La
“Legge di stabilità 2015”, entra in
vigore dall’1.1.2015.
“bonus 80 euro”
A REGIME
Per effetto della sostituzione, all’art. 13, TUIR, del comma
1-bis, il credito a favore dei
lavoratori dipendenti, c.d. “bonus
80 euro”, riconosciuto per il 2014 dal DL n. 66/2014, è ora previsto a regime.
L’agevolazione in esame, spetta, come in precedenza, ai titolari di:
·
reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR con esclusione dei redditi da pensione;
·
redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente
di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR.
L’agevolazione spetta, tra l’altro, ai collaboratori coordinati e continuativi,
ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.
In particolare il credito è riconosciuto:
·
qualora
l’IRPEF lorda calcolata sul reddito
di lavoro dipendente e/o assimilato risulti
superiore rispetto alla detrazione per lavoro dipendente ed assimilato ex
art. 13, comma 1, TUIR;
·
in misura differenziata a seconda dell’ammontare del reddito complessivo:
Reddito complessivo
|
Credito spettante
|
|
Non superiore a €
24.000
|
€ 960
|
|
Superiore a € 24.000
ma non a € 26.000
|
€ 960 x
|
26.000 – reddito
complessivo
2.000
|
Superiore a € 26.000
|
zero
|
·
“in via automatica” dal sostituto
d’imposta (datore di lavoro / committente) ed attribuito sulle somme
corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo.
Ai fini della
determinazione del reddito complessivo non si computa la riduzione della base
imponibile prevista per i ricercatori che rientrano in Italia per cui, ai
fini dell’attribuzione del bonus, il reddito sarà considerato per intero.
|
Sono
confermate le modalità di fruizione dell’agevolazione nonché di recupero della
stessa da parte del sostituto d’imposta, che avviene tramite il mod. F24 (codice tributo “1655”).
BUONI PASTO
ELETTRONICI
A seguito delle modifiche apportate in sede di
approvazione all’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, per i buoni pasto resi in
formato elettronico la quota non tassata in capo al dipendente è fissata a
€ 7, rispetto alla quota di € 5,29 per quelli cartacei. Tale novità trova
applicazione a decorrere dall’1.7.2015.
novità irap
Con l’introduzione all’art. 11, D.Lgs. n.
446/97 del nuovo comma 4-octies, è
riconosciuta la deduzione dal valore
della produzione IRAP della differenza
tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e le deduzioni di cui ai commi 1, lett. a (premio INAIL,
cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti
alla ricerca e sviluppo), 1-bis (indennità di trasferta autotrasportatori),
4-bis.1 (deduzione di € 1.850 per dipendente) e 4-quater (deduzione IRAP per
incremento della base occupazionale) del citato art. 11.
La novità in esame, che comporta di fatto la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato, è
applicabile:
·
dai
soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9,
D.Lgs. n. 446/97, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da
bilancio, adottato), dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono esclusi dalla fruizione della nuova
deduzione gli enti non commerciali
che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile
IRAP è determinata con il metodo retributivo;
·
dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare).
In sede di approvazione
è stata altresì introdotta la deduzione del costo del lavoro a favore dei produttori agricoli / società agricole
per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con
contratto di durata almeno triennale. Tale disposizione è comunque subordinata
all’autorizzazione della Commissione UE.
Per effetto della suddetta novità, è disposto che l’IRAP riferita alla quota imponibile del
costo del personale dipendente ed assimilato, deducibile dal reddito d’impresa, va considerata al netto, oltre che delle deduzioni ex
art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis.1, D.Lgs. n. 446/97, anche
della nuova deduzione di cui al
citato comma 4-octies.
Credito d’imposta per soggetti senza dipendenti
In
sede di approvazione è stato riconosciuto ai soggetti che determinano la base
imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d’imposta pari al
10% dell’IRAP lorda.
Il nuovo credito d’imposta, spettante a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare), è
utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere
dall’anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP.
Blocco riduzione
aliquote (già dal 2014)
Sono abrogate
le disposizioni introdotte dal DL n. 66/2014
che prevedevano la riduzione delle aliquote IRAP dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 2014).
Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono confermate nelle misure previgenti (ad
esempio, 3,9% anziché 3,5% per la generalità dei soggetti).
Sono comunque fatti salvi gli effetti di cui al comma 2
dell’art. 2 del citato Decreto che prevede(va) l’applicazione dell’aliquota
nella misura del 3,75% (per la
generalità dei soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le
banche), 5,70% (per le assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole) ai fini
della determinazione dell’acconto IRAP
2014 in caso di utilizzo del metodo
previsionale.
