giovedì 28 febbraio 2013

RETTIFICHE FISCALI SULLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI: L'ATTO DEV'ESSERE ALLEGATO.
Recentemente in sede di accertamento di valore su compravendita immobiliare l'Agenzia delle Entrate ha rettificato un atto di acquisto di un nostro cliente utilizzando il metodo comparativo, fecendo riferimento a transazioni di immobili simili e nella stessa zona avvenute nell'ultimo triennio. In sede di contraddittorio sollevammo, oltre a molte questioni di merito, la questione di diritto relativa alla necessità che l'ufficio dovesse allegare gli atti citati nell'accertamento di valore. L'ufficio rispose che non era dovuto questo obbligo. La Corte di Cassazione con ordinanza dell'11 febbraio 2013, n. 3262 ha sancito l'obbligatorietà di allegare l'atto di compravendita richiamato, pena la nullità della rettifica.
Ogni tanto qualche soddisfazione riusciamo a togliercela.

martedì 26 febbraio 2013


IL VERSAMENTO DELLA TASSA PER I LIBRI SOCIALI PER IL 2013


Entro il 18.3.2013 (il 16.3 cade di sabato) le società di capitali (spa, srl e sapa) devono provvedere al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
Come precisato nella CM 3.5.96, n. 108/E sono obbligate al versamento anche:
· le società in liquidazione ordinaria;
· le società sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.
Qualora, dopo aver versato la tassa annuale, la società trasferisca la sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è richiesto un ulteriore versamento, poiché non è necessario effettuare una nuova vidimazione dei libri.

SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE

Sono esonerati dal pagamento della tassa in esame:
· le società cooperative e di mutua assicurazione.

In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa, pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine).
Ciò è dovuto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte di una società di persone;
·       i consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);
·     le società di capitali dichiarate fallite (Ordinanza Tribunale di Torino, 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”;
· le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.
L’esonero dovrebbe essere collegato al fatto che l’art. 13-bis, comma 1, DPR n. 641/72, così come modificato dall’art. 90, comma 7, Legge n. 289/2002, prevede che “gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”.
Pertanto se tali soggetti non devono assolvere la tassa di concessione governativa in sede di vidimazione gli stessi non sono tenuti anche al versamento forfetario annuale.

INDIVIDUAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO

La tassa annuale sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni consiglio di amministrazione, ecc.) ed è dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero di libri o pagine utilizzati durante l’anno.
L’importo dovuto si differenzia in base all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento. Così per il versamento dovuto per il 2013 (in scadenza il 18.3.2013) va fatto riferimento al capitale sociale risultante all’1.1.2013 e quanto dovuto è pari a:
® € 309,87, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è pari o inferiore a € 516.456,90;
® € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.
Le (eventuali) variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione che intervengono successivamente all’1.1.2013 non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2014).

VIDIMAZIONE LIBRI – esibizione mod. F24
In sede di vidimazione dei libri al Notaio / Registro Imprese va esibita la prova dell’avvenuto pagamento della tassa in esame. La fotocopia del mod. F24 va esibita soltanto per le vidimazioni richieste successivamente al 18.3.2013.
Per le vidimazioni anteriori la prova del pagamento non può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento (RM 20.11.2000, n. 170/E).
 

Il controllo dell’avvenuto versamento può essere eseguito dall’Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti o verifiche.

società costituite dopo l’1.1.2013

Le società di capitali costituite successivamente all’1.1.2013 sono tenute a versare la tassa annuale (€ 309,87 / 516,46) esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

sabato 23 febbraio 2013

PAUSA ELETTORALE
Oggi e domani non pubblichiamo novità prendendoci la doverosa pausa di riflessione per l'appuntamento elettorale che sarà, speriamo, utile alla definizione di una maggioranza parlamentare chiara in grado di sostenere un governo che sviluppi una politica economica in grado di far fronte alla crisi.

