venerdì 3 gennaio 2014

LE PRINCIPALI NIVITA' DELLA FINANZIARIA 2014

LA finanziaria 2014


SOCIETÀ DI PERSONE E SRL AGRICOLE
Dal 2014 è ripristinata la possibilità, soppressa ad opera della Legge di stabilità 2013:
à per le società agricole, di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie ai sensi dell'art. 32, TUIR;
à pe le società esercenti esclusivamente attività di manipolazione, conservazione, ecc. di prodotti agricoli, per l’applicazione del coefficiente di redditività del 25%.
Si rammenta che la predetta facoltà era stata soppressa dal 2013; tuttavia le opzioni esercitate prima di tale data mantenevano efficacia fino al 2014. Ora, dunque, dal 2014 è nuovamente possibile l’esercizio dell’opzione.

PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI
In deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti ex art. 49, D.Lgs. n. 231/97, è disposto l’obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità, anche ai fini dell’asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore / conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali (ad esempio, ex art. 16, TUIR). Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.
Inoltre, in relazione ai contratti di locazione in esame, al fine di contrastare l’evasione fiscale è attribuita al Comune l’attività di monitoraggio dei relativi contratti.

AUMENTO DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE
Relativamente alla detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente, prevista dall’art. 13, comma 1, TUIR sono stati modificati:
à gli importi della detrazione;
à le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante.
In particolare la detrazione è ora così determinata:
reddito complessivo
Detrazione spettante
non superiore a € 8.000
€ 1.880
superiore a € 8.000 ma non a € 28.000
€ 978  +  [902 x € 28.000 – reddito complessivo]
€ 20.000
superiore a € 28.000 ma non a € 55.000
€ 978  x  [€ 55.000 – reddito complessivo]
€ 27.000

Sono abrogati gli incrementi della detrazione, previsti dal comma 2 del citato art. 13, in presenza di un reddito complessivo superiore a € 23.000 e fino a € 28.000.

DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE
Per effetto della modifica dell’art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/97, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è prevista una “nuova” deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
La deduzione spetta fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all’incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i 2 successivi.
La deduzione in esame, ancorché risulti sostanzialmente analoga a quella temporanea prevista per gli incrementi occupazionali intervenuti nel triennio 2005-2007, è ora riconosciuta a regime.
Va inoltre evidenziato che:
à per effetto dell’abrogazione dei commi 4-quinquies e 4-sexies del citato art. 11 non è più prevista la maggiorazione della deduzione per i soggetti situati in particolari aree del Paese nonché per le assunzioni di lavoratrici;
à rimane confermato l’ammontare massimo della deduzione, stabilito dal comma 4-septies, che non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del datore di lavoro;
à la deduzione forfettaria (“base” e “maggiorata” per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame.
Di conseguenza i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l’incremento della base occupazionale. 

DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA   
È aumentata la misura dell’aliquota applicabile:
à all’incremento di capitale proprio (patrimonio netto, se inferiore) per le società di capitali;
à al patrimonio netto risultante alla fine dell’esercizio per imprese individuali e società di persone;
ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. deduzione ACE.
In particolare, l’aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata:
à 4% per il 2014;
à 4,5% per il 2015;
à 4,75% per il 2016.
Ai fini della determinazione dell’acconto IRES / IRPEF 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l’aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014; 4% per il 2015).

L’aliquota sarà determinata con un apposito DM da emanare entro il 31.1 di ogni anno a decorrere dal 2017 (settimo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2010).

DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
A seguito delle modifiche apportate all’art. 14, DL n. 63/2013 è disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF / IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del:
à 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
à 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2015 (anziché 30.6.2014) e del 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
Modificando l’art. 16, DL n. 63/2013 è disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR.
In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del:
à 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
à 40% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di € 48.000).
Detrazione zone sismiche
Con la modifica del comma 1-bis del citato DL n. 63/2013 è stabilito che la detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, ex art. 16–bis, comma 1, lett. i), TUIR, attivate dal 5.8.2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta nella misura del:
à 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
à 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI
È prorogata dal 31.12.2013 al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).
L’agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.
È previsto che l’ammontare della spesa agevolabile non può essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata.
Va evidenziato che l’art.1, comma 2, lett. a) del citato DL n. 151/2013 ha soppresso detta limitazione.


RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI
È “riproposta” la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dei redditi e dell’IRAP in misura pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
·     16% per i beni ammortizzabili;
·     12% per i beni non ammortizzabili.
In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.


RIALLINEAMENTO VALORE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
Sono introdotte a regime le disposizioni ex art. 15, commi 10-bis e 10-ter, DL n. 185/2008 che disciplinano la facoltà, per le società di capitali, società di persone ed enti commerciali che hanno iscritto in bilancio una partecipazione di controllo per effetto di un’operazione straordinaria di procedere al riallineamento del relativo valore mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 16%.
In particolare, le predette disposizioni, precedentemente limitate alle operazioni effettuate fino al 2011, ora “si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012”.
L’imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui l’operazione è effettuata; per le operazioni intervenute nel 2012 l’imposta va versata entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il 2013.
Va evidenziato che gli effetti del riallineamento:
à decorrono dal secondo periodo d’imposta successivo a quello di versamento dell’imposta sostitutiva;
à sono revocati qualora, anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello di versamento dell’imposta sostitutiva, siano posti in essere atti di realizzo delle partecipazioni affrancate e/o dei marchi e delle altre attività immateriali o dell’azienda cui si riferisce l’avviamento affrancato.
Il riallineamento non è consentito in caso di opzione per i regimi di imposizione sostitutiva di cui agli artt. 172, comma 10-bis (fusione), 173, comma 15-bis (scissione) e 176, comma 2-ter (conferimento), TUIR nonché dell’art. 15, commi da 10 a 12, DL n. 185/2008.
Le modalità attuative delle disposizioni in esame sono demandate ad un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
·     terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
·     partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.1.2014, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2014 il termine entro il quale provvedere:
Þ alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
Þ al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
·   2% per le partecipazioni non qualificate;
·   4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

PERDITE SU CREDITI
Per effetto dell’ulteriore modifica dell’art. 101, comma 5, TUIR, è previsto che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza, inoltre, “in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”.
Tale novità è applicabile dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (in generale, dal 2013).

DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING
Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l’altro, l’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.
In particolare è stato modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni. Infatti, ancorché rimanga confermato che gli stessi possono essere dedotti in un lasso di tempo che non può essere inferiore a quello fissato dal comma 7 dell’art. 102 TUIR, legato al periodo d’ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali, il periodo minimo è ora pari:
Þ alla metà per la generalità dei beni mobili;
Þ a 12 anni per i beni immobili.
Rimane confermato in misura corrispondente all’intero periodo d’ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR.
Le predette novità sono applicabili ai contratti stipulati dall’1.1.2014.


ESCLUSIONE IRAP PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI “MINIMI”
È soppresso lo stanziamento del fondo finalizzato all’esclusione da IRAP delle imprese individuali nonché dei lavoratori autonomi che:
·     non si avvalgono di dipendenti o soggetti assimilati;
·     utilizzano, anche in locazione, beni strumentali.

INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE
É prorogato al 31.12.2016 l’indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 riconosciuto agli operatori del settore commerciale e turistico che cessano l’attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel periodo 1.1.2012 – 31.12.2016. Le domande possono essere presentate entro il 31.1.2017.
Conseguentemente è prorogato fino al 2018 l’aumento dello 0,09% della contribuzione della Gestione IVS commercianti.

ALIQUOTA CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS
Dal 2014, l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali passa dal 21% al 22%. Per il 2015 l’aliquota è fissata al 23,5%.
L’aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2014 è confermata nella misura del 27%. Considerato l’aumento dello 0,72% l’aliquota contributiva è quindi confermata al 27,72%.

ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE
È differita dal 2014 al 2015 l’annualità a decorrere dalla quale le Regioni a statuto ordinario possono incrementare / diminuire l’aliquota di base dell’addizionale regionale IRPEF.

COMPENSAZIONE CREDITI D’IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000

Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui richiede l’apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014.
In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/99.



IVAFE
Dal 2014 la misura dell’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero)  prevista dall’art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, passa dal 1,5‰ al 2‰.

CONTRASTO RIMBORSI INDEBITI mod. 730

Con l’intento di contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi IRPEF nell’ambito del mod. 730, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli l’Agenzia delle Entrate procede alla verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in presenza di un rimborso superiore a € 4.000, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.
La nuova disposizione è applicabile alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014, ossia dal mod. 730/2014 relativo ai redditi 2013.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
È prevista la proroga al triennio 2014-2016 del contributo di solidarietà introdotto dall’art. 2, comma 2, DL n. 138/2011 (3% del reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000).

IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTO TERRENI
Come noto a decorrere dall’1.1.2014 è stato modificato il regime delle imposte indirette applicabile ai trasferimenti immobiliari (Informativa SEAC 18.9.2013, n. 229).
A seguito delle revisione delle aliquote il Legislatore (art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011) ha soppresso tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, ancorché previste da leggi speciali.
Ora, è stato disposto che rimane comunque applicabile l’agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009 (imposte di registro e ipotecaria fisse e catastale 1%).
Inoltre, con l’integrazione dell’art. 1, comma 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, è prevista l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 12% ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella gestione previdenziale.

RECLAMO E MEDIAZIONE
Per effetto della modifica dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, in materia di reclamo / mediazione, è previsto che:
à     per le controversie di valore non superiore a € 20.000, qualora il contribuente intenda proporre ricorso, la presentazione preliminare del reclamo è richiesta ai fini della procedibilità (in luogo della previgente ammissibilità) del ricorso stesso;
à     qualora il ricorso sia presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può essere notificato il reclamo, l’Agenzia delle Entrate, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso e qualora la stessa sia rilevata dal Presidente, questi rinvia la trattazione al fine di consentire la mediazione;
à     per il calcolo dei predetti 90 giorni è necessario avere riguardo a quanto previsto per i termini processuali;
à     l’esito del procedimento rileva anche ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali, sui quali non sono comunque dovuti interessi e sanzioni;
à     per le somme risultanti dall’atto oggetto di reclamo la riscossione ed il pagamento sono sospesi fino alla data di decorrenza del termine per la costituzione in giudizio (30 giorni dalla proposizione del ricorso). Di fatto la sospensione opera fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamo. In assenza di mediazione sono comunque dovuti gli interessi. La sospensione non opera nel caso di improcedibilità.
Le predette modifiche operano dagli atti notificati dal 3.3.2014.



DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO
È riconosciuta la possibilità di estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:
-    di quanto iscritto a ruolo ovvero dell’ammontare residuo;
-    dell’aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.
La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013, mentre la stessa non è consentita relativamente alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.

La definizione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 28.2.2014; entro il 30.6.2014 il contribuente è informato dell’avvenuta estinzione del debito.
La riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.3.2014; la sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

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