TFR
IN BUSTA PAGA
In via sperimentale, per
i periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018,
i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di
almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di
percepire la quota di TFR maturanda
quale parte integrativa della retribuzione. Detta scelta è irrevocabile.
La possibilità in esame:
·
riguarda
anche la quota destinata dal
dipendente alla previdenza complementare;
·
non può essere usufruita dai lavoratori domestici e da quelli del settore agricolo.
La
quota di TFR in busta paga:
·
è
soggetta a tassazione ordinaria;
·
non è imponibile ai fini previdenziali;
·
non concorre alla formazione del
limite di reddito complessivo
ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.
A
favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in
busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di
accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico
Fondo istituito presso l’INPS.
Le
modalità attuative della disposizione in esame sono demandate ad un apposito
DPCM.
CREDITO
D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO
Sono state “riscritte” le
disposizioni in materia di riconoscimento del credito d’imposta ex art. 3, DL
n. 145/2013 a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e
sviluppo.
In particolare è stato modificato il periodo
di riconoscimento del beneficio, precedentemente fissato al triennio 2014 –
2016. Il credito, infatti, è ora riconosciuto per gli investimenti effettuati
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino a quello
in corso al 31.12.2019 (generalmente quinquennio 2015 – 2019).
Le modalità attuative dell’agevolazione in
esame saranno definite con un apposito DM.
Soggetti
interessati
Il beneficio in esame spetta a tutte le imprese indipendentemente dalla forma
giuridica (ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal settore
economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
È stato eliminato il previgente limite massimo di
fatturato (€ 500 milioni).
Attività di
ricerca & sviluppo agevolabili
Sono agevolabili le spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici aventi
come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni /
utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini
critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di
mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare
prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi
complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l’esclusione dei
prototipi di cui alla successiva lett. c);
c) acquisizione, combinazione,
strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura
scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o
disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:
-
definizione
concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti,
processi e servizi, compresa l’elaborazione di progetti, disegni, piani o altra
documentazione purché non destinati a scopi commerciali;
-
realizzazione
di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad
esperimenti tecnologici o commerciali (sempreché il prototipo sia il prodotto
finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo
utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida);
d) produzione e collaudo di prodotti,
processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni
industriali o per finalità commerciali.
Non rientrano
tra le attività agevolabili le modifiche
ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di
fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette
modifiche rappresentino miglioramenti.
|
Spese agevolabili
Le spese per le quali è riconosciuto il credito
d’imposta in esame sono quelle relative a:
a)
personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e
sviluppo;
b)
quote di ammortamento delle spese di acquisizione /
utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88, e
comunque di costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
c)
costi di ricerca svolta in collaborazione con
Università e Enti / organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le
start-up innovative;
d)
competenze tecniche e privative
industriali relative
ad un’invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a
semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti
esterne.
Misura e caratteristiche del credito
d’imposta
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo
massimo annuo di € 5 milioni (in precedenza € 2,5 milioni):
·
in
generale, nella misura del 25% (in
precedenza 50%) delle spese sostenute in
eccedenza rispetto alla media
dei medesimi investimenti realizzati nei 3
periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Il credito
spetta nella misura del 50% per le spese di cui alle citate lett. a) e c);
·
sempreché
siano sostenute spese per attività
di ricerca e sviluppo pari ad almeno €
30.000 (in precedenza € 50.000).
Il credito d’imposta:
·
va
indicato nel mod. UNICO;
·
non è tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP;
·
non
rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi
passivi e dei componenti negativi
ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
·
è utilizzabile
esclusivamente in compensazione.
Controllo del credito
spettante
Sulla base della documentazione contabile, da allegare
al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale /
Collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali
saranno effettuati controlli sulla spettanza del credito.
Le
imprese non soggette a revisione legale e prive del Collegio sindacale devono
comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale / società di
revisione.
Le spese sostenute per l’attività di certificazione “sono ammissibili entro il limite massimo
di euro 5.000”.
|
Qualora
venga accertato l’indebito utilizzo del credito, l’Agenzia delle Entrate
recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
DETRAZIONE LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
A seguito delle modifiche apportate all’art. 14, DL
n. 63/2013 la detrazione IRPEF / IRES relativa ai
lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese
sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015.