venerdì 22 febbraio 2013

DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Entro il prossimo 18 marzo  i soggetti tenuti alla presentazione del mod. IVA 2013 devono effettuare il versamento del relativo saldo.
I contribuenti che nel 2012 hanno adottato il regime contabile agevolato riservato agli “ex minimi”, entro la predetta data, devono effettuare il versamento annuale dell’IVA dovuta (senza applicazione di interessi). Tali soggetti possono tener conto nella determinazione dell’IVA dovuta della rettifica della detrazione “a favore” derivante dall’uscita dal “vecchio” regime dei minimi.
Coloro che presentano la dichiarazione IVA in forma unificata possono differire detto versamento fino al termine di pagamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO applicando la prevista maggiorazione.

giovedì 21 febbraio 2013

CERTIFICAZIONE REDDITI 2012 DA ENTI PREVIDENZIALI
Quest'anno gli Enti Previdenziali, a partire dall'INPS, non invieranno a casa il modello CUD per certificare le prestazoni pensionistiche erogate nel corso del 2012 se non espressamente richiesto dal pensionato. I contribuenti dovranno pertanto accedere alla loro posizione attraverso il web e scaricare la certificazione. Chi non si fosse autenticato sul sito dell'Ente è necessario che vi provveda o deleghi il professionista o Caf a poter effettuare la suddetta operazione.

lunedì 18 febbraio 2013

A PROPOSITO DI REDDITOMETRO.
Nonostante i  genitori  lo disconoscono (Berlusconi e Tremonti approvarono la legge nel 2010 ed il Governo Monti il decreto attuativo nel 2012) il nuovo redditometro entrerà in funzione  per verificare le dichiarazioni dei contribuenti a partire dall’anno d’imposta 2009 e poi a seguire. Sulla base di un’analisi più attenta degli addetti ai lavori, lo strumento sembra meno grezzo ed invasivo rispetto al vecchio redditometro; inoltre le prime indicazioni date dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il famoso Befera,  lo strumento servirà per verificare quelle dichiarazioni che si discostano di oltre 12 mila euro tra reddito accertabile e dichiarato, ed avendo indicato in circa  35 mila i controlli da effettuare annualmente, ci pare di poter dire che sarà utilizzato come strumento di selezione per andare a chiede chiarimenti a quelle situazioni veramente eclatanti. Anziché rinnegare o far finta di nulla, sarebbe meglio che chi ha governato e chi governerà si prodigasse affinchè i tecnici del Ministero si confrontino meglio e di più con i professionisti che quotidianamente si occupano di fisco e dichiarazioni dei redditi, forse i rapporto tra contribuenti e fisco potrebbe migliorare e la politica potrebbe riconoscere  i propri provvedimenti.

giovedì 14 febbraio 2013

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 4/2013 che regolamenta le professioni non organizzate in ordini e collegi.  La norma è in vigore dal 10 febbraio. Tra le altre disposizioni si segnala che chiunque svolga una professione di cui alla legge citata, deve contraddistinguere, in ogni documento e rapporto scritto col cliente, l’espresso riferimento alla presente legge citandone gli estremi. Il mancato rispetto della disposizione è sanzionato. La norma prevede la possibilità di costituire associazione per la rappresentanza delle professioni non regolamentate da ordini ed albi professionali.

mercoledì 13 febbraio 2013

RIMBORSO IRPEF-IRES
Entro il prossimo 15 marzo scade il termine per chiedere il rimborso della maggior Irpef o Ires pagata negli anni che vanno dal 2007 al 2011 relativamente all'indedicibilità del costo del lavoro ai fini Irap. Il rimborso va necessariamente richiesto inviando un'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate in base al domicilio fiscale del contribuente.

giovedì 7 febbraio 2013



SCADENZARIO
Mese di FEBBRAIO



Venerdì 15 febbraio


Iva
Corrispettivi grande distribuzione
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

