giovedì 13 giugno 2013


L’OBBLIGO DELLA PEC PER LE IMPRESE INDIVIDUALI

Entro il prossimo 30.6.2013 le imprese individuali devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e provvedere alla relativa comunicazione al Registro delle Imprese. In particolare tale obbligo interessa le imprese individuali:
à costituite successivamente al 20.10.2012, che devono dotarsi della PEC già ai fini della prima iscrizione nel Registro delle Imprese;
à attive e non soggette a procedura concorsuale al 20.10.2012, che devono dotarsi della PEC entro il 30.6.2013.
In luogo della PEC è consentito l’utilizzo di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che siano in grado di certificare:
    la data e l’ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni;
    l'integrità del contenuto delle comunicazioni;
    l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.




ATTIVAZIONE DELLA PEC

Per l’attivazione della PEC le imprese devono scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio, il quale provvederà ad attribuire all’utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i messaggi in essa contenuti. Una volta acquisita, la PEC va comunicata al Registro Imprese, entro il prossimo 30.6.2013.
Alla CCIAA non può essere comunicata la casella PEC avente dominio @postacertificata.gov.it” essendo la stessa riservata esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini (privati) e Pubblica amministrazione.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO IMPRESE

La comunicazione della PEC al Registro delle Imprese richiede la disponibilità della firma digitale e va effettuata esclusivamente con modalità telematica utilizzando:
à ComUnica”;
ovvero
§ la proceduraPEC semplice per imprese individuali”, accessibile dall’indirizzo Internet https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action#, che consente di procedere all’adempimento “in modo semplice, veloce e gratuito”, senza necessità di registrazione. In particolare, l’interessato dovrà fornire soltanto il proprio codice fiscale e l’indirizzo PEC.
La modalità semplificata è utilizzabile esclusivamente se la comunicazione è effettuata direttamente dal titolare dell’impresa individuale.

Va evidenziato che:
Þ l’iscrizione della PEC e delle eventuali successive variazioni è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.
Se la comunicazione, oltre a contenere l’indirizzo PEC, è presentata anche ai fini dell’iscrizione di altri atti o fatti (ad esempio, trasferimento dell’indirizzo della sede, modifica dell’attività, ecc.), sono dovuti l’imposta di bollo ed i diritti di segreteria collegati a tale ulteriore comunicazione;

Þ in caso di rinnovo di una PEC già iscritta al Registro delle Imprese non è necessario effettuare alcuna ulteriore comunicazione al Registro delle Imprese.

VANTAGGI DELLA PEC

I vantaggi connessi con l’utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al risparmio di tempo e di costi rispetto all’utilizzo del mezzo postale tradizionale.
Inoltre, qualora sia il mittente che il destinatario siano titolari di una casella di posta elettronica certificata, al messaggio (e-mail) è riconosciuto valore legale.
La corrispondenza inviata tra soggetti in possesso di una casella PEC è alternativa all’utilizzo della raccomandata A/R postale.
Va peraltro evidenziato che la ricevuta di avvenuta consegna inoltrata dal gestore attesta che il messaggio di posta elettronica certificata è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte di quest’ultimo. Poiché è dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla natura del documento inviato, sarà necessario porre attenzione ai messaggi ricevuti, verificando la propria casella con maggiore frequenza al fine di evitare la decadenza di termini legati alla ricezione degli stessi.

SANZIONI PER L’OMESSA COMUNICAZIONE DELLA PEC

Per le imprese che non provvedono a dotarsi dell’indirizzo di posta elettronica è prevista la sospensione, da parte della CCIAA, della domanda di iscrizione (per le imprese di prima iscrizione), ovvero della domanda di variazione dei dati già comunicati (ad esempio, variazione dell’indirizzo della sede, per le imprese già iscritte):
à fino ad integrazione della stessa con l’indirizzo PEC;
à e comunque per 45 giorni.
Decorso il predetto termine, la domanda è considerata non presentata.

giovedì 6 giugno 2013




SCADENZARIO
Mese di GIUGNO


Considerata la tardiva disponibilità di GERICO e dei modelli per la comunicazione dei dati degli studi di settore, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale un apposito  Decreto contenente, esclusivamente per i soggetti interessati dagli studi di settore, la proroga all’8.7.2013 (senza maggiorazione) dei termini di versamento delle imposte, dei contributi previdenziali nonché del diritto annuale CCIAA. La proroga interessa anche i collaboratori / soci di imprese familiari / società di persone / srl trasparenti interessate dagli studi di settore. I soggetti non interessati dagli studi di settore sono tenuti a rispettare il termine ordinario del 17.6.2013 di seguito esposto.


