lunedì 8 luglio 2013

SCADENZARIO mese di LUGLIO


SCADENZARIO
Mese di LUGLIO

Lunedì 8 luglio

Mod. UNICO 2013
Persone fisiche

soggetti che beneficiano della proroga
Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:
  • IRPEF (saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • addizionale regionale IRPEF (saldo 2012);
  • addizionale comunale IRPEF (saldo 2012 e acconto 2013);
  • imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti nuovi minimi (5%, saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • saldo IVA 2012 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);
  • acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
  • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;
  • contributi IVS (saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • contributi Gestione separata INPS (saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • contributi previdenziali geometri (saldo 2012);
  • cedolare secca (saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;
  • imposta (0,76%) sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • imposta (1‰) sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013).
Mod. UNICO 2013
Società di persone

soggetti che beneficiano della proroga
Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:
  • saldo IVA 2012 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);
  • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012;
  • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;
  • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
Mod. UNICO 2013
Società di capitali ed
enti non commerciali

soggetti che beneficiano della proroga
Termine entro il quale i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), devono effettuare i versamenti relativi a:
  • saldo IVA 2012 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);
  • IRES (saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012;
  • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;
  • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
Studi di settore
Adeguamento

soggetti che beneficiano della proroga
Versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2012 (codice tributo 6494) e dell’eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
Mod. IRAP 2013

soggetti che beneficiano della proroga
Versamento dell’IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.
Diritto annuale CCIAA

soggetti che beneficiano della proroga
Versamento del diritto CCIAA 2013 (codice tributo 3850).
Mod. 730/2013
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4 da parte dei CAF / professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.).

Lunedì 15 luglio

Iva
Corrispettivi grande distribuzione
Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di giugno da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

Martedì 16 luglio

Iva
Liquidazione mensile
Liquidazione IVA riferita al mese di giugno e versamento dell’imposta dovuta.
Iva
Dichiarazioni d'intento
Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute, per le quali sono state emesse “per la prima volta” fatture senza IVA registrate per il mese di giugno (soggetti mensili).
Tale termine va inteso quale “termine ultimo” e pertanto la comunicazione può essere inviata anche in un momento antecedente ancorché nel mese non sia stata emessa alcuna fattura connessa con le dichiarazioni d’intento ricevute.
Irpef
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati
Versamento delle ritenute operate a giugno relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
Irpef
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo
Versamento delle ritenute operate a giugno per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
Ritenute alla fonte
operate da condomini
Versamento delle ritenute (4%) operate a giugno da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
Irpef
Ritenute alla fonte su dividendi
Versamento delle ritenute operate (20%) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).
Irpef
Altre ritenute alla fonte
Versamento delle ritenute operate a giugno relative a:
  • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
  • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
  • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
Inps
Dipendenti
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno.
Inps
Agricoltura
Versamento della prima rata 2013 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Inps
Gestione separata
Versamento del contributo del 20% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 20% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
Mod. UNICO 2013
Mod. IRAP 2013
Società di Capitali ed
Enti non commerciali

Bilancio differito a 180 giorni
Termine entro il quale effettuare, senza la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364 (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a:
  • saldo IVA 2012 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);
  • IRES / IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012;
  • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;
  • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

Mercoledì 17 luglio
Mod. UNICO 2013
Persone fisiche

soggetti che non beneficiano della proroga
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
  • IRPEF (saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • addizionale regionale IRPEF (saldo 2012);
  • addizionale comunale IRPEF (saldo 2012 e acconto 2013);
  • imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti nuovi minimi (5%, saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • saldo IVA 2012 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);
  • acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
  • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;
  • contributi IVS (saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • contributi Gestione separata INPS (saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • contributi previdenziali geometri (saldo 2012);
  • cedolare secca (saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • contributo di solidarietà (3%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000;
  • imposta (0,76%) sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • imposta (1‰) sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti residenti (saldo 2012 e primo acconto 2013).
Mod. UNICO 2013
Società di persone

soggetti che non beneficiano della proroga
Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
  • saldo IVA 2012 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);
  • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012;
  • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;
  • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
Mod. UNICO 2013
Società di capitali ed
enti non commerciali

soggetti che non beneficiano della proroga
Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:
  • saldo IVA 2012 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 19.3);
  • IRES (saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2012 e primo acconto 2013);
  • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2011 e 2012;
  • imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2012 da quadro EC;
  • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
Mod. IRAP 2013

soggetti che non beneficiano della proroga
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IRAP (saldo 2012 e primo acconto 2013) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.
Diritto annuale CCIAA

soggetti che non beneficiano della proroga
Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2013 (codice tributo 3850).

Lunedì 22 luglio
Verifiche periodiche
Registratori di cassa
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel secondo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.

Giovedì 25 luglio
Iva comunitaria
Elenchi intrastat mensili
e trimestrali
Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a giugno (soggetti mensili) e al secondo trimestre (soggetti trimestrali).