La detrazione spetta nella misura del 65%
anche per le spese, purché “documentate e
rimaste a carico del contribuente”, sostenute per:
· interventi su parti comuni
condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui
si compone il condominio sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015;
·
acquisto
e posa in opera di schermature solari ex Allegato M, D.Lgs.
n. 311/2006 sostenute nel periodo 1.1 – 31.12.2015, nel limite di €
60.000;
·
acquisto
e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,
sostenute nel periodo 1.1 – 31.12.2015, nel limite di € 30.000.
Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva fissato la
detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al
31.12.2014 e del 50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015; con
riferimento agli interventi sulle parti comuni la stessa era stabilita al 65%
per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015 e al 50% per le spese
sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.
DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO
PATRIMONIO EDILIZIO
Modificando l’art. 16, DL n. 63/2013 è ora
stabilito che la detrazione IRPEF relativa ai
lavori di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura
del 50% per le spese sostenute nel
periodo 26.6.2012 – 31.12.2015.
Si rammenta che la Finanziaria 2014 aveva previsto
il riconoscimento della detrazione in esame nella
misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 e del 40% per le spese sostenute dall’1.1 al
31.12.2015.
Detrazione acquisto mobili / elettrodomestici
È prorogata dal 31.12.2014 al
31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che
usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, per le spese sostenute per l’acquisto
di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione
nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i
forni).
L’agevolazione spetta
dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un
importo non superiore a € 10.000.
Ora, inoltre, è previsto che le spese in esame “sono computate, ai fini della fruizione
della detrazione … indipendentemente
dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che
fruiscono delle detrazioni …” del 50%.
DETRAZIONE SPESE “SICUREZZA ZONE SISMICHE”
In sede
di approvazione è stato modificato il comma 1-bis del citato art. 16 stabilendo
che la detrazione IRPEF relativa alle spese per interventi finalizzati
all’adozione di misure antisismiche,
ex art. 16–bis, comma 1, lett. i), TUIR:
· attivate dal 5.8.2013;
·
su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274;
·
riferite a costruzioni adibite ad abitazione
principale o ad attività produttive;
spetta nella misura del 65% delle spese sostenute fino
al 31.12.2015 (ammontare complessivo agevolabile € 96.000 per unità
immobiliare).
ACQUISTO / ASSEGNAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI
Con la
modifica, introdotta in sede di approvazione, del comma 3 dell’art. 16-bis,
TUIR è stato allungato da 6 a 18 mesi
il periodo entro il quale l’impresa ristrutturatrice / cooperativa può cedere /
assegnare l’unità immobiliare, consentendo all’acquirente / assegnatario di
beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (fino al 31.12.2015) o 36%
(dall’1.1.2016).
NUOVO
REGIME FISCALE FORFETARIO
È introdotto
un nuovo regime forfetario riservato
alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l’attuale regime delle
nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1
e 2, DL n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011,
che vengono sostanzialmente abrogati.
Il
nuovo regime è applicabile a coloro
che rispettano i requisiti di seguito evidenziati e quindi non è riservato soltanto ai
soggetti che intraprendono una nuova attività.
|
Il
regime in esame è un regime naturale.
È comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime
ordinario, con vincolo minimo triennale.
Condizioni di accesso
L’accesso al regime è consentito a condizione che nell’anno precedente:
·
i
ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non siano
superiori a specifici limiti, differenziati a seconda dell’attività
esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata;
·
siano state sostenute spese non superiori ad €
5.000 lordi per:
-
lavoro accessorio;
-
dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e
c-bis), TUIR;
-
compensi
ad associati in partecipazione;
-
prestazioni
di lavoro di familiari ex art. 60,
TUIR;
· il costo
complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12
non superi € 20.000. A tal fine non vanno considerati i beni immobili
comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a €
516,46.
In
sede di approvazione è stata aggiunta
un’ulteriore condizione per
poter adottare il nuovo regime in esame.
Infatti,
il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex
artt. 49 e 50, TUIR. Tale condizione non
va verificata in caso di “rapporto
di lavoro cessato” ovvero se la somma
dei predetti redditi non è superiore a € 20.000.
|
Il regime in esame non
può essere adottato dai soggetti:
-
che
si avvalgono di regimi speciali ai
fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
-
non residenti. Il regime è comunque applicabile
dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in
Italia almeno il 75% del reddito;
-
che,
in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni
di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10,
comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti
di soggetti UE;
-
che,
contestualmente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl
trasparenti.
