venerdì 29 marzo 2013

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E RESIDENZA ANAGRAFICA.
Con ordinanza del 19 c.m. la n.6834 la Corte di Cassazione ha affermato che  la fruizione dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa è necessario che l'immobile sia ubicato nel Comune ove l'acquirente ha la residenza anagrafica. Pertanto la dimora abituale nell'abitazione è insufficente per il beneficio in oggetto. IL mancato trasferimento della residenza anagrafica nel comune in cui si trova l'immobile , anche se dovuto ad una mera dimenticanza, non permette quindi l'accesso alle agevolazioni fiscali prima casa.

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