Mercoledì 31 luglio
Iva
credito trimestrale
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
Iva
Elenchi “black list” mensili e trimestrali
Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative:
  • a giugno, da parte dei soggetti mensili;
  • al secondo trimestre, da parte dei soggetti trimestrali.
Mod. 770/2013 Semplificato
Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Semplificato relativo al 2012.
Mod. 770/2013 Ordinario
Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Ordinario relativo al 2012.
Inps
Dipendenti
Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
Inps
Agricoltura
Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel secondo trimestre.


venerdì 5 luglio 2013

Le novità del Decreto C.D. "FARE"






LE NOVITÀ DEL DECRETO C.D. “FARE”

IL DIFFERIMENTO DELL’AUMENTO DELL’IVA AL 22%

È entrato in vigore, a decorrere dal 22.6.2013, il DL 21.6.2013, n. 69, Decreto c.d. “Fare” nell’ambito del quale sono previste alcune novità fiscali, di seguito esaminate.
IMPOSTA IMBARCAZIONI
TASSA ANNUALE
Il Decreto in esame ha:
  • soppresso la tassa per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri;
  • ridotto la misura della tassa dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri (che passa da € 1.740 a € 870) e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri (che passa da € 2.600 a € 1.300).
Di conseguenza, la misura della tassa è ora così individuata:
Lunghezza scafo
Ammontare tassa

Lunghezza scafo
Ammontare tassa
Fino a 14 metri
Non dovuta

da 34,01 a 44 metri
€ 12.500
da 14,01 a 17 metri
€ 870

da 44,01 a 54 metri
€ 16.000
da 17,01 a 20 metri
€ 1.300

da 54,01 a 64 metri
€ 21.500
da 20,01 a 24 metri
€ 4.400

superiore a 64 metri
€ 25.000
da 24,01 a 34 metri
€ 7.800



noleggio occasionale
I proventi dell’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali nella misura del 20%:
  • a condizione che il noleggio abbia una durata complessiva non superiore a 40 giorni;
  • a prescindere dall’ammontare dei proventi. È infatti stato soppresso il previgente limite, pari a € 30.000 annui, al cui superamento non era consentita l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DURC
È ampliata a 180 giorni (anziché 3 mesi) la durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
È inoltre previsto che qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC, l’interessato (anche per il tramite di un Consulente del lavoro) è “invitato” a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.
RESPONSABILI FISCALE NEGLI APPALTI
Modificando il comma 28 dell’art. 35, DL n. 223/2006, con la conseguenza che in caso di contratto di appalto / subappalto, l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. È stata soppressa la responsabilità solidale per il versamento dell’IVA.
Si rammenta che la responsabilità solidale:
  • è applicabile ai contratti di appalto / subappalto di opere, forniture o servizi conclusi da:
  • soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA;
  • soggetti ex artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);
  • non è applicabile alle “stazioni appaltanti” ex art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 163/2006;
  • ha un’applicazione generalizzata e pertanto non è limitata al settore edile.
INVIO TELEMATICO RETRIBUZIONI E RITENUTE (MOD. “770 MENSILE”)
È stato soppresso l’obbligo, più volte differito, per i sostituti d’imposta, della trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d. “770 mensile”).

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO
Sono state introdotte una serie di modifiche in materia di riscossione mediante ruolo di cui all’art. 19, DPR n. 602/73. L’attuazione delle nuove disposizioni è demandata ad un apposito Decreto.
DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO
La dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo concessa al contribuente:
  • fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (comma 1 del citato art. 19);
  • fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione;
può essere aumentata fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”.
La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente le seguenti 2 condizioni:
  • accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
  • valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.
Decadenza dalla rateazione
È prevista altresì la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di omesso pagamento, nel periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive (anziché di 2 rate consecutive).

NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO
Il Decreto in esame contiene una norma di interpretazione autentica in materia di agenzie di viaggio e, in particolare, relativamente al comma 3 dell’art. 74-ter, DPR n. 633/72, in base al quale “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi” sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.
La predetta disposizione si interpreta nel senso che:
l’imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi … effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile”.

IL DIFFERIMENTO DELL’AUMENTO DELL’IVA AL 22%
Con il DL 28.6.2013, n. 76, è stato disposto il differimento all’1.10.2013 del (previsto) aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22%.
Contestualmente il Legislatore ha aumentato la misura dell’acconto delle imposte 2013 come di seguito:
  • acconto IRPEF dal 99% al 100%;
  • acconto IRES dal 100% al 101%.
Il predetto aumento si riflette anche ai fini IRAP e pertanto l’acconto IRAP per i soggetti IRPEF passa al 100%, mentre per i soggetti IRES al 101%.
Le nuove misure sopra esposte trovano applicazione a decorrere dall’unica o seconda rata dell’acconto in scadenza il 30.11.2013 (termine differito al 2.12 in quanto il 30.11 cade di sabato).