Caratteristiche del nuovo regime
I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente
a quanto previsto per il regime dei minimi:
·
sono esonerati dall’applicazione e dal
versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni
intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non
residenti con applicazione del reverse charge;
·
non
possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito;
·
non sono soggetti
a ritenuta alla fonte sui ricavi / compensi conseguiti;
·
non
sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
·
sono esonerati dagli obblighi di registrazione e
di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD.. Detti
soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto
/ bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e
conservazione dei relativi documenti;
· non sono soggetti
agli studi di settore / parametri.
Come
evidenziato nella Relazione di accompagnamento del ddl i contribuenti in
esame sono esonerati dalla
comunicazione clienti – fornitori nonché black – list.
|
Determinazione del reddito
Il reddito è determinato applicando ai ricavi /
compensi un coefficiente di redditività
differenziato a seconda dell’attività esercitata, come evidenziato nella
seguente tabella.
Gruppo di settore
|
Codice attività ATECO 2007
|
Limite ricavi / compensi
|
Coefficiente redditività
|
Industrie
alimentari e delle bevande
|
(10 – 11)
|
35.000
|
40%
|
Commercio
all’ingrosso e al dettaglio
|
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7)
– 47.9
|
40.000
|
40%
|
Commercio
ambulante e di prodotti alimentari e bevande
|
47.81
|
30.000
|
40%
|
Commercio
ambulante di altri prodotti
|
47.82 – 47.89
|
20.000
|
54%
|
Costruzioni e
attività immobiliari
|
(41 – 42 – 43) – (68)
|
15.000
|
86%
|
Intermediari del
commercio
|
46.1
|
15.000
|
62%
|
Attività dei
servizi di alloggio e di ristorazione
|
(55 – 56)
|
40.000
|
40%
|
Attività
professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi
finanziari ed assicurativi
|
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73
– 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)
|
15.000
|
78%
|
Altre attività
economiche
|
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09)
– (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 –
27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51
– 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) –
(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)
|
20.000
|
67%
|
Il reddito così determinato, ridotto dei contributi previdenziali
versati, è soggetto ad un’imposta,
pari al 15%, sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP.
In caso di entrata / uscita dal
nuovo regime forfetario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema
di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli
effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.
Inizio attività (regime forfetario
start-up)
Per i soggetti che iniziano una nuova attività è
altresì stabilito che, per il periodo
d’imposta di inizio dell’attività e
i 2 successivi il reddito,
determinato come sopra evidenziato, è ridotto
di 1/3 a condizione che:
·
il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni
precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma
associata o familiare;
·
l’attività da esercitare non costituisca, in
nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività
costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte
/ professione;
·
qualora l’attività sia il proseguimento di
un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi /
compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti
previsti.
Durata del regime
Per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo
stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.
Nuovo regime agevolato contributivo
Ai
soli contribuenti esercenti attività
d’impresa, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto un regime agevolato contributivo che
consiste nel non applicare il minimale
contributivo di cui alla Legge n. 233/90.
Pertanto, usufruendo di tale regime,
gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno
tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come
determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. Non dovranno versare i contributi sul
reddito minimale.
Per utilizzare il regime agevolato
contributivo in esame è richiesta un’apposita
comunicazione telematica all’INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono
già in attività, entro il 28.2 dell’anno
di decorrenza dell’agevolazione contributiva.
Passaggio al nuovo regime
Per i soggetti che nel
2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il
regime contabile agevolato, abrogati dal
2015, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio
al nuovo regime forfetario. In particolare gli stessi, se in possesso dei
requisiti previsti, passano “automaticamente” al nuovo regime forfetario.
In caso di inizio
dell’attività da meno di 3 anni e di adozione nel 2014 del regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi è riconosciuta la possibilità di
usufruire della riduzione ad 1/3 del
reddito forfetario per i periodi
d’imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta
riduzione.
Nei confronti dei contribuenti che nel 2014 hanno adottato il regime
dei minimi è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli
stessi possono continuare ad applicare
detto regime fino al termine del
quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età.
BONUS
BEBÉ
Per ogni figlio nato o adottato nel periodo
1.1.2015 – 31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di € 960. Tale assegno:
·
è erogato, previa richiesta, dall’INPS mensilmente a decorrere dal mese di
nascita / adozione;
·
non concorre alla formazione del reddito complessivo;
·
è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età
ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione,
per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadini
extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;
·
spetta a condizione che il
valore dell’indicatore ISEE
relativo al nucleo familiare del genitore
richiedente l’assegno, non superi € 25.000.
