giovedì 13 giugno 2013


L’OBBLIGO DELLA PEC PER LE IMPRESE INDIVIDUALI

Entro il prossimo 30.6.2013 le imprese individuali devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e provvedere alla relativa comunicazione al Registro delle Imprese. In particolare tale obbligo interessa le imprese individuali:
à costituite successivamente al 20.10.2012, che devono dotarsi della PEC già ai fini della prima iscrizione nel Registro delle Imprese;
à attive e non soggette a procedura concorsuale al 20.10.2012, che devono dotarsi della PEC entro il 30.6.2013.
In luogo della PEC è consentito l’utilizzo di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che siano in grado di certificare:
    la data e l’ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni;
    l'integrità del contenuto delle comunicazioni;
    l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.




ATTIVAZIONE DELLA PEC

Per l’attivazione della PEC le imprese devono scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio, il quale provvederà ad attribuire all’utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i messaggi in essa contenuti. Una volta acquisita, la PEC va comunicata al Registro Imprese, entro il prossimo 30.6.2013.
Alla CCIAA non può essere comunicata la casella PEC avente dominio @postacertificata.gov.it” essendo la stessa riservata esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini (privati) e Pubblica amministrazione.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA PEC AL REGISTRO IMPRESE

La comunicazione della PEC al Registro delle Imprese richiede la disponibilità della firma digitale e va effettuata esclusivamente con modalità telematica utilizzando:
à ComUnica”;
ovvero
§ la proceduraPEC semplice per imprese individuali”, accessibile dall’indirizzo Internet https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action#, che consente di procedere all’adempimento “in modo semplice, veloce e gratuito”, senza necessità di registrazione. In particolare, l’interessato dovrà fornire soltanto il proprio codice fiscale e l’indirizzo PEC.
La modalità semplificata è utilizzabile esclusivamente se la comunicazione è effettuata direttamente dal titolare dell’impresa individuale.

Va evidenziato che:
Þ l’iscrizione della PEC e delle eventuali successive variazioni è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.
Se la comunicazione, oltre a contenere l’indirizzo PEC, è presentata anche ai fini dell’iscrizione di altri atti o fatti (ad esempio, trasferimento dell’indirizzo della sede, modifica dell’attività, ecc.), sono dovuti l’imposta di bollo ed i diritti di segreteria collegati a tale ulteriore comunicazione;

Þ in caso di rinnovo di una PEC già iscritta al Registro delle Imprese non è necessario effettuare alcuna ulteriore comunicazione al Registro delle Imprese.

VANTAGGI DELLA PEC

I vantaggi connessi con l’utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al risparmio di tempo e di costi rispetto all’utilizzo del mezzo postale tradizionale.
Inoltre, qualora sia il mittente che il destinatario siano titolari di una casella di posta elettronica certificata, al messaggio (e-mail) è riconosciuto valore legale.
La corrispondenza inviata tra soggetti in possesso di una casella PEC è alternativa all’utilizzo della raccomandata A/R postale.
Va peraltro evidenziato che la ricevuta di avvenuta consegna inoltrata dal gestore attesta che il messaggio di posta elettronica certificata è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte di quest’ultimo. Poiché è dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla natura del documento inviato, sarà necessario porre attenzione ai messaggi ricevuti, verificando la propria casella con maggiore frequenza al fine di evitare la decadenza di termini legati alla ricezione degli stessi.

SANZIONI PER L’OMESSA COMUNICAZIONE DELLA PEC

Per le imprese che non provvedono a dotarsi dell’indirizzo di posta elettronica è prevista la sospensione, da parte della CCIAA, della domanda di iscrizione (per le imprese di prima iscrizione), ovvero della domanda di variazione dei dati già comunicati (ad esempio, variazione dell’indirizzo della sede, per le imprese già iscritte):
à fino ad integrazione della stessa con l’indirizzo PEC;
à e comunque per 45 giorni.
Decorso il predetto termine, la domanda è considerata non presentata.

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