LA NUMERAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALL’1.1.2013
Riferimenti:
· Art. 21, DPR n. 633/72
· Art. 226, Direttiva n. 2006/112/UE
In sintesi:
A seguito dell’adeguamento della normativa IVA nazionale alla Direttiva UE in materia di fatturazione, dal 2013 il numero della fattura deve identificare il documento in modo univoco.
In attesa dell’auspicato intervento dell’Agenzia delle Entrate si propongono di seguito alcune soluzioni operative finalizzate al rispetto del suddetto precetto normativo.
Nell’ambito della Finanziaria 2013 sono state inserite una serie di disposizioni finalizzate al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione (art. 1, commi da 324 a 335, Legge n. 228/2012).
In particolare il comma 325, lett. d), provvede a riscrivere l’art. 21, DPR n. 633/72, denominato “Fatturazione delle operazioni”, adeguandolo alla normativa comunitaria.
IL CONTENUTO DELLA “NUOVA” FATTURA
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In base al nuovo comma 2 del citato art. 21, nella fattura devono essere presenti i seguenti elementi:
® data di emissione;
® numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
® ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
® numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
® ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
® numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
® natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
® corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);
® corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
® aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
® data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, DL n. 331/93;
® annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
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In base al comma 335 le nuove disposizioni vanno applicate alle operazioni effettuate a partire dall’1.1.2013.
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LA NUMERAZIONE DELLA FATTURA
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Un elemento indispensabile e fondamentale della fattura è costituito dal relativo “numero” di emissione. La normativa vigente fino al 31.12.2012 e quella in vigore dall’1.1.2013 dispongono espressamente quanto segue:
Art. 21, comma 2, DPR n. 633/72
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Fino al 31.12.2012
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Dall’1.1.2013
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“La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare …”
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“La fattura contiene le seguenti indicazioni:
…
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
…”
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Dal confronto delle 2 disposizioni è possibile riscontrare che non è più prevista la numerazione “per anno solare”, ossia che la numerazione delle fatture inizi ogni anno dal numero 1.
La previsione della nuova disposizione, in base alla quale il numero (progressivo) deve identificare la fattura in modo univoco deve essere tradotta nella realtà quotidiana delle imprese / lavoratori autonomi. Infatti, non sembra possibile che 2 fatture abbiano il medesimo numero, ancorché differenziate dalla data di emissione in 2 anni diversi.
Merita evidenziare che l’art. 226, Direttiva n. 2006/112/CE, denominato “Contenuto delle fatture” prevede, tra l’altro, l’indicazione di:
“2) un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico”.
In attesa degli auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si propongono di seguito alcune interpretazioni del precetto normativo in esame.
Soluzione 1
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Proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012. Così, se l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 458 la prima del 2013 sarà la n. 459, la seconda la n. 460 e così via.
Ciò consentirebbe di poter “contare” da subito sulla univocità del documento.
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Soluzione 2
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Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1, senza alcun ulteriore elemento distintivo, proseguendo con la numerazione anche negli anni successivi.
Ciò non appare conforme alle nuove regole in quanto il n. 1 è già stato attribuito ad una fattura anche prima del 2013. Tuttavia potrebbe essere accettata sulla base del fatto che le nuove regole, come sopra accennato, sono applicabili alle operazioni effettuate dall’1.1.2013.
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Soluzione 3
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Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell’ambito di ciascun anno, inserendo nel numero della fattura l’anno di emissione della stessa.
Così, la prima fattura emessa avrà il n. 1/2013, la seconda il n. 2/2013, e così via. È possibile comunque invertire l’anno con il numero e pertanto avere la fattura n. 2013/1, n. 2013/2, e così via.
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TENUTA DI REGISTRI SEZIONALI
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In caso di adozione di registri IVA sezionali le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione (individuate da una specifica lettera dell’alfabeto). Utilizzando 2 registri sezionali delle fatture emesse è possibile quindi adottare la seguente numerazione:
Sezionale A
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Sezionale B
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n. 1/2013/A
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n. 1/2013/B
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n. 2/2013/A
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n. 2/2013/B
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n. 3/2013/A
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n. 3/2013/B
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…
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…
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Ovvero, proseguendo con la numerazione del 2012
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n. 459/A
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n. 621/B
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n. 460/A
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n. 622/B
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n. 461/A
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n. 623/B
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…
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…
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STAMPA DEI REGISTRI IVA
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La scelta del sistema utilizzato per rispettare la numerazione univoca delle fatture si ripercuote sulla stampa dei registri IVA. Infatti, considerato che in base all’art. 23, comma 2, DPR n. 633/72 per ciascuna fattura deve essere riportato “il numero progressivo…”, sul registro delle fatture emesse dovrà essere stampato quanto indicato sul documento.
Analogamente, quanto sopra deve essere rispettato anche con riferimento alla stampa del registro IVA degli acquisti ex art. 25, DPR n. 633/72.
n
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