Lunedì 18 febbraio


Iva
Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”
·     Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;
·     Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2012 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato.
Iva
Dichiarazioni d’intento
Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute:
·   da marzo 2012, per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza applicazione dell’IVA registrate per il quarto trimestre 2012 (soggetti trimestrali “speciali”);
·   da gennaio, per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza applicazione dell’IVA registrate per il mese di gennaio (soggetti mensili).
Tale termine va inteso quale “termine ultimo” e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese / trimestre non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d’intento ricevute.
Irpef
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati
Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi / a progetto – codice tributo 1004).
Irpef
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo
Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
Irpef
Altre ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:
·     rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
·     utilizzazioni di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
·     contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
Ritenute alla fonte
operate da condomini
Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
Inps
Dipendenti
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
Inps
Gestione separata
Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
Inps
Contributi Ivs
Versamento della quarta rata fissa per il 2012 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani.
Inail
Autoliquidazione premio
Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2012 e per l’anticipo, anche rateizzato, 2013.
Tfr
Saldo imposta sostitutiva
Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2012 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2012.

Mercoledì 20 febbraio


Enasarco
Versamento Contributi
Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2012.

Lunedì 25 febbraio


Iva comunitaria
Elenchi intrastat mensili
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).

Giovedì 28 febbraio


Mod. Cud 2013
Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi / a progetto delle certificazioni dei redditi 2012.
Certificazione
compensi e provvigioni
Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione attestante i compensi/provvigioni corrisposte e le ritenute effettuate nel 2012.

Certificazione utili
Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2012 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo/utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2012 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
Iva
Comunicazione dati
Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA riferita al 2012. Si rammenta che tra i soggetti esonerati rientrano anche coloro che presentano nel mese di febbraio la dichiarazione IVA relativa al 2012.
Iva
Stampati Fiscali
Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2012 (ricevute fiscali, bolle d’accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
Iva
Elenchi “black list” mensili
Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative al mese di gennaio (soggetti mensili).
Inps
Dipendenti
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi / a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
Studi di settore
Cause giustificative
Mod. Unico 2012
Invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle cause che hanno giustificato la non congruità agli studi di settore relativi al 2011 (mod. UNICO 2012), come specificato dall’Agenzia nel Comunicato stampa 23.11.2012.

Venerdì 1 marzo


Irap
Opzione 2013 - 2015
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello di comunicazione dell’opzione per la determinazione, dal 2013, della base imponibile IRAP con il metodo c.d. “da bilancio”.
Irap
Revoca dal 2013
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello di comunicazione della revoca dal 2013 dell’opzione esercitata per il triennio 2010 – 2012 per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo c.d. “da bilancio”.

lunedì 4 febbraio 2013

LA contabilità semplificata E LE LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2013
  
TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Come noto, l’art. 18, DPR n. 600/73 ancora la tenuta della contabilità semplificata, da parte delle imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (con riguardo all’attività commerciale esercitata), al conseguimento, nell’anno precedente, di un ammontare di ricavi non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.
L’art. 7, comma 2, lett. m), DL n. 70/2011, c.d. “Decreto sviluppo” ha modificato il citato art. 18, prevedendo l’aumento, a decorrere dal 14.5.2011, del limite di ricavi conseguiti nell’anno precedente il cui mancato superamento consente la tenuta della contabilità semplificata.

limiti tenuta contabilità semplificata
attività
ricavi anno precedente
Prestazioni di servizi
non superiori a € 400.000
Altre attività
non superiori a € 700.000


Con riferimento al regime contabile per il 2013, quindi, è necessario verificare l’ammontare dei ricavi conseguiti nel 2012.
Ai fini in esame si evidenzia che:
§ i ricavi vanno individuati ai sensi degli artt. 57 e 85, TUIR e determinati in base al principio di competenza. In base ai citati articoli costituiscono ricavi:
    i corrispettivi delle cessioni di beni / servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
    i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
        i contributi in c/esercizio a norma di legge; l’autoconsumo del titolare; ecc.;
§    in caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti;
§    per individuare le attività di prestazioni di servizi va fatto riferimento al DM 17.1.92 in base al quale sono considerate tali quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell’art. 3, commi da 1 a 3 e 4, lett. a), b), c), e), f) e h), DPR  n. 633/72.
I contribuenti che soddisfano i predetti limiti adottano la contabilità semplificata quale “regime naturale”; per la tenuta della contabilità ordinaria è necessario esercitare un’apposita opzione con le modalità previste dal DPR n. 442/97 (comportamento concludente e comunicazione nel mod. IVA dell’anno in cui l’opzione è esercitata, barrando l’apposita casella del quadro VO). Si rammenta che l’opzione ha la durata minima di 1 anno ed è valida fino a revoca.

Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente.

ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIù ATTIVITà
Nell’ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:
à     al limite relativo alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
à     al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati. Pertanto:
   se l’attività prevalente esercitata è quella di prestazioni di servizi il limite di ricavi applicabile è pari a € 400.000;
   se l’attività prevalente è quella diversa (ad esempio, commercio al minuto) il limite dei ricavi applicabile è pari a € 700.000.
Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 18.10.2007, n. 293/E per individuare il regime di contabilità da adottare è necessario:
1. 1. identificare l’attività prevalente;
2. 2. verificare il limite di ricavi riferiti all’attività prevalente;
3. 3. verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte risulti non superiore a € 700.000.
Esempio







Un soggetto svolge sia prestazioni di servizi che altre attività e nel 2012 ha conseguito i seguenti ricavi:
Prestazioni di servizi                          € 370.000 +
Altre attività                                       € 180.000
Ricavi complessivi                           € 550.000

Al fine di verificare la contabilità (ordinaria / semplificata) applicabile per il 2013 è necessario:
·     ·     identificare l’attività prevalente, che nel caso specifico è quella di prestazioni di servizi;
·     ·     verificare il limite di ricavi riferito all’attività prevalente: nel caso in esame il limite di € 400.000 è rispettato in quanto i ricavi derivanti dall’attività di prestazioni di servizi sono pari a € 370.000;
·     ·     verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività esercitate risulti non superiore a € 700.000: anche tale limite, essendo i ricavi complessivi pari a € 550.000, è rispettato.
Pertanto, l’impresa potrà adottare nel 2013 la contabilità semplificata.

OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE IRAP “A VALORI DI BILANCIO”
Come noto, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP gli artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 prevedono che:
·     i soggetti IRES utilizzano il metodo c.d. da “bilancio”;
·     le ditte individuali e le società di persone utilizzano il metodo c.d. “fiscale”.
In caso di tenuta della contabilità ordinaria, tali soggetti possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo c.d. “da bilancio”. Tale scelta:
1.    va esercitata inviando telematicamente l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale si intende esercitare l’opzione / revoca;
2.    è irrevocabile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata;
3.    comporta l’obbligo di mantenere, per il periodo di validità della stessa, la contabilità ordinaria.
Per effetto di quanto sopra, ad esempio, per le imprese in contabilità ordinaria nel 2012, per opzione o per obbligo, che avendo conseguito ricavi 2012 non superiori ai predetti limiti potrebbero tenere dal 2013 la contabilità semplificata, va verificata la presenza dell’opzione ai fini IRAP per il metodo “da bilancio”.
La possibilità di passare alla contabilità semplificata risulta quindi vincolata alla scelta fatta ai fini IRAP.
LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI

L’art. 7, comma 1, DPR n. 542/99 prevede a favore delle imprese / lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata, di optare per l'effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali. Tale possibilità richiede di maggiorare il saldo a debito della liquidazione degli interessi pari all’1%.
L’art. 14, comma 11, Legge n. 183/2011 (Finanziaria 2012) ha allineato”, a decorrere dal 2012, il limite del volume d’affari dell’anno precedente il cui mancato superamento consente l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali con le soglie di ricavi ai fini II.DD. (per la tenuta della contabilità).
liquidazioni iva trimestrali (per imprese e lavoratori autonomi)
attività
volume d’affari anno precedente
Prestazioni di servizi
non superiori a € 400.000
Altre attività
non superiori a € 700.000

