LE PRINCIPALI NOVITA' DEL CECRETO IMU
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Con la pubblicazione sul S.O. n. 66/L
alla G.U. 31.8.2013, n. 204 sono entrate in vigore, a decorrere
dal 31.8.2013, le disposizioni contenute nel c.d. “Decreto
IMU”.
Oltre ad una serie di importanti
interventi in materia di IMU, il citato Decreto contiene specifiche
disposizioni in materia di cedolare secca, TARES, Cassa integrazione
guadagni, ecc.
ABOLIZIONE PRIMA RATA IMU
È abolita la prima
rata dell’acconto IMU 2013 relativa agli immobili per i quali
l’art. 1, comma 1, DL n. 54/2013 aveva disposto la sospensione del
versamento, ossia relativamente alle seguenti categorie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati categoria A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.
ABOLIZIONE SECONDA RATA ACCONTO IMU 2013
È abolita la
seconda rata dell’acconto IMU 2013 relativamente ai c.d.
“immobili merce”, ossia ai fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per
gli immobili sopra citati è altresì prevista, dal 2014,
l’esenzione dall’IMU (in luogo della possibile
applicazione dell’aliquota ridotta fino allo 0,38‰
disposta dal Comune).
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Il Decreto in esame riconosce
l’applicazione della detrazione prevista per l’abitazione
principale anche agli alloggi assegnati dagli IACP o Enti
assimilati ex art. 93, DPR n. 616/77 (tale disposizione non presenta
carattere di novità in quanto già operativa per effetto del
richiamo, contenuto nella citata disposizione ora modificata).
ESENZIONE IMU IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI PER ATTIVITà DI RICERCA SCIENTIFICA
A decorrere dal 2014
l’esenzione IMU è estesa anche agli immobili degli enti non
commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con
modalità non commerciali, di attività “di ricerca
scientifica”.
ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Il Decreto in esame prevede, ai fini
IMU, l’equiparazione all’abitazione principale delle unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
dei soci assegnatari.
Ciò consente quindi di poter
beneficiare delle agevolazioni previste per tali immobili (aliquota
agevolata, detrazione, ecc.).
Dal 2014 la predetta
equiparazione all’abitazione principale è estesa anche ai
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
ex DM 22.4.2008.
ABITAZIONE PRINCIPALE “MILITARI E POLIZIOTTI”
Il Decreto in esame prevede inoltre
che ai fini dell’applicazione dell’IMU concernente l’abitazione
principale e le relative pertinenze, a un unico immobile,
iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non
concesso in locazione, posseduto dai seguenti soggetti:
- personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
- personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- personale appartenente alla carriera prefettizia;
non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica.
EFFICACIA DELIBERAZIONI IMU PER IL 2013”
Dopo aver differito al 30.11.2013
il termine a disposizione dei Comuni per l’approvazione del
bilancio di previsione 2013, il Decreto in esame prevede che per
il 2013 le delibere / regolamenti IMU “acquistano efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale
di ciascun comune”.
ALIQUOTA CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
Il Decreto in esame interviene anche
in materia di cedolare secca riducendo dal 19% al 15%
l’aliquota applicabile ai contratti a canone concordato.
La nuova percentuale ridotta è
applicabile già dal 2013.
NOVITà IN MATERIA DI TARES
La TARES, ossia la tariffa sui rifiuti
e sui servizi, introdotta a decorrere dal 2013, si compone di 2
elementi:
- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti;
- una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
Ora
il Decreto in esame prevede che per
il 2013 il Comune può
applicare la componente della tariffa diretta alla copertura
dei costi relativi al servizio dei rifiuti,
nel rispetto del principio
“chi
inquina paga”:
- commisurando la tariffa in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio;
- determinando la tariffa per ogni categoria / sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- commisurando la tariffa in base ai criteri previsti dal DPR n. 158/99;
- prevedendo riduzioni / esenzioni anche al sussistere di fattispecie diverse da quelle contenute nel DL n. 201/2011, in base al quale dette agevolazioni possono essere riconosciute, ad esempio, per gli immobili con unico abitante ovvero ad uso stagionale o discontinuo.
Il Comune invierà ai contribuenti il
modello di pagamento dell’ultima rata del tributo tenendo conto
dei predetti nuovi criteri di individuazione della tariffa.
riduzione detraibilità polizze vita/infortuni
Tra le “fonti” utilizzate dal
Legislatore per la copertura finanziaria delle disposizioni contenute
nel c.d. “Decreto IMU” si riscontra la riduzione per il 2013
da € 1.291 a € 630 (a € 230 dal 2014) del limite
massimo detraibile ai fini IRPEF dei premi delle assicurazioni vita /
infortuni.
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