venerdì 5 luglio 2013

Le novità del Decreto C.D. "FARE"






LE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “FARE”

IL DIFFERIMENTO DELL’AUMENTO DELL’IVA AL 22%

È entrato in vigore, a decorrere dal 22.6.2013, il DL 21.6.2013, n. 69, Decreto c.d. “Fare” nell’ambito del quale sono previste alcune novità fiscali, di seguito esaminate.
IMPOSTA IMBARCAZIONI
TASSA ANNUALE
Il Decreto in esame ha:
  • soppresso la tassa per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri;
  • ridotto la misura della tassa dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri (che passa da € 1.740 a € 870) e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri (che passa da € 2.600 a € 1.300).
Di conseguenza, la misura della tassa è ora così individuata:
Lunghezza scafo
Ammontare tassa

Lunghezza scafo
Ammontare tassa
Fino a 14 metri
Non dovuta

da 34,01 a 44 metri
€ 12.500
da 14,01 a 17 metri
€ 870

da 44,01 a 54 metri
€ 16.000
da 17,01 a 20 metri
€ 1.300

da 54,01 a 64 metri
€ 21.500
da 20,01 a 24 metri
€ 4.400

superiore a 64 metri
€ 25.000
da 24,01 a 34 metri
€ 7.800



noleggio occasionale
I proventi dell’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali nella misura del 20%:
  • a condizione che il noleggio abbia una durata complessiva non superiore a 40 giorni;
  • a prescindere dall’ammontare dei proventi. È infatti stato soppresso il previgente limite, pari a € 30.000 annui, al cui superamento non era consentita l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC
È ampliata a 180 giorni (anziché 3 mesi) la durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
È inoltre previsto che qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC, l’interessato (anche per il tramite di un Consulente del lavoro) è “invitato” a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.
RESPONSABILI FISCALE NEGLI APPALTI
Modificando il comma 28 dell’art. 35, DL n. 223/2006, con la conseguenza che in caso di contratto di appalto / subappalto, l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. È stata soppressa la responsabilità solidale per il versamento dell’IVA.
Si rammenta che la responsabilità solidale:
  • è applicabile ai contratti di appalto / subappalto di opere, forniture o servizi conclusi da:
  • soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA;
  • soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);
  • non è applicabile alle “stazioni appaltanti” ex art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 163/2006;
  • ha un’applicazione generalizzata e pertanto non è limitata al settore edile.
INVIO TELEMATICO RETRIBUZIONI E RITENUTE (MOD. “770 MENSILE”)
È stato soppresso l’obbligo, più volte differito, per i sostituti d’imposta, della trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d. “770 mensile”).

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO
Sono state introdotte una serie di modifiche in materia di riscossione mediante ruolo di cui all’art. 19, DPR n. 602/73. L’attuazione delle nuove disposizioni è demandata ad un apposito Decreto.
DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO
La dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo concessa al contribuente:
  • fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1 del citato art. 19);
  • fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione;
può essere aumentata fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”.
La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente le seguenti 2 condizioni:
  • accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
  • valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Decadenza dalla rateazione
È prevista altresì la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive).

NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO
Il Decreto in esame contiene una norma di interpretazione autentica in materia di agenzie di viaggio e, in particolare, relativamente al comma 3 dell’art. 74-ter, DPR n. 633/72, in base al quale “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi” sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.
La predetta disposizione si interpreta nel senso che:
l’imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi … effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile”.

IL DIFFERIMENTO DELL’AUMENTO DELL’IVA AL 22%
Con il DL 28.6.2013, n. 76, è stato disposto il differimento all’1.10.2013 del (previsto) aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22%.
Contestualmente il Legislatore ha aumentato la misura dell’acconto delle imposte 2013 come di seguito:
  • acconto IRPEF dal 99% al 100%;
  • acconto IRES dal 100% al 101%.
Il predetto aumento si riflette anche ai fini IRAP e pertanto l’acconto IRAP per i soggetti IRPEF passa al 100%, mentre per i soggetti IRES al 101%.
Le nuove misure sopra esposte trovano applicazione a decorrere dall’unica o seconda rata dell’acconto in scadenza il 30.11.2013 (termine differito al 2.12 in quanto il 30.11 cade di sabato).



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