In
caso di ISEE pari o inferiore a €
7.000 il bonus è raddoppiato.
|
Le somme in esame non rilevano ai fini
della verifica del limite di reddito per la spettanza del “Bonus 80 euro” ex
art. 13, comma 1-bis, TUIR.
Le
disposizioni attuative della novità in esame sono demandate ad un apposito
DPCM.
BONUS WI-FI ALBERGHI
In sede di approvazione è stato
modificato l’art. 9, comma 2, lett. a), DL n. 83/2014 per cui la concessione
del credito d’imposta (c.d. “Bonus digitalizzazione”) riconosciuto a favore
degli esercizi ricettivi per le spese relative al wi-fi è subordinata:
·
alla gratuità del servizio a
disposizione dei clienti;
·
alla velocità di connessione, pari
ad almeno 1 megabit/s in download.
CREDITO
D’IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI
In sede
di approvazione è stato disposto che, a decorrere dall’1.1.2015, il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul
gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
A detto credito d’imposta inoltre non
è applicabile fino al 2018 la riduzione del 15% prevista dalla Finanziaria
2014. L’agevolazione in esame quindi può essere fruita dagli autotrasportatori
in misura integrale (100%) dal 2014 al 2018.
RENDITA CATASTALE IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO
Per la determinazione della rendita catastale degli immobili
ad uso produttivo sono applicabili le istruzioni fornite dall’Agenzia del
Territorio nella Circolare 30.11.2012, n. 6/T e pertanto non rilevano le
componenti dell’immobile che, ancorchè caratterizzanti la destinazione
economica dello stesso, risultano prive dei requisiti di “immobiliarità”.
Il requisito
dell’immobiliarità va inteso come stabilità nel tempo rispetto alle
componenti strutturali dell’unità immobiliare, c.d. “imbullonati”.
|
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO
In sede di approvazione sono state aggiornate le definizioni di “vettore” e di “committente” contenute nell’art. 2 del
citato Decreto ed è introdotta la nuova
figura del sub-vettore con la correlata disciplina della sub-vettura di cui
al nuovo art. 6-ter, D.Lgs. n. 286/2005. Inoltre è abrogato l’art. 7-bis relativo alla scheda di
trasporto.
A seguito
dell’abrogazione dei primi 3 commi dell’art. 83-bis, DL n. 112/2008, contenente
una serie di disposizioni a favore degli
esercenti attività di autotrasporto di
cose in conto terzi, viene meno, oltre all’Osservatorio sulle attività di
autotrasporto, anche il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti
all’autotrasportatore, in ragione
dell’aumento dei costi del carburante.
Con la sostituzione dei commi da 4 a 4-quinquies
sono introdotte, tra l’altro, le seguenti novità:
·
soppressione dei c.d. “costi minimi”, per cui i prezzi e le
condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti “tenuto conto dei principi di adeguatezza in
materia di sicurezza stradale e sociale”;
· è prevista la responsabilità
solidale del committente con il vettore nonché con ciascuno degli eventuali
sub-vettori, nel limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto,
a corrispondere:
-
i trattamenti retributivi ai
lavoratori;
-
i contributi previdenziali e i premi
assicurativi agli enti competenti;
limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso del
contratto di trasporto, con esclusione delle sanzioni per cui risponde solo il
responsabile dell’inadempimento.
In caso di inadempimento più grave, la responsabilità è estesa anche
all’ambito fiscale e alle violazioni del Codice della strada;
|
·
la predetta responsabilità solidale può essere esclusa qualora il committente:
-
acquisisca il Durc del vettore (preliminarmente ovvero al termine del
contratto);
-
accerti la regolarità via Internet
utilizzando l’apposita modalità che sarà resa disponibile dall’Albo degli
autotrasportatori;
·
in caso di mancato rispetto del termine massimo di
pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su
strada (60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura, salvo
diverso accordo) è applicabile la sanzione pari al 10% dell’importo della
fattura e comunque non inferiore a € 1.000;
·
le nuove imprese che si iscrivono all’Albo degli
autotrasportatori possono, limitatamente ai primi 2 anni di esercizio
dell’attività, dimostrare il requisito della capacità finanziaria anche sotto
forma di assicurazione di responsabilità professionale. Dal terzo anno è
richiesta l’attestazione di un Revisore legale ovvero una fideiussione bancaria
/ assicurativa.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È disposta la riapertura della
possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
·
terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di
proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
·
partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a
titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di
persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti
non commerciali.
