martedì 26 febbraio 2013


IL VERSAMENTO DELLA TASSA PER I LIBRI SOCIALI PER IL 2013


Entro il 18.3.2013 (il 16.3 cade di sabato) le società di capitali (spa, srl e sapa) devono provvedere al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
Come precisato nella CM 3.5.96, n. 108/E sono obbligate al versamento anche:
· le società in liquidazione ordinaria;
· le società sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.
Qualora, dopo aver versato la tassa annuale, la società trasferisca la sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è richiesto un ulteriore versamento, poiché non è necessario effettuare una nuova vidimazione dei libri.

SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE

Sono esonerati dal pagamento della tassa in esame:
· le società cooperative e di mutua assicurazione.

In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta la tassa di concessione governativa, pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine).
Ciò è dovuto anche in caso di vidimazione (eventuale) di un libro sociale (ad esempio, libro decisioni soci) da parte di una società di persone;
·       i consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);
·     le società di capitali dichiarate fallite (Ordinanza Tribunale di Torino, 19.2.96), in quanto il curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”;
· le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.
L’esonero dovrebbe essere collegato al fatto che l’art. 13-bis, comma 1, DPR n. 641/72, così come modificato dall’art. 90, comma 7, Legge n. 289/2002, prevede che “gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”.
Pertanto se tali soggetti non devono assolvere la tassa di concessione governativa in sede di vidimazione gli stessi non sono tenuti anche al versamento forfetario annuale.

INDIVIDUAZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO

La tassa annuale sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni consiglio di amministrazione, ecc.) ed è dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero di libri o pagine utilizzati durante l’anno.
L’importo dovuto si differenzia in base all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante all’1.1 dell’anno per il quale si effettua il versamento. Così per il versamento dovuto per il 2013 (in scadenza il 18.3.2013) va fatto riferimento al capitale sociale risultante all’1.1.2013 e quanto dovuto è pari a:
® € 309,87, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è pari o inferiore a € 516.456,90;
® € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.
Le (eventuali) variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione che intervengono successivamente all’1.1.2013 non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2014).

VIDIMAZIONE LIBRI – esibizione mod. F24
In sede di vidimazione dei libri al Notaio / Registro Imprese va esibita la prova dell’avvenuto pagamento della tassa in esame. La fotocopia del mod. F24 va esibita soltanto per le vidimazioni richieste successivamente al 18.3.2013.
Per le vidimazioni anteriori la prova del pagamento non può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento (RM 20.11.2000, n. 170/E).
 

Il controllo dell’avvenuto versamento può essere eseguito dall’Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti o verifiche.

società costituite dopo l’1.1.2013

Le società di capitali costituite successivamente all’1.1.2013 sono tenute a versare la tassa annuale (€ 309,87 / 516,46) esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

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