l’intento di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dall’1.1.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, ad esclusione dei premi / contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, riparametrato su base mensile.

Ai fini del beneficio il datore di lavoro non deve aver provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi.

L’esonero in esame spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione:

    non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);

    non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro che non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non costituiscono una causa ostativa all’esonero).

Merita evidenziare che nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero in esame, venga assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro privato, il beneficio spetta per il periodo residuo utile alla piena fruizione, non rilevando l’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

L’esonero si applica:

    per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo pari a € 3.000 su base annua, anche in caso di prosecuzione, successiva al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni alla data della prosecuzione;

    anche in caso di conversione, successiva all’1.1.2018, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

È inoltre previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi / contributi INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro:

    attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ex art. 1, comma 33, Legge n. 107/2015, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ex D.Lgs. n. 226/2005, ovvero al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi ex DPCM 25.1.2008, ovvero al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

    un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L’esonero in esame:

    non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico / di apprendistato; non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni.

AGEVOLAZIONI SETTORE AGRICOLO – Commi da 117 a 120


In sede di approvazione, con l’intento di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, è riproposto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero (per un periodo massimo di 36 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS, a favore dei coltivatori diretti / IAP:

    di età inferiore a 40 anni;

    iscritti nella previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2018. L’esonero:

    decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%;

    non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento;

    è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 in materia di aiuti de minimis.

È altresì previsto, al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale, per il triennio 2018-2020, a favore dei giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche organizzati in forma associata, non titolari del diritto di proprietà / diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all’art. 2135, C.c. / coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati, un contratto di affiancamento, l’accesso prioritario alle agevolazioni di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 185/2000 (mutui agevolati per gli investimenti).

Il contratto di affiancamento prevede:

    l’impegno dell’imprenditore agricolo / coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze;

    la contribuzione del giovane alla gestione, anche manuale, dell’impresa, d’intesa con il titolare e l’apporto di innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d’impresa.

È infine previsto che:

    l’affiancamento non può avere durata superiore a 3 anni e comporta la ripartizione degli utili tra il giovane e l’imprenditore agricolo, “in percentuali comprese tra il 30 e il 50 per cento a favore del giovane imprenditore”;

    nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato ad un IAP ex art. 1, D.Lgs. n. 99/2004.

CESSIONI GRATUITE PRODOTTI FARMACEUTICI – Comma 208


In sede di approvazione sono stati ricompresi i medicinali tra i prodotti oggetto della Legge n. 166/2016 concernente “la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.

Di conseguenza al comma 1 dell’art. 2, Legge n. 166/2016 sono state aggiunte le definizioni relative a:

    medicinali destinati alla donazione;

    soggetti destinatari del farmaco;

    articoli di medicazione;

    altri prodotti che saranno individuati con specifico DM.

In base alle nuove disposizioni la presunzione di cessione onerosa di cui all’art. 1, DPR n. 441/97, non opera per le:

    eccedenze alimentari;

    medicinali destinati alla donazione;

    articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale “non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originarie”;

    prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presìdi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancellaria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;

    altri prodotti individuati con DM;

nel caso in cui la distruzione si realizzi con la cessione gratuita agli enti di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 2, ossia Enti pubblici e enti privati senza scopo di lucro.

È altresì previsto che i predetti beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa” ex art. 85, comma 2, TUIR.

Quanto sopra trova applicazione a condizione che:

    per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto / documento equipollente;

    il donatore trasmetta all’Amministrazione finanziaria e alla GdF, in via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese (entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni). Sono escluse dalla comunicazione le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché le cessioni che singolarmente considerate, non superano € 15.000;

    l’ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, contenente gli estremi dei documenti di trasporto / documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni stessi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall’ente donatario si considerano effettuate, ai fini IVA / IRPEF / IRAP nell’esercizio di un’attività commerciale.

Conseguentemente il Legislatore ha provveduto ad abrogare le seguenti disposizioni:

    art. 2, comma 2, DPR n. 441/97, contenente i (previgenti) adempimenti connessi con la prova delle cessioni di cui all’art. 10, comma 1, n. 12, DPR n. 633/72;

    art. 13, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 460/97 contenente il (previgente) regime applicabile alle cessioni gratuite, ad Enti pubblici / ONLUS / enti privati.

NUOVE DISPOSIZIONI PER LE COOPERATIVE – Commi da 238 a 243 e 936


In sede di approvazione sono state introdotte le seguenti disposizioni per le società cooperative.

