giovedì 17 gennaio 2013

ELIMINATA IRAP PER IMPRESE E PROFESSIONISTI MINIMI
Nei provvedimenti di fine anno (legge di stabilità) è stata introdotta una norma che prevede l'esenzione dall'IRAP, dal 2014, per le imprese individuali ed i professionisti che non si avvalgono di dipendenti o soggetti assimilati e con utilizzo di beni strumentali limitati, l'ammontare massimo di detti beni sarà determinato da un apposito DM.

mercoledì 16 gennaio 2013

PERCHE’ NON SERVE LA PATRIMONIALE
La tabella sotto riportata evidenzia come sia poco utile l’introduzione di una nuova tassa patrimoniale se non si riforma l’attuale sistema fiscale. L’esempio evidenzia come equità e progressività siano ancora distanti dai principi costituzionali, aggiungere senza riformare non è la soluzione.  Abbiamo sottoposto lo stesso livello di reddito imponibile alla diversa tassazione prevista dalle attuali normative, notiamo immediatamente quanto sia penalizzante il nostri sistema di tassazione per il lavoro, sia autonomo che dipendente, rispetto alla tassazione riservata alla rendita finanziaria.   

Tipologia di reddito:
Dipendente
Autonomo
Rendita finanziaria
Reddito imponibile
100.000
100.000
100.000
Imposte
38.600
38.600
20.000
Reddito netto
61.400
61.400
80.000
Reddito imponibile
50.000
50.000
50.000
Imposte
16.368
16.425
10.000
Reddito netto
33.632
33.575
40.000
Reddito imponibile
35.000
35.000
35.000
Imposte
9.801
10.031
7.000
Reddito netto
25.199
24.969
28.000

Su 100 mila euro di reddito imponibile la tassazione media per il lavoro dipendente ed autonomo arriva al 38,6% contro il 20% riservato alla rendita finanziaria: una tassazione quasi doppia. La distorsione del sistema è presente già su un reddito di 35 mila euro, siamo infatti ad una maggior tassazione sul lavoro pari al 40% rispetto allo stesso reddito derivante da rendita finanziaria. Pensate in dieci anni gli effetti sulle persone in carne ed ossa in termini di ricchezza accumulata solo per gli effetti della diversa tassazione.

lunedì 14 gennaio 2013

PERCHE' NON SERVE LA TASSA "PATRIMONIALE" .
L'introduzione nel sistema tributario italiano di una "patrimoniale" è oggetto di discussione da molto tempo, purtropppo crediamo che la campagna elettorale non aiuterà a comprendere se e come sia possibile fare in modo che: attraverso una redistribuzione del carico fiscale sia possibile far pagare meno tasse, ma, far pagare tutti in ragione della loro effettiva capacità. Non aiuta il dibattito tra le forze politiche fatto più in funzione della campagna elettorale e non aiuta neppure il confronto tra economisti, anch'essi  prigionieri delle loro ideologie, lì si chiamano "scuole di pensiero".  
Noi crediamo che il tema non sia l'introduzione di una nuova imposta, ma la riforma del sistema tributario italiano perchè prevede ancora un  modo di tassare che favorisce la rendita a scapito di chi lavora, sia esso dipendente, libero professionista o imprenditore.
Nei prossimi giorni vorremmo fare qualche esempio per far capire,  numeri alla mano, le distorsioni del nostro sistema tributario. Invitiamo fin da ora a far pervenire idee e contributi. 

venerdì 11 gennaio 2013

NON CAMBIA NELLA PER LA NUMERAZIONE DELLE FATTURE
Con una circolare emanata nella serata di ieri l'Agenzia delle Entrate ha specificato che la numerazione contenente il numero progressivo che parte da1 ogni anno e l'indacazione dell'anno è consentito, pertanto non cambia nulla rispetto alla gestione fatta negli scorsi anni. Tanto rumore per nulla.

IL NUOVO REDDITOMETRO
Il nuovo redditometro è diventato legge, pertanto sarà applicato dai redditi denunciati per l'anno d'imposta 2009 e quelli successivi. Ricordiamo che le spese prese a riferimento dal nuovo redditometro sono molto più amplie ed estese rispetto alla precedente normativa. A puro titolo esemplificativo evidenziamo tra gli altri: i consumi medi in alimenti e bevande, abbigliamento e calzature come rilevati dall'Istat, le spese per l'abitazione, gli acquisti di beni e servizi per la casa, le spese sanitarie, le spese per tutti i mezzi di trasporto, spese per telefonini, istruzione, tempo libero cultura e giochi, altri beni e servizi, gli investimenti mobiliari ed immobiliari ed i consumi energetici.
Le verifiche consisteranno nel vedere se la somma delle spese suddette, rapportate al nucleo familiare, sono sostenute dal reddito dichiarato, quando così non fosse il contrbuente è chiamato a dare prova contraria.  

lunedì 7 gennaio 2013

LA NUMERAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALL’1.1.2013

Riferimenti:

·       Art. 21, DPR n. 633/72
·       Art. 226, Direttiva n. 2006/112/UE

In sintesi:

A seguito dell’adeguamento della normativa IVA nazionale alla Direttiva UE in materia di fatturazione, dal 2013 il numero della fattura deve identificare il documento in modo univoco.
In attesa dell’auspicato intervento dell’Agenzia delle Entrate si propongono di seguito alcune soluzioni operative finalizzate al rispetto del suddetto precetto normativo.

