I CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI SONO SOGGETTI A TASSAZIONE FINO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
La sentenza 10 maggio 2013, n.11158, la Corte di Cassazione ha chiarito che la mancata percezione del canone di locazione per morosità del conduttore non ne impedisce l'assoggettamento a imposta sui redditi, fintantochè non sia intervenuta la risoluzione del contratto.
I canoni non corrisposti, finchè il contratto è in essere, sono infatti comunque rilevanti ai fini del computo della base imponibile, dato che il reddito fondiario concorre alla formazione del reddito globale in correlazione con la mera titolarità del diritto reale sul bene immobile locato.
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