PRESTITI SOCIALI


Con riguardo alle somme versate dai soci a titolo di prestito sociale è previsto che:

    sussiste l’obbligo di impiego in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale”;

    non è applicabile l’art. 2467, C.c., ossia la postergazione del rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) definirà i limiti della raccolta del prestito sociale e le relative forme di garanzia prevedendo:

    che l’ammontare complessivo del prestito non possa eccedere, “a regime”, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato;

    un periodo transitorio, al fine di consentire “il graduale adeguamento a tale limite”, durante il quale il rispetto del predetto limite costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo bilancio approvato all’1.1.2018;

    qualora l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda € 300.000 e sia superiore al patrimonio netto della società, i prestiti sociali siano coperti fino al 30% da garanzie reali / personali rilasciate da soggetti vigilati ovvero con la costituzione di un patrimonio separato ovvero con l’adesione della cooperativa ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito.

Inoltre, al fine di tutelare i soci / creditori / terzi, saranno definiti i maggiori obblighi informativi / di pubblicità per le cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente detto limite.

Il CICR definirà altresì i modelli organizzativi / procedure da adottare qualora il ricorso al prestito sociale “assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato”.

Con un apposito Decreto il MISE individuerà le modalità di controllo / monitoraggio relativamente all’adeguamento ed al rispetto delle nuove previsioni da parte delle cooperative.

OBBLIGHI DI VIGILANZA


Per effetto della modifica dei commi 3, 5-bis e 5-ter dell’art. 12, D.Lgs. n. 220/2002, è ora stabilito che:

    in caso di cancellazione dall’Albo nazionale degli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano le finalità mutualistiche:

-   resta fermo quanto previsto dall’art. 2638, comma 2, C.c. (applicazione di specifiche sanzioni in capo agli organi societari);

-   si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell’Autorità ex artt. 2545-septiesdecies, C.c. e 223-septiesdecies delle Disposizioni transitorie, con conseguente obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici ex art. 2514, comma 1, lett. d), C.c.;

    è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a 3 volte quanto dovuto agli enti cooperativi che non ottemperano alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo o non ottemperano agli obblighi ex art. 2545-octies, C.c. in caso di perdita della qualifica di coop a mutualità prevalente;

    lo scioglimento dell’ente cooperativo è comunicato dal MISE all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni, anche ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 in base alla quale l’estinzione delle società ha effetto decorsi 5 anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese.

AMMINISTRAZIONE DELLA COOP


Con la modifica dell’art. 2542, C.c., è ora previsto che:

    l’amministrazione è affidata ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti;

    nei confronti delle cooperative il cui atto costitutivo prevede l’applicazione delle disposizioni civilistiche in materia di srl, opera quanto disposto dall’art. 2383, comma 2, C.c., in base al quale gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 esercizi.

GESTIONE COMMISSARIALE


È modificato l’art. 2545-sexiesdecies, C.c., prevedendo che:

    la revoca degli amministratori e dei sindaci con la nomina di un commissario interviene in caso di “gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi” (in precedenza prevista in caso di “irregolare funzionamento”);

    qualora vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l’Autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante / componente dell’organo di controllo, che si sostituisce agli organi amministrativi dell’ente, limitatamente al compimento di specifici adempimenti.

BONUS BEBÈ – Comma 248


In sede di approvazione è previsto il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015 anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Si rammenta che il bonus in esame, pari a € 960 annui erogato mensilmente dall’INPS, spetta a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 25.000 annui.

ALIQUOTA IVA SPETTACOLI TEATRALI – Comma 340


È confermata l’estensione dell’aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 119, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di qualsiasi tipo compresi “opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti”, nonché alle relative prestazioni, resi da intermediari.

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – Commi da 363 a 366


È confermato il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano nel 2018 erogazioni liberali per interventi di restauro / ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il nuovo credito d’imposta nel limite del 3‰ dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a € 40.000:

    è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo;

    non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Il beneficiario dell’erogazione deve comunicare “immediatamente” all’Ufficio per lo Sport l’importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori va altresì comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. Le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame sono demandate ad un apposito DPCM.

CONTRIBUTO ENPAM SOCIETÀ ODONTOIATRICHE – Comma 442


In sede di approvazione è stato introdotto, a carico delle società operanti nel settore odontoiatrico di cui all’art. 1, comma 153, Legge n. 124/2017 l’obbligo di versare alla gestione “Quota B” dell’ENPAM un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo, entro il 30.9 dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio.