Lunedì 17 giugno


Iva
Corrispettivi grande distribuzione
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di maggio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
Iva
Liquidazione mensile
Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta.
Iva
Dichiarazioni d'intento
Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute, per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza IVA registrate per il mese di maggio (soggetti mensili).
Tale termine va inteso quale “termine ultimo” e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d’intento ricevute.
Irpef
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati
Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
Irpef
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo
Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
Ritenute alla fonte
operate da condomini
Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
Irpef
Altre ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute operate a maggio relative a:
·   rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
·   utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
·   contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
Inps
Dipendenti
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.
Inps
Gestione separata
Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
Diritto annuale CCIAA
soggetti non interessati dalla proroga
Versamento del diritto CCIAA 2013 (codice tributo 3850).
Imu 2013
Versamento, da parte dei proprietari, titolari di altri diritti reali, locatari di immobili in leasing, dell’imposta dovuta per il 2013, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli.
Recentemente è stata disposta la sospensione del versamento dell’acconto IMU 2013 (in scadenza il 17.6.2013) a favore dell’abitazione principale e relative pertinenze, alloggi IACP, terreni agricoli e fabbricati rurali.
Mod. UNICO 2013
Persone fisiche
soggetti non interessati dalla proroga
Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:
·   IRPEF (saldo 2012 e primo acconto 2013);
·   addizionale regionale IRPEF (saldo 2012);
·   addizionale comunale IRPEF (saldo 2012 e acconto 2013);
·   imposta sostitutiva regime nuovi minimi (5%, saldo 2012 e primo acconto 2013);
·   acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
·   cedolare secca (saldo 2012 e primo acconto 2013);
·   contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;
·   imposta (0,76%) sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013);
·   imposta (1‰) sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013).
Mod. UNICO 2013
Società di persone
soggetti non interessati dalla proroga
Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:
·   saldo IVA 2012 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
·   imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;
·   imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;
·   imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
Mod. UNICO 2013
Società di capitali ed
enti non commerciali
soggetti non interessati dalla proroga
Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:
·   saldo IVA 2012 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
·   IRES (saldo 2012 e primo acconto 2013);
·   maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2012 e primo acconto 2013);
·   imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012. Per i riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno versate le rate successive alla prima;
·    imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;
·   imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
Mod. IRAP 2013
soggetti non interessati dalla proroga
Versamento dell’IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.


Lunedì 24 giugno



Mod. 730/2013
Consegna al dipendente/pensionato/collaboratore, da parte del CAF/professionista abilitato che presta l’assistenza fiscale, del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3.


Martedì 25 giugno


Iva comunitaria
Elenchi intrastat mensili
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili).

Lunedì 1 luglio


5‰ dell’Irpef
Adempimenti enti beneficiari
Invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, da parte dei legali rappresentanti degli enti del volontariato (ONLUS, APS, ecc.) iscritti nell’apposito elenco 2013, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d’identità.
Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va inviata all’Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell’associazione.
Inps
Dipendenti
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
Mod. UNICO 2013
Persone fisiche
Presentazione presso un ufficio postale del mod. UNICO 2013 PF, relativo al 2012, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.
Rivalutazione
Terreni e Partecipazioni
all’1.7.2011
Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione ex DL n. 282/2002 dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti, non in regime d’impresa, all’1.7.2011 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
Rivalutazione
Terreni e Partecipazioni
all’1.1.2013
Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti, non in regime d’impresa, all’1.1.2013 come previsto dalla Finanziaria 2013 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
Iva
Elenchi “black list” mensili
Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative a maggio (soggetti mensili).
Comunicazione
leasing / locazioni / noleggi
Invio telematico della comunicazione dei dati riguardanti i contratti stipulati nel 2012 da parte:
-   delle società di leasing per i contratti di leasing finanziario e/o operativo, aventi ad oggetto immobili e mobili;
-   degli operatori esercenti l’attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili.
Pec
Ditte individuali
Comunicazione alla competente CCIAA dell’indirizzo PEC da parte delle ditte individuali, come previsto dal DL n. 179/2012.