È fissato
al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere:
·
alla
redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
·
al
versamento dell’imposta sostitutiva.
Va evidenziato che, in sede di approvazione, l’aliquota dell’imposta
sostitutiva dovuta è stata raddoppiata
e pertanto risulta pari al:
-
4% per le
partecipazioni non qualificate;
-
8% per le partecipazioni
qualificate e per i terreni.
ESTENSIONE Reverse charge
Per
effetto delle modifiche apportate all’art. 17, DPR n. 633/72 il reverse charge
è esteso anche a:
·
prestazioni di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento;
· trasferimenti di:
-
quote di emissioni di gas a
effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi
dell’art. 12 della citata Direttiva;
-
altre unità che possono essere utilizzate dai
gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
-
certificati relativi a gas e energia elettrica;
· cessioni di gas e di energia
elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a),
DPR n. 633/72.
In sede di approvazione il reverse charge è
stato esteso anche alle cessioni di beni
effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari fermo
restando, ai fini dell’efficacia della disposizione, il rilascio di un’apposita
autorizzazione UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.
Ai
trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra / altre unità / certificati relativi al gas e
all’energia elettrica e alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un
soggetto passivo-rivenditore,
il reverse charge è applicabile “per un
periodo di 4 anni”.
|
“split
payment”
Per
effetto dell’introduzione del nuovo art.
17-ter, DPR n. 633/72 è previsto un particolare meccanismo di assolvimento
dell’IVA (“c.d. split payment”) per le cessioni i beni / prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di Enti
pubblici, che, ancorché non siano debitori d’imposta, saranno tenuti “in ogni caso” a versare l’IVA direttamente all’Erario e non al fornitore, entro
termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM.
In
particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse
nei confronti dello Stato, organi dello Stato anche se
aventi personalità giuridica, Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi,
CCIAA, istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri, Enti pubblici di
ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza
e di previdenza, purché non siano già debitori d’imposta ai sensi della
disciplina IVA (ad esempio, reverse charge).
Per i contribuenti interessati dal nuovo regime,
a seguito della modifica apportata all’art. 30, comma 2, DPR n. 633/72, è
prevista la possibilità di richiedere in
tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile (annuale /
trimestrale).
Ai fornitori cui si applica lo split payment è
riconosciuto altresì il rimborso del
credito IVA in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile
relativo a tali operazioni, così come individuati da un apposito DM.
|
A seguito
delle modifiche apportate in sede di approvazione, “nelle more del rilascio” dell’autorizzazione UE è previsto che il
meccanismo in esame trova “comunque applicazione per le operazioni per le
quali l’imposta sul valore aggiunto è
esigibile a partire dal 1° gennaio 2015”.
In sede
di approvazione è stata esclusa
l’applicazione del predetto meccanismo da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi
assoggettati a ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta.
ESTENSIONE REGIME IVA “ROTTAMI”
Per effetto delle modifiche
apportate in sede di approvazione all’art. 74, comma 7, DPR n. 633/72, anche le
cessioni di bancali in legno (pallet)
recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo sono assoggettate al regime
IVA dei “rottami”.
Di conseguenza le cessioni dei predetti beni sono
assoggettate al reverse charge.
“NUOVO”
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Dopo aver
sancito, in termini generali, una serie di principi relativi al rapporto
Amministrazione finanziaria / contribuente è introdotta una serie di modifiche
alla disciplina del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 nonché
l’abolizione progressiva di alcuni istituti deflattivi del contenzioso.
Informazioni relative al
contribuente
“Al fine di introdurre
nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e
l’amministrazione fiscale”, è previsto che l’Agenzia delle Entrate metta a
disposizione del contribuente (ovvero dell’intermediario abilitato) e della
Guardia di Finanza le informazioni ad esso relative, acquisite direttamente o
pervenute da terzi, riferite a ricavi / compensi, redditi, volume d’affari e
valore della produzione, agevolazioni, deduzioni / detrazioni e crediti
d’imposta, ancorché non spettanti, nonché le informazioni utili per la
valutazione in ordine ai predetti elementi.
Nuove fattispecie di ravvedimento
operoso
Innanzitutto, con la modifica del comma 8 dell’art.
2, DPR n. 322/98 contenente la disciplina della dichiarazione integrativa a
sfavore presentata entro i termini dell’accertamento, viene fatto espresso
rinvio al ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
Contestualmente, al citato art. 13 sono state
introdotte le nuove lett. a-bis), b-bis) e b-ter) riferite a 3 nuove fattispecie di ravvedimento.