SOCIETÀ TRA AVVOCATI – Comma 443


In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo comma 6-bis all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012 in base al quale le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute:

    a prevedere e inserire nella denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati”;

    ad applicare il contributo integrativo di cui all’art. 11, Legge n. 576/80 ai corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA e riversarlo annualmente alla Cassa di previdenza e assistenza forense.

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI / SUINI – Comma 506


È confermata anche per il triennio 2018-2020, nella stessa misura prevista per il 2017, la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini.

In particolare la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore rispettivamente al 7,7% e all’8%.

CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLII MINERALI – Commi da 937 a 943


È confermato che, a decorrere dall’1.2.2018, l’immissione in consumo / estrazione di benzina / gasolio utilizzabili come carburanti per motori introdotti in un deposito fiscale / di un destinatario registrato, è subordinata al versamento dell’IVA tramite mod. F24 senza possibilità di compensazione. I riferimenti del versamento vanno indicati nel documento di accompagnamento.

Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede all’immissione in consumo / estrazione dei prodotti.

Al fine di immettere in consumo / estrarre i prodotti, la ricevuta di versamento deve essere consegnata in originale al gestore del deposito. In mancanza di tale ricevuta, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell’IVA non versata.

Le cessioni dei prodotti in esame che intervengono durante la custodia nel deposito fiscale / di un destinatario registrato sono effettuate senza pagamento dell’IVA.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche per i depositi fiscali utilizzati come depositi IVA ex art. 50-bis, DL n. 331/93, ad eccezione dell’ipotesi in cui l’immissione in consumo sia effettuata per conto di un soggetto:

    avente i requisiti di affidabilità indicati dal MEF con apposito Decreto;

    che presti idonea garanzia nei termini e con le modalità stabiliti dal predetto Decreto. Quanto sopra non trova applicazione ai prodotti in esame:

    di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo / estratti;

    immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori di cui all’art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 504/95 ed i requisiti di affidabilità di cui al predetto DM;

    immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti la citata (idonea) garanzia.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate all’emanazione da parte del MEF di un apposito Decreto.

GRUPPO IVA – Commi 984 e 985


In sede di approvazione con l’aggiunta dei nuovi commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4sexies all’art. 70-quinquies, DPR n. 633/72, viene disciplinata la stabile organizzazione all’interno del gruppo IVA.

In particolare è previsto che:

     le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da una sede / stabile organizzazione partecipante al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione / sede situata all’estero sono considerate effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte. Analogamente le predette operazioni effettuate da una sede / stabile organizzazione partecipante ad un gruppo IVA costituito in un altro Stato UE nei confronti di una sua stabile organizzazione / sede situata in Italia sono considerate effettuate dal gruppo IVA costituito nell’altro Stato UE nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;

     le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede / stabile organizzazione partecipante al gruppo IVA da una sua stabile organizzazione / sede situata all’estero sono considerate effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte. Analogamente le predette operazioni effettuate nei confronti di una sede / stabile organizzazione partecipante ad un gruppo IVA costituito in un altro Stato UE da una sua stabile organizzazione / sede situata in Italia sono considerate effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell’altro Stato UE da un soggetto che non ne fa parte;

     la base imponibile delle suddette operazioni è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 3, DPR n. 633/72.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2018.

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI PRIVACY – Commi da 1020 a 1025


In sede di approvazione è previsto che il Garante per la protezione dei dati personali al fine di adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 in materia di Privacy, c.d. “Regolamento RGPD”, deve:

     disciplinare le modalità per il monitoraggio dell’applicazione del citato Regolamento;

     disciplinare le modalità di verifica, anche attraverso l’acquisizione di informazioni dai Titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l’interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati;

     predisporre un modello di Informativa da compilare a cura dei Titolari dei dati personali che effettuano un trattamento fondato sull’interesse legittimo che prevede l’uso di nuove tecnologie / strumenti automatizzati;

     definire le linee-guida / buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull’interesse legittimo del Titolare.

Il Titolare dei dati personali che effettua un trattamento fondato sull’interesse legittimo che prevede l’uso di nuove tecnologie / strumenti automatizzati deve darne tempestiva comunicazione al Garante tramite un’informativa relativa all’oggetto / finalità / contesto del trattamento, utilizzando il predetto modello. Trascorsi 15 giorni lavorativi dall’invio dell’informativa, in assenza di risposta del Garante, il Titolare può procedere al trattamento.

CANONE RAI 2018 – Comma 1144


In sede di approvazione è estesa al 2018 la riduzione a € 90 del canone di abbonamento RAI per uso privato. n

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