LE
NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “FARE”
IL DIFFERIMENTO DELL’AUMENTO DELL’IVA AL 22% |
È
entrato in vigore, a decorrere dal 22.6.2013, il DL 21.6.2013, n. 69,
Decreto c.d. “Fare” nell’ambito del quale sono previste alcune
novità fiscali, di seguito esaminate.
IMPOSTA
IMBARCAZIONI
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TASSA ANNUALE
Il Decreto in esame ha:
- soppresso la tassa per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri;
- ridotto la misura della tassa dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri (che passa da € 1.740 a € 870) e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri (che passa da € 2.600 a € 1.300).
Di conseguenza, la misura della tassa è ora così individuata:
Lunghezza scafo
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Ammontare tassa
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Lunghezza scafo
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Ammontare tassa
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Fino a 14 metri
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Non dovuta
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da 34,01 a 44 metri
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€ 12.500
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da 14,01 a 17 metri
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€ 870
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da 44,01 a 54 metri
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€ 16.000
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da 17,01 a 20 metri
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€ 1.300
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da 54,01 a 64 metri
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€ 21.500
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da 20,01 a 24 metri
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€ 4.400
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superiore a 64 metri
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€ 25.000
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da 24,01 a 34 metri
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€ 7.800
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noleggio occasionale
I proventi dell’attività di noleggio occasionale di
imbarcazioni possono essere assoggettati ad imposta
sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali nella misura del
20%:
- a condizione che il noleggio abbia una durata complessiva non superiore a 40 giorni;
- a prescindere dall’ammontare dei proventi. È infatti stato soppresso il previgente limite, pari a € 30.000 annui, al cui superamento non era consentita l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
SEMPLIFICAZIONI
IN MATERIA DI DURC
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È ampliata a 180 giorni (anziché 3 mesi) la durata della
validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
È inoltre previsto che qualora non
sussistano i requisiti per il rilascio del DURC, l’interessato
(anche per il tramite di un Consulente del lavoro) è “invitato”
a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a
15 giorni.
RESPONSABILITà
FISCALE NEGLI APPALTI
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Modificando
il comma 28 dell’art. 35, DL n. 223/2006, con la conseguenza che in
caso di contratto di appalto / subappalto, l’appaltatore è
solidalmente responsabile con il
subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti
dell’ammontare del corrispettivo dovuto. È stata soppressa la
responsabilità solidale per il versamento dell’IVA.
Si rammenta che la
responsabilità solidale:
- è applicabile ai contratti di appalto / subappalto di opere, forniture o servizi conclusi da:
- soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA;
- soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);
- non è applicabile alle “stazioni appaltanti” ex art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 163/2006;
- ha un’applicazione generalizzata e pertanto non è limitata al settore edile.
INVIO TELEMATICO
RETRIBUZIONI E RITENUTE (MOD. “770 MENSILE”)
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È stato soppresso l’obbligo, più volte differito, per i
sostituti d’imposta, della trasmissione mensile delle
retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d. “770
mensile”).
DILAZIONE
PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO
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Sono state introdotte una serie di modifiche in materia di
riscossione mediante ruolo di cui all’art. 19, DPR n. 602/73.
L’attuazione delle nuove disposizioni è demandata ad un apposito
Decreto.
DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO
La dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo
concessa al contribuente:
- fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1 del citato art. 19);
- fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione;
può essere aumentata fino a 120 rate mensili qualora
lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità,
in una “comprovata e grave situazione di difficoltà legata
alla congiuntura economica”.
La
comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora
ricorrano congiuntamente
le seguenti 2 condizioni:
- accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Decadenza dalla rateazione
È prevista altresì la decadenza dal beneficio della
rateazione in caso di omesso pagamento, nel periodo
di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive
(anziché di 2 rate consecutive).
NORMA
INTERPRETATIVA IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO
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Il Decreto in esame contiene una norma di interpretazione autentica
in materia di agenzie di viaggio e, in particolare, relativamente al
comma 3 dell’art. 74-ter, DPR n. 633/72, in base al quale “non
è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi”
sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate
da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.
La predetta disposizione si interpreta nel senso che:
“l’imposta
assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di
servizi … effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di
viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio
dei viaggiatori non è rimborsabile”.
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IL DIFFERIMENTO
DELL’AUMENTO DELL’IVA AL 22%
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Con il DL 28.6.2013, n. 76, è stato
disposto il differimento all’1.10.2013 del (previsto)
aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22%.
Contestualmente il Legislatore ha
aumentato la misura dell’acconto delle imposte 2013 come di
seguito:
- acconto IRPEF dal 99% al 100%;
- acconto IRES dal 100% al 101%.
Il predetto aumento si riflette anche
ai fini IRAP e pertanto l’acconto IRAP per i soggetti IRPEF
passa al 100%, mentre per i soggetti IRES al 101%.
Le nuove misure sopra esposte trovano
applicazione a decorrere dall’unica o seconda rata dell’acconto
in scadenza il 30.11.2013 (termine differito al 2.12 in
quanto il 30.11 cade di sabato).
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