Non
ha subito modifiche la lett. c) relativa all’ipotesi di ritardata
presentazione delle dichiarazioni.
|
In
particolare è prevista la riduzione
della sanzione:
· ad un nono del minimo se la
regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,
entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
·
ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche
se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale
è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione
periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
·
ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori / omissioni, anche
se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine di presentazione
della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del
quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista
dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore.
In sede di approvazione al citato art. 13 è stata
altresì introdotta la lett. b-quater)
che dispone la riduzione ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori / omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la notifica del verbale di constatazione salvo che la
violazione non sia relativa alla mancata emissione dello scontrino / ricevuta
fiscale di cui all’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 ovvero all’omessa
installazione del registratore di cassa ex art. 11, comma 5 del citato Decreto.
Le previsioni di cui alle citate nuove lett. b-bis)
e b-ter) si applicano solo ai tributi di competenza dell’Agenzia
delle Entrate.
|
Il nuovo comma 1-ter del citato art. 13 rivede le cause ostative del ravvedimento, tenendo conto dell’allungamento
dei termini del ravvedimento e della contestuale abrogazione di taluni istituti
deflativi del contenzioso.
Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l’inizio dell’attività amministrativa di
accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente
(constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che
sarà inibito, per le violazioni di
tipo sostanziale, solo dal momento della notifica dell’avviso di
accertamento.
Continua ad essere causa ostativa del ravvedimento la notifica degli avvisi di irregolarità
emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis,
DPR n. 633/72.
Abrogazione istituti deflativi del
contenzioso
A seguito delle novità sopra esaminate, è prevista
l’abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso e in particolare:
·
l’adesione
agli inviti a comparire (artt. 5, commi da 1-bis a
1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);
·
l’adesione
ai PVC (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).
Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione
(comma 2-bis) che prevede(va) la riduzione delle sanzioni alla metà qualora
l’avviso di accertamento / liquidazione non fosse stato preceduto dall’invito a
comparire.
Detti istituti continuano
comunque ad applicarsi:
·
agli inviti al contradditorio in
materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati entro il 31.12.2015;
·
ai PVC in materia di imposte sui
redditi ed IVA consegnati entro il 31.12.2015.
Con riguardo alla suddetta disposizione relativa
all’acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli atti notificati a
decorrere dall’1.1.2016.
Dichiarazione integrativa e termini
di notifica cartelle e di accertamento
È previsto che, in caso di presentazione di una
dichiarazione integrativa ovvero, qualora non sia prevista la dichiarazione
periodica, di regolarizzazione dell’errore / omissione:
·
il termine per la notifica periodica della cartella di
pagamento ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 (attività di
liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione
integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti
sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di
presentazione della stessa, “limitatamente
agli elementi oggetto dell’integrazione”;
·
il termine per l’accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72
decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, “limitatamente agli elementi oggetto
dell’integrazione”;
·
il termine di liquidazione in materia di imposta di registro ex art. 76, DPR n.
131/86 e di imposta sulle successioni e
donazioni ex art. 27, D.Lgs. n. 346/90 decorre dalla regolarizzazione.
DICHIARAZIONE IVA
Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto:
·
l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale:
-
in
forma autonoma. Non è pertanto più consentita
l’inclusione della stessa nel mod. UNICO;
-
entro
il mese di febbraio di ogni anno;
·
l’abrogazione
dell’obbligo di presentare la comunicazione
dati IVA.
Le predette disposizioni sono applicabili “a decorrere dalla dichiarazione relativa
all’imposta sul valore aggiunto dovuta
per il 2015”.
|
TASSAZIONE
UTILI ENTI NON COMMERCIALI
Con la modifica dell’art. 4, comma 1, lett. q), D.Lgs.
n. 344/2003 contenente le disposizioni transitorie della Riforma fiscale, è
prevista la riduzione dal 95% al 22,26%
dell’esenzione da tassazione degli
utili percepiti dagli enti non commerciali.
Pertanto,
finché detti soggetti non saranno inclusi tra i soggetti passivi IRES gli utili dagli stessi percepiti concorrono
alla formazione del reddito nella misura del 77,74%.