Nell’ambito della Finanziaria 2013 sono state inserite una serie di disposizioni finalizzate al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione (art. 1, commi da 324 a 335, Legge n. 228/2012).
In particolare il comma 325, lett. d), provvede a riscrivere l’art. 21, DPR n. 633/72, denominato “Fatturazione delle operazioni”, adeguandolo alla normativa comunitaria.

IL CONTENUTO DELLA “NUOVA” FATTURA


In base al nuovo comma 2 del citato art. 21, nella fattura devono essere presenti i seguenti elementi:

®     data di emissione;
®     numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
®     ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
®     numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
®     ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
®     numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
®     natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
®     corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);
®     corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
®     aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
®     data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, DL n. 331/93;
®     annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.


In base al comma 335 le nuove disposizioni vanno applicate alle operazioni effettuate a partire dall’1.1.2013.


LA NUMERAZIONE DELLA FATTURA

Un elemento indispensabile e fondamentale della fattura è costituito dal relativo “numero” di emissione. La normativa vigente fino al 31.12.2012 e quella in vigore dall’1.1.2013 dispongono espressamente quanto segue:

Art. 21, comma 2, DPR n. 633/72
Fino al 31.12.2012
Dall’1.1.2013
La fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare
La fattura contiene le seguenti indicazioni:
b)     numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

Dal confronto delle 2 disposizioni è possibile riscontrare che non è più prevista la numerazione “per anno solare”, ossia che la numerazione delle fatture inizi ogni anno dal numero 1.
La previsione della nuova disposizione, in base alla quale il numero (progressivo) deve identificare la fattura in modo univoco deve essere tradotta nella realtà quotidiana delle imprese / lavoratori autonomi. Infatti, non sembra possibile che 2 fatture abbiano il medesimo numero, ancorché differenziate dalla data di emissione in 2 anni diversi.
Merita evidenziare che l’art. 226, Direttiva n. 2006/112/CE, denominato “Contenuto delle fatture” prevede, tra l’altro, l’indicazione di:
“2) un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico”.
In attesa degli auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si propongono di seguito alcune interpretazioni del precetto normativo in esame.
Soluzione 1
Proseguire nel 2013 con la numerazione del 2012. Così, se l’ultima fattura emessa nel 2012 è la n. 458 la prima del 2013 sarà la n. 459, la seconda la n. 460 e così via.
Ciò consentirebbe di poter “contare” da subito sulla univocità del documento.
Soluzione 2
Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva partendo da 1, senza alcun ulteriore elemento distintivo, proseguendo con la numerazione anche negli anni successivi.
Ciò non appare conforme alle nuove regole in quanto il n. 1 è già stato attribuito ad una fattura anche prima del 2013. Tuttavia potrebbe essere accettata sulla base del fatto che le nuove regole, come sopra accennato, sono applicabili alle operazioni effettuate dall’1.1.2013.
Soluzione 3
Iniziare dal 2013 con la numerazione progressiva nell’ambito di ciascun anno, inserendo nel numero della fattura l’anno di emissione della stessa.
Così, la prima fattura emessa avrà il n. 1/2013, la seconda il n. 2/2013, e così via. È possibile comunque invertire l’anno con il numero e pertanto avere la fattura n. 2013/1, n. 2013/2, e così via.



TENUTA DI REGISTRI SEZIONALI

In caso di adozione di registri IVA sezionali le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione (individuate da una specifica lettera dell’alfabeto). Utilizzando 2 registri sezionali delle fatture emesse è possibile quindi adottare la seguente numerazione:



Sezionale A


Sezionale B



n. 1/2013/A


n. 1/2013/B



n. 2/2013/A


n. 2/2013/B



n. 3/2013/A


n. 3/2013/B






Ovvero, proseguendo con la numerazione del 2012

n. 459/A


n. 621/B


n. 460/A


n. 622/B


n. 461/A


n. 623/B







STAMPA DEI REGISTRI IVA

La scelta del sistema utilizzato per rispettare la numerazione univoca delle fatture si ripercuote sulla stampa dei registri IVA. Infatti, considerato che in base all’art. 23, comma 2, DPR n. 633/72 per ciascuna fattura deve essere riportato “il numero progressivo…”, sul registro delle fatture emesse dovrà essere stampato quanto indicato sul documento.
Analogamente, quanto sopra deve essere rispettato anche con riferimento alla stampa del registro IVA degli acquisti ex art. 25, DPR n. 633/72.
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