Con riferimento alla periodicità delle liquidazioni IVA 2013 è quindi necessario verificare il volume d’affari realizzato nel 2012.
Per individuare le attività di prestazioni di servizi va fatto riferimento al citato DM 17.1.92 in base al quale vanno considerate quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell’art. 3, commi da 1 a 3, DPR n. 633/72.
Si rammenta che la formulazione del citato comma 11 aveva indotto alcuni a ritenere che il Legislatore avesse voluto uniformare non soltanto l’ammontare dei limiti in esame ma anche la natura degli importi da “confrontare” con i limiti stessi.
Nella Risoluzione 13.2.2012, n. 15/E l’Agenzia ha chiarito che al fine della determinazione della periodicità delle liquidazioni IVA:
“… continua a rilevare esclusivamente il volume d’affari, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno, con le eccezioni di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In altre parole, …, possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività”.
esercizio Contemporaneo di più attività
In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di servizi e altre attività è necessario distinguere le seguenti ipotesi:
è è     tenuta della contabilità unificata per tutte le attività esercitate. In tal caso:
Þ  Þ  se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati, è necessario fare riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di € 700.000;
Þ  Þ  se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
    il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi non superi € 400.000;
    il volume d'affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di € 700.000;
è è     tenuta della contabilità separata per obbligo ex art. 36, comma 2, DPR n. 633/72:
Þ  Þ  se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i limiti predetti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per una attività e trimestrali per l'altra;
Þ  Þ  se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi;
è è     tenuta della contabilità separata per opzione ex art. 36, comma 3, DPR n. 633/72. In tal caso è richiesto che il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi non superi € 400.000 e quello di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di € 700.000.

TABELLA RIEPILOGATIVA


attività
contabilità semplificata
nel 2013
liquidazioni iva trimestrali
nel 2013
ricavi 2012
volume d’affari 2012
Prestazioni di servizi
non superiori a € 400.000
Altre attività
non superiori a € 700.000



ESEMPLIFICAZIONI


Imprese esercenti attività di prestazioni di servizi
Ricavi 2012
Volume d’affari 2012
Riflessi II.DD. / IVA 2013
€ 350.000
€ 350.000
Contabilità semplificata (*), con possibilità di optare per le liquidazioni IVA trimestrali.
È possibile altresì optare per la contabilità ordinaria.
€ 480.000
€ 480.000
Contabilità ordinaria e liquidazioni IVA mensili.
€ 430.000
€ 390.000
Contabilità ordinaria, con possibilità di optare per le liquidazioni IVA trimestrali.
€ 390.000
€ 440.000
Contabilità semplificata (*) e liquidazioni IVA mensili.
È possibile optare per la contabilità ordinaria.


Imprese esercenti altre attività
Ricavi 2012
Volume d’affari 2012
Riflessi II.DD. / IVA 2013
€ 650.000
€ 650.000
Contabilità semplificata (*), con possibilità di optare per le liquidazioni IVA trimestrali.
È possibile altresì optare per la contabilità ordinaria.
€ 770.000
€ 770.000
Contabilità ordinaria e liquidazioni IVA mensili.
€ 710.000
€ 680.000
Contabilità ordinaria, con possibilità di optare per le liquidazioni IVA trimestrali.
€ 680.000
€ 730.000
Contabilità semplificata (*) e liquidazioni IVA mensili.
È possibile optare per la contabilità ordinaria.












Lavoratori autonomi
Compensi 2012
Volume d’affari 2012
Riflessi II.DD. / IVA 2013
€ 440.000
€ 410.000
Contabilità semplificata (incassi e pagamenti) e liquidazioni IVA mensili.
È possibile optare per la contabilità ordinaria (movimentazioni finanziarie).
€ 750.000
€ 360.000
Contabilità semplificata (incassi e pagamenti), con possibilità di optare per le liquidazioni IVA trimestrali.
È possibile optare per la contabilità ordinaria (movimentazioni finanziarie).

(*) previa verifica opzione IRAP.