Tale disposizione trova applicazione con riguardo
agli utili “messi in distribuzione” dall’1.1.2014.
|
Credito
d’imposta
In sedi di approvazione, in
applicazione della predetta disposizione, per il periodo d'imposta in corso
all’1.1.2014, è stato previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari alla maggior IRES dovuta. Tale credito d’imposta:
·
va indicato nel mod. UNICO relativo al
periodo d’imposta successivo a quello in corso all’1.1.2014;
·
non è tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP;
·
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109,
comma 5, TUIR;
·
è utilizzabile esclusivamente in compensazione “senza alcun
altro vincolo quantitativo”;
·
va utilizzato nella misura di 1/3 a decorrere dall’1.1.2016,
dall’1.1.2017 e dall’1.1.2018.
RITENUTA
BONIFICI SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
È disposto l’aumento dal 4% all’8% della ritenuta che
banche / Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici
relativi a spese per le quali
l’ordinante intende beneficiare della detrazione
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.
ALIQUOTA
IVA E-BOOK
In sede di approvazione è stata prevista la riduzione dell'aliquota IVA per gli e-book (libri / periodici in formato
elettronico) che passa dal 22% al 4%
in quanto sono considerati libri “tutte
le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi
supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.”
DEDUCIBILITà COSTI “BLACK LIST”
Ai fini della deducibilità dei costi / spese ex art.
110, comma 10, TUIR, con un apposito Decreto il MEF, in attesa dell’emanazione
della c.d. “white list”, individuerà gli Stati “black list” con esclusivo riferimento
“alla
mancanza di un adeguato scambio di informazioni”.
TASI 2015
In sede di approvazione, a seguito delle modifiche
apportate all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, è prorogata, anche per il 2015, l’aliquota TASI
massima del 2,5‰ per la prima casa aumentabile fino al 3,3‰ (+0,8‰) se il
Comune prevede detrazioni aggiuntive.
Con tale intervento, il Legislatore ha evitato
l’aumento, previsto dal citato comma 677, dell’aliquota TASI al 6‰.
FRANCHIGIA
IRPEF LAVORATORI FRONTALIERI
A seguito delle modifiche apportate
all’art. 1, comma 175, Finanziaria 2014, l’esenzione IRPEF per i redditi di
lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l’attività
lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi è aumentata a € 7.000 a decorrere
dall’1.1.2015.
VERSAMENTO IMU 2014 TERRENI AGRICOLI EX MONTANI / DI
COLLINA
In sede di approvazione, è stato
inserito quanto recentemente disposto dal DL n. 185/2014 che proroga al 26.1.2015 il termine di
versamento dell’IMU 2014 relativamente ai terreni agricoli non ricadenti nei
Comuni montani / di collina, individuati sulla base dell’altitudine e
desumibili dall’elenco predisposto dall’ISTAT.
È inoltre confermato che l’imposta
dovuta va determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comune e che in
mancanza della previsione di una specifica aliquota va utilizzata quella
ordinaria pari al 7,6‰.
aumento aliquota IVA PELLET
A seguito delle modifiche
apportate in sede di approvazione al n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n.
633/72 l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa dal 10% al 22%.
aumento limite tracciabilità soggetti legge n. 398/91
A seguito della modifica apportata in sede di
approvazione all’art. 25, comma 5, Legge n. 133/99, il limite previsto per la tracciabilità dei pagamenti /
versamenti (da effettuarsi tramite c/c bancari o postali, carte di credito / bancomat, ecc.) per le società, associazioni
ed altri enti sportivi dilettantistici passa da € 516,46 a € 1.000.
L’inosservanza
dell’obbligo in esame comporta la decadenza dal regime forfetario ex Legge n.
398/91 e l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065 ex art. 11, D.Lgs.
n. 471/97.
|
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Con la sostituzione dell’art. 1,
comma 430, Finanziaria 2014, è previsto l’aumento:
·
dell’aliquota
IVA del 10% di 2 punti percentuali (12%) a
decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017;
·
dell’aliquota
IVA del 22% di 2 punti percentuali (24%) a
decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di
ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018.
L’incremento
di cui sopra non sarà attuato qualora siano adottati specifici Provvedimenti che
assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di
razionalizzazione della spesa pubblica.
RIMBORSO CREDITO IRPEF > € 4.000
A seguito delle modifiche apportate in sede di
approvazione all’art. 1, comma 587, Finanziaria 2014, è stato fissato un termine per il rimborso da parte
dell'Agenzia delle Entrate del credito IRPEF
superiore a € 4.000 risultante dal
mod. 730 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti
dalla precedente dichiarazione.
In particolare il rimborso dovrà essere effettuato “non oltre il settimo mese
successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della
dichiarazione … ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove
questa sia successiva alla scadenza di detti termini”, ossia